Cass. civ. Sez. III, Sent., 12-04-2011, n. 8340 Opposizione agli atti esecutivi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.1. L’avv. M.B. propone ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, n. 4344/06, pubbl. il 19.4.06, con cui era rigettata la sua opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione aveva, sulla sussistenza di delibera di vincolo dichiarata dal tesoriere terzo pignorato, dichiarato improcedibile l’esecuzione per l’impignorabilità delle somme D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ex art. 113, comma 1 e succ. mod. da lui intentata contro il Comune di Napoli in forza di un titolo di Euro 119,60 ed a seguito di un pagamento in conto di Euro 116,66;

1.2. il Tribunale, in particolare, ha escluso la prova dell’emissione, da parte del Comune debitore, di mandati di pagamento per titoli diversi da quelli vincolati dopo l’adozione della delibera di quantificazione delle somme necessarie per gli scopi previsti D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 159. 2. Al ricorso del M., articolato su di un unico motivo, resiste con controricorso il solo Comune di Napoli, mentre il Banco di Napoli, terzo tesoriere pignorato, non notifica controricorso; e, presentata dal ricorrente memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., nessuna delle parti compare alla pubblica udienza del 7.3.11 per la discussione orale.
Motivi della decisione

3. Il M., dopo avere sostenuto l’ammissibilità del ricorso in quanto rivolto contro sentenza conclusiva di un’opposizione agli atti esecutivi, propone un unico, articolato motivo, ex art. 360 c.p.c., n. 5, lamentando che nella motivazione della sentenza avverso la quale si ricorre è del tutto omessa la circostanza dell’avvenuto pagamento in corso di causa da parte del Comune debitore dell’importo di Euro 116,66, mentre da tale circostanza si poteva evincere la prova che il Comune aveva effettuato pagamenti per titoli diversi da quelli vincolati e senza rispettare l’ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, quando non è prevista fattura, delle deliberazioni di impegno.

4. La fattispecie entro cui sussumere il caso concreto va preliminarmente così ricostruita (Cass. 16 settembre 2008 n. 23727, Cass. 27 maggio 2009 n. 12259):

4.1. in tema di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali avente ad oggetto somme giacenti presso il tesoriere, questi, in quanto ausiliare del giudice, ha il dovere di precisare nella dichiarazione prevista dall’art. 547 c.p.c. se esistono presso di lui somme di cui è debitore verso l’ente locale, nonchè quale ne è la condizione in rapporto alla delibera di destinazione a lui notificata ed ai pagamenti successivi;

4.2. in caso di assenza dell’ente locale debitore, il giudice, sulla base di tale dichiarazione e della documentazione depositata, può, anche d’ufficio, dichiarare la nullità del pignoramento, ove accerti che è caduto su somme destinate alle finalità di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 159, comma 2, che le stesse sono contemplate dalla delibera di preventiva quantificazione adottata dall’organo esecutivo e notificata al tesoriere, di cui al successivo comma 3, ed altresì che non sussiste la condizione preclusiva dell’impignorabilità delle somme prevista dalla sentenza della Corte costituzionale n. 211 del 2003, cioè l’emissione, dopo l’adozione della delibera indicata e la relativa notificazione al soggetto tesoriere dell’ente locale, di mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l’ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell’ente stesso;

4.3. in tal caso il creditore procedente che intenda far valere l’inefficacia del vincolo di destinazione può proporre opposizione agli atti esecutivi, e nel relativo giudizio è suo onere allegare gli specifici pagamenti per debiti estranei eseguiti successivamente alla delibera, mentre, in base al principio della vicinanza della prova, spetta all’ente locale provare che tali pagamenti sono stati eseguiti in base a mandati emessi nel rispetto del dovuto ordine cronologico.

5. tanto consente di respingere le eccezioni di inammissibilità del Comune:

5.1. quella sull’impugnabilità esclusivamente con l’appello dell’ordinanza che rileva la non pignorabilità dei beni staggiti, perchè il rilievo ufficioso della particolare forma di impignorabilità per cui è causa può essere impugnato, per quanto appena ricordato, con un’opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza del g.e. che la contenga;

5.2. quella dell’improponibilità, con il ricorso ex art. 111 Cost., dei motivi di vizio di motivazione, visto che, a seguito della riforma dell’art. 360 c.p.c. (di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 2 applicabile ratione temporis ai sensi dell’art. 27, comma 2 del medesimo testo legislativo, trattandosi di provvedimento pubblicato dopo il 2 marzo 2006), anche per tale tipologia di ricorso sono ormai – ai sensi dell’ultimo comma del richiamato art. 360 – previste tutte le fattispecie di doglianza previste dal comma 1 nel suo complesso e quindi pure quelle ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. 6. Tuttavia, manca un quesito di diritto chiaro ed univoco:

6.1. il quesito è imposto anche per tale tipologia di motivo (come puntualizza già Cass. 18 luglio 2007, ord. n. 16002, con indirizzo ormai consolidato, a partire da Cass. S.U. 1 ottobre 2007 n. 20603:

v. tra le ultime Cass. 30 dicembre 2009, ord. n. 27680) dall’art. 366 bis c.p.c. (come introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 2 ed applicabile – in virtù dell’art. 27, comma 2 del medesimo decreto – ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, cioè dal 2 marzo 2006, senza che possa rilevare la sua abrogazione ad opera della L. 18 giugno 2009, art. 47, comma 1, lett. d) in virtù della disciplina transitoria dell’art. 58 della medesima legge);

6.2. per il vizio di motivazione la consolidata giurisprudenza di questa Corte esige che il quesito indichi in modo sintetico, evidente ed autonomo, chiaramente il fatto controverso in riferimento al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, come pure le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (da ultimo, v. Cass., ord. 30 dicembre 2009 n. 27680): occorrendo, in particolare, la formulazione conclusiva e riassuntiva di uno specifico passaggio espositivo del ricorso, nel quale e comunque anche nel quale si indichi non solo il fatto controverso riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione, ma anche – se non soprattutto – quali siano le ragioni per cui la motivazione è conseguentemente inidonea sorreggere la decisione (Cass., ord. 18 luglio 2007 n. 16002);

6.3. nel caso di specie, a pie della pag. 14 del ricorso (sviluppando poi l’argomento per altre cinque pagine), il ricorrente opera un testuale riferimento all’art. 366-bis c.p.c., comma 2, facendolo seguire dalla seguente espressione: nella motivazione della sentenza avverso la quale si ricorre è del tutto omessa la circostanza dell’avvenuto pagamento in corso di causa da parte del Comune debitore dell’importo di Euro 116,66;

6.4. quand’anche tale passaggio argomentativo volesse considerarsi il quesito richiesto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 bis c.p.c. applicabile ratione temporis, è evidente la carenza in esso di qualunque specificazione del motivo della decisività del fatto controverso, anche per il carattere del tutto apodittico dell’equiparazione di tale circostanza alla prova del mancato rispetto dell’ordine dei pagamenti (soprattutto in relazione ad un pagamento reso necessario dall’intimazione del preesistente precetto, siccome relativo appunto a gran parte della sorta recata dal titolo posto in esecuzione): donde l’inammissibilità dell’unico motivo di ricorso.

7. Quanto alle spese del presente giudizio di legittimità, esse seguono la soccombenza tra le parti che hanno svolto attività difensiva secondo la liquidazione reputata equa come in dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna M.B. al pagamento, in favore del Comune di Napoli, in pers. del leg. rappr.nte p.t., delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 825,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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