Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 27-01-2011) 24-02-2011, n. 7174

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

i del PG Dott. D’Angelo Giovanni, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

F.D. ricorre, ai sensi dell’art. 311 c.p.p., comma 2, avverso l’ordinanza 10.12.10 del G.i.p. presso il Tribunale di Lodi applicativa nei suoi confronti della misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui agli artt. 56, 110 e 624 bis c.p., art. 625 c.p., nn. 2 e 7 e art. 61 c.p., n. 5.

Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnato provvedimento, violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) con riferimento alla gravità del quadro indiziario, che non si presentava tale per non essere mai stato l’indagato puntualmente individuato dagli operanti, essendo invece stata individuata, intercettata e seguita una vettura AUDI A3 simile a quella rintracciata nel luogo ove poi era avvenuto l’arresto, per cui si era trattato di indizi equivoci.

Si deduce altresì violazione degli artt. 274 e 275 c.p.p. in ordine alla adeguatezza della misura adottata, essendo stato apoditticamente indicato il rischio di inquinamento probatorio ed il F. descritto come persona priva di sufficiente autocontrollo.

Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.

Allorchè infatti venga proposto, come nella specie, ricorso diretto in Cassazione avverso ordinanza dispositiva di misura coercitiva, le doglianze attinenti al difetto dei gravi indizi di colpevolezza, oltre che delle esigenze cautelari, rilevano soltanto se si traducano in un motivo di annullamento per violazione dell’obbligo della motivazione secondo le previsioni dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), esulando dalle funzioni della Corte di legittimità la valutazione della sussistenza, in concreto, degli indizi e delle esigenze cautelari.

Pertanto, allorchè l’ordinanza contenga – come nella specie – la precisa e circostanziata enunciazione dei fatti addebitati con la specificazione di elementi di estremo dettaglio, in riferimento a tempo, luoghi e modalità dell’azione delittuosa, con riguardo all’operazione di p.g., che ha portato all’individuazione del F. come gravemente indiziato del reato sopra indicato, in concorso con un gruppo di persone dedite con professionalità a reati con finalità di lucro e pertanto a rischio di comportamenti recidivanti da parte di soggetto che non potrà godere del beneficio della sospensione condizionale della pena (concessagli già due volte), l’obbligo della motivazione è sicuramente assolto, essendo l’indagato in condizioni di poter esplicare pienamente ogni possibilità di difesa (cfr. Cass., sez. 3, 30 marzo 2000, n.1416).

Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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