T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 22-02-2011, n. 1679 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato il 9 luglio 1998, il ricorrente impugna i provvedimenti specificati in epigrafe, con cui è stato negato il riconoscimento, tra l’altro, della retribuzione individuale di anzianità.

Deduce in diritto vari motivi di gravame.

Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate.

Con nota del 18 novembre 2010, il ricorrente ha chiesto dichiararsi la improcedibilità del ricorso per cessata materia del contendere, essendo stata risolta dalla contrattazione collettiva la questione della retribuzione individuale di anzianità.

Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

L’art. 34 comma 5 del d. lgs. n. 104 del 2010 prevede la cessazione della materia del contendere, quando la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta.

Nel caso di specie, l’interesse del ricorrente è stato soddisfatto solo indirettamente, in relazione alla nuova disciplina contrattuale.

Ne deriva che il ricorrente non ha più interesse concreto ed attuale alla decisione della presente impugnazione.

Il ricorso, quindi, deve essere dichiarato improcedibile per carenza di interesse, disponendo la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Compensa le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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