T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 22-02-2011, n. 1607 condono

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 10 febbraio 2006 e depositato il 16 febbraio 2006 M.A. e F.T. hanno impugnato la determinazione dirigenziale n. 1720 del 07/10/05 con cui il Comune di Roma, ai sensi dell’art. 37 d.p.r. n. 380/01, sulla base della valutazione espressa dall’Agenzia del Territorio con nota del 17 maggio 2005 (anch’essa gravata), ha ordinato ai ricorrenti di pagare la sanzione pecuniaria di milleottocento euro.

Il Comune di Roma, costituitosi in giudizio con memoria depositata il 27 febbraio 2006, ha concluso per il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 5826 del 23 ottobre 2006 il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare proposta dai ricorrenti.

All’udienza pubblica del 20 gennaio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

M.A. e F.T. impugnano la determinazione dirigenziale n. 1720 del 07/10/05 con cui il Comune di Roma, ai sensi dell’art. 37 d.p.r. n. 380/01, sulla base della valutazione espressa dall’Agenzia del Territorio con nota del 17 maggio 2005 (anch’essa gravata), ha ordinato ai ricorrenti di pagare la sanzione pecuniaria di milleottocento euro.

Con la seconda censura i ricorrenti prospettano la violazione degli artt. 32 d. l. n. 269/03 e 38 l. n. 47/85 in quanto l’atto impugnato non avrebbe potuto essere adottato in relazione ad un’opera per la quale era stata previamente presentata istanza di condono edilizio.

Il motivo è fondato.

Ai sensi dell’art. 38 l. n. 47/85, applicabile al condono edilizio previsto dal decreto legge n. 269/03 in virtù del richiamo operato dall’art. 32 commi 25 e 28 del testo normativo in esame, la presentazione, entro il termine previsto dalla legge, della domanda di condono accompagnata dall’attestazione del versamento della somma dovuta a titolo della prima rata dell’oblazione "sospende il procedimento penale e quello per le sanzioni amministrative".

Ne consegue che quando viene presentata una domanda di condono edilizio, proprio in base al disposto dell’art. 38 l. n. 47/85, l’amministrazione non può emettere un provvedimento sanzionatorio senza avere prima definito il procedimento scaturente dall’istanza di sanatoria ostandovi i principi di lealtà, coerenza, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, i quali impongono la previa definizione del procedimento di condono prima di assumere iniziative potenzialmente pregiudizievoli per lo stesso esito della sanatoria edilizia (in questo senso TAR Lazio – Roma n. 15297/10; TAR Campania – Napoli n. 1472/08; TAR Puglia – Lecce n. 621/07).

Con riferimento specifico alla fattispecie oggetto di causa dagli atti risulta che in data 9 dicembre 2004 n. prot. 546663 M.A. ha presentato istanza di condono edilizio per un’opera che ricomprende quella posta dal provvedimento impugnato a fondamento della sanzione pecuniaria ivi irrogata (circostanza implicitamente confermata dal Comune di Roma – Ufficio Condono Edilizio con la nota prot. n. 31188 del 16 marzo 2006).

Ne consegue che prima della definizione del procedimento scaturito dalla presentazione dell’istanza di condono il Comune di Roma, in virtù del richiamato art. 38 l. n. 47/85, non avrebbe potuto adottare alcun provvedimento sanzionatorio.

La fondatezza della censura in esame comporta l’accoglimento del ricorso (previa declaratoria di assorbimento – per esigenze di economia processuale – degli ulteriori motivi proposti) e l’annullamento degli atti impugnati.

Il Comune di Roma, in quanto soccombente, deve essere condannato al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato come da dispositivo;
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati;

2) condanna il Comune di Roma a pagare, in favore dei ricorrenti, le spese del presente giudizio il cui importo si liquida in complessivi euro millecinquecento/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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