Cass. civ. Sez. III, Sent., 12-04-2011, n. 8337 Opposizione al precetto Sospensione dei termini processuali in periodo feriale non operatività della sospensione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.1. M.M.M. e D.D. propongono ricorso per cassazione, notificandolo il 25.10.06, avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, n. 1373/06, pubbl. addì 1.6.06 e loro notificata addì 11.7.06, con la quale è stata confermata la declaratoria di inammissibilità dell’opposizione al precetto loro intimato dalla Banca Popolare di Lodi in forza di decreto ingiuntivo opposto, fondata sull’addotto intervenuto pagamento, nel corso del giudizio di opposizione al monitorio, di un parziale pagamento;

1.2. In particolare, la Corte territoriale ha confermato la sentenza del giudice del Tribunale di Milano – sez. dist. di Desio, che ha ritenuto inammissibile, in sede di opposizione ad esecuzione, la deduzione di fatti impeditivi o modificativi o estintivi, ancorchè sopravvenuti, del diritto che sia oggetto del giudizio di merito in cui si è formato o deve divenire definitivo il titolo posto a base della minacciata esecuzione.

2.1. Il M. e la D. propongono due quesiti, un primo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 ed un secondo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, corredando di quesito ex art. 366-bis c.p.c. solo il secondo; e resiste con controricorso la Banca Popolare Italiana seri, succeduta alla Banca Popolare di Lodi.

2.2. Per l’udienza pubblica del 7.3.11, senza che alcuna delle parti abbia presentato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., compare per la discussione orale il solo difensore della controricorrente.

3. Il ricorso è peraltro inammissibile:

3.1. infatti, la sentenza gravata è stata notificata in data 11.7.05, mentre il ricorso per cassazione è stato notificato il 25.10.06;

3.2. l’espressione "opposizione a precetto" sta a indicare soltanto che l’opposizione viene proposta anteriormente all’inizio della esecuzione forzata, il che rileva ai fini delle forme da osservarsi e del giudice al quale deve essere presentata la domanda: una volta determinato il momento in cui l’opposizione viene proposta, essa deve essere qualificata o come opposizione all’esecuzione o come opposizione agli atti esecutivi, dovendo rientrare necessariamente in uno dei tipi previsti dal codice di rito; pertanto, anche l’opposizione al precetto, benchè preceda l’inizio dell’esecuzione, a prescindere dalla sua qualificazione come opposizione all’esecuzione od agli atti esecutivi, non può essere esclusa dall’esenzione, imposta per queste tipologie di controversie, dalla sospensione feriale dei termini, dal 1 agosto al 15 settembre di ogni anno, prevista dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1 (Cass. 30 gennaio 1978 n. 431, Cass. 16 settembre 1980 n. 5273, Cass. 14 febbraio 1981 n. 929, Cass. 26 ottobre 1981 n. 5592, Cass. 21 dicembre 1998 n. 12768, Cass. ord. 6 dicembre 2002 n. 17440, Cass. 15 giugno 2004 n. 11271, Cass. 22 ottobre 2004 n. 20594, Cass. 10 febbraio 2005 n. 2708; sulla generale applicabilità alle opposizioni in materia esecutiva v. ancor più di recente: Cass., ord. 9998/10, Cass. 1 febbraio 2011 n. 2345 e Cass. 11 febbraio 2011 n. 3466; in motivazione, Cass. sez. un. 10617/10; Cass., ord. 28 gennaio 2011 n. 2120);

3.3. del resto, il principio sancito dalla L. n. 742 del 1969, art. 3 secondo cui talune cause, quali quelle di opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, non sono sottoposte a sospensione durante il periodo feriale, deve intendersi riferito all’intero corso del procedimento, sicchè esso ha indiscutibilmente riferimento anche ai termini per proporre ricorso per cassazione: la norma citata, difatti, anche nella parte in cui richiama l’art. 92 dell’ordinamento giudiziario, si riferisce pur sempre a controversie che abbiano una determinata natura (tale, cioè, da giustificare l’esigenza di una sollecita trattazione), e non già all’organo giudiziario presso il quale pende la controversia medesima (giurisprudenza consolidata; in materia di opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, v., tra le altre: Cass., ord. 6 febbraio 2004 n. 2342; Cass., ord. 18 gennaio 2006 n. 818; Cass., ord. 18 gennaio 2006 n. 817; Cass. 2 marzo 2010 n. 4942; Cass. 1 febbraio 2011 n. 2345; Cass. 11 febbraio 2011 n. 3466; per altre tipologie di cause sottratte alla sospensione: Cass. 4 dicembre 1991 n. 13055, Cass. 20 giugno 1994 n. 5932, Cass. 24 marzo 1995 n. 3478, Cass. 4 marzo 2000 n. 2450, Cass. 26 luglio 1996 n. 6753, Cass. 4 novembre 1997 n. 10823, Cass. 8 aprile 1998 n. 3629, Cass. 3 gennaio 2001 n. 44);

3.4. pertanto, il termine breve per proporre ricorso per cassazione è elasso in data 11.9.06 ed il ricorso per cassazione, notificato soltanto il 25.10.06, è irrimediabilmente tardivo.

4. Tanto assorbe il rilievo di ulteriore inammissibilità del primo motivo, privo del prescritto quesito di diritto: il quale, secondo l’art. 366-bis c.p.c. (come introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 ed applicabile – in virtù dell’art. 27, comma 2 del medesimo decreto – ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, cioè dal 2 marzo 2006, senza che possa rilevare la sua abrogazione ad opera della L. 18 giugno 2009, art. 47, comma 1, lett. d) in virtù della disciplina transitoria dell’art. 58 della medesima Legge), è espressamente previsto, a pena di inammissibilità, anche per i motivi di vizio di motivazione (come puntualizza già Cass. 18 luglio 2007, ord. n. 16002, con indirizzo ormai consolidato, a partire da Cass. S.U. 1 ottobre 2007 n. 20603:

v. tra le ultime Cass. 30 dicembre 2009, ord. n. 27680).

5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile; e, dichiarata l’inammissibilità del ricorso, le spese del giudizio di legittimità seguono, per l’evidente violazione ‘ delle disposizioni sulla tempestività della proposizione del ricorso stesso, la soccombenza dei ricorrenti, con loro solidale condanna secondo la liquidazione reputata equa come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna M.M. M. e D.D., tra loro in solido, al pagamento, in favore della Banca Popolare Italiana seri, in pers. del leg. rappr.nte p.t., delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.700, di cui Euro 200 per esborsi.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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