T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 22-02-2011, n. 1604 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

in data 02/11/07 la ricorrente ha depositato il provvedimento n. 1216 prot. n. 81867 del 29/11/06 con cui il Comune di Roma ha rilasciato il permesso in sanatoria per l’avvenuta esecuzione della cabina elettrica indicata nell’atto impugnato;

Considerato che il rilascio del titolo edilizio in sanatoria comporta, in ossequio ai principi di logicità, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, l’automatica inefficacia ed ineseguibilità del provvedimento repressivo antecedentemente emanato ed avente ad oggetto le medesime opere;

Considerato, pertanto, che la ricorrente non ha più interesse alla definizione, nel merito, del presente giudizio;

Ritenuto, per questi motivi, di dovere dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse;

Ritenuto, poi, di dovere disporre, ai sensi degli artt. 26 d. lgs. n. 104/10 e 92 c.p.c., la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) dichiara l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse;

2) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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