Cass. civ. Sez. III, Sent., 12-04-2011, n. 8343 sanità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

S.A. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha rigettato il suo gravame contro la sentenza di primo grado, che aveva respinto la sua domanda di condanna del Ministero della salute al risarcimento dei danni ed alla corresponsione dell’indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992 in conseguenza di una trasfusione praticata nell’anno 1978 presso l’Ospedale C.T.O. di Napoli, a seguito della quale assumeva di avere contratto un’epatite cronica da HCV. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali resiste con controricorso.
Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo – in relazione al rigetto della domanda di attribuzione dell’indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992 – il ricorrente censura la sentenza, sotto il profilo del vizio di motivazione, quanto alla esclusione del nesso eziologico tra la emotrasfusione e l’infezione, a suo avviso fondata su un’erronea lettura della CTU e sulla mancata considerazione del parere della CMO di (OMISSIS).

1.1..- Il primo motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6), quanto alla mancata considerazione del parere della CMO di (OMISSIS), e infondato quanto al resto.

In tema di ricorso per cassazione, a seguito della riforma ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, il novellato art. 366 c.p.c., n. 6), oltre a richiedere la "specifica" indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto, tale specifica indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, anche che esso sia prodotto in sede di legittimità (SSUU 28547/08).

Per il resto, il giudice di merito ha motivato adeguatamente con riferimento alle conclusioni del CTU, concludendo (pag. 22) per un’incertezza sul nesso eziologico, insuperabile con procedimento induttivo, tale da precludere l’accoglimento della domanda.

2.- Ne discende l’inammissibilità sopravvenuta del secondo e terzo motivo, relativi al tema della prescrizione, restando escluso il nesso causale tra la trasfusione e l’infezione.

3.- Appare equo disporre la compensazione delle spese, non ravvisandosi ragioni per escludere in questo giudizio di legittimità i giusti motivi che hanno indotto i giudici di merito alla compensazione delle spese e che non sono stati oggetto di impugnazione.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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