Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 27-01-2011) 24-02-2011, n. 7172

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il M.F. ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Verona, emessa ai sensi degli artt. 444 c.p.p., ss., con la quale gli è stata applicata, per i reati di furto aggravato (capo A);

violazione dell’art. 624 bis c.p. (capo B) ed evasione (capo C), unificati ex art. 81 cpv. c.p., la pena di anni uno, mesi due di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa, deducendo carenza di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità e violazione dell’art. 133 c.p. in relazione al profilo sanzionatorio. In data 20.12.10 perveniva alla cancelleria di questa Corte atto di rinuncia al gravame. L’intervenuta rinuncia al ricorso da parte di M. F. comporta, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 589 e 591 c.p.p., la declaratoria di inammissibilità del gravame con conseguente condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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