T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 22-02-2011, n. 1605 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 28/12/05 e depositato il 27 gennaio 2006 H.A. ha impugnato il provvedimento prot. n. 4252 del 23/08/05 con cui il Consolato Generale d’Italia a Valona ha respinto la richiesta di visto di reingresso presentata dal predetto.

Il Ministero degli Esteri, costituitosi in giudizio con memoria depositata il 09/02/06, ha concluso per il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 2397/2006 del 21/04/06 il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare proposta dal ricorrente.

All’udienza pubblica del 20 gennaio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.

H.A. impugna il provvedimento prot. n. 4252 del 23/08/05 con cui il Consolato Generale d’Italia a Valona ha respinto la richiesta di visto di reingresso presentata dal predetto.

Con ordinanza n. 2397/2006 del 21/04/06 il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare proposta dal ricorrente prescrivendo all’amministrazione di riesaminare la domanda di visto di reingresso alla luce del difetto motivazionale ivi accertato.

Il Consolato Generale d’Italia a Valona con provvedimento prot. n. 1837 del 20/07/06 ha nuovamente respinto la richiesta di visto di reingresso presentata dal ricorrente in quanto il nominativo dello stesso risulta inserito nel Sistema Informativo Schengen come soggetto inammissibile nello spazio Schengen.

Tale provvedimento non risulta impugnato il che preclude al ricorrente di perseguire il bene della vita (ingresso in Italia) posto a fondamento della domanda caducatoria oggetto del presente ricorso.

Ne deriva che l’accoglimento del ricorso non arrecherebbe alcun vantaggio al ricorrente che, comunque, risulta impossibilitato ad entrare in Italia stante l’incontestabilità del successivo provvedimento di diniego emesso il 20 luglio 2006.

Per questi motivi deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.

La peculiarità della vicenda oggetto di causa giustifica, ai sensi degli artt. 26 d. lgs. n. 104/10 e 92 c.p.c., la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) dichiara l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse;

2) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *