T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 22-02-2011, n. 1675

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’esame proprio della sede di merito convince il Collegio dell’infondatezza del ricorso.

Costituisce oggetto d’impugnativa l’annotazione in data 18.2.2010 (e relativa comunicazione del giorno 22 successivo) sul Casellario informatico delle imprese, tenuto dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, con la quale è stata iscritta la notizia, ai sensi dell’art. 27, comma 2, lett. t), del DPR n. 34/2000, che la stazione appaltante Provincia Autonoma di Trento con nota del 29.9.2009 ha comunicato di aver annullato l’affidamento dei "Lavori di ribitumatura della sede stradale del percorso ciclopedonale della Valsugana, tratto nei Comuni di Levico e Novaledo" all’impresa T.G. (come da provvedimento del 17/9/09). Ciò in quanto in sede di verifica della dichiarazione resa in sede di offerta "è emerso che ricorrevano gli estremi previsti dall’art. 38, comma 1, lett. i) del D.Lgs. n. 163/06", come da DURC rilasciato in data 29.7.2009 attestante irregolarità nei versamenti dei contributi INPS alla data del 10.6.2009.

Stante quanto sopra, ritiene il Collegio che le censure proposte con il primo articolato motivo di ricorso formulato dall’impresa istante siano prive di fondamento, anzitutto perché esse sono tutte caratterizzate dall’erronea percezione dei presupposti di fatto e di diritto del provvedimento di annotazione, il quale infatti non riguarda, come invece enunciato dalla ricorrente (cfr. tra l’altro la stessa indicazione del provvedimento impugnato), l’ipotesi di "falsità nelle dichiarazioni rese in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara" (lettera s del comma 2 dell’art. 27 del DPR n. 34/2000 ed art. 38 comma 1 lettera h del D.Lgs. n. 163/06), comportanti inibitoria annuale (cfr. disposizione da ultimo citata) della partecipazione a pubbliche gare di appalto, ma l’ipotesi tutt’affatto diversa del riscontro oggettivo dell’insussistenza del requisito di cui all’art. 38, comma 1, lett. i) del suddetto D.Lgs. n. 163, concernente il rispetto da parte dell’impresa della normativa in materia contributiva, in ragione dell’accertata irregolarità nei versamenti dei contributi INPS risultante dal DURC.

Sostanzialmente, nel caso in esame, quali che siano stati i motivi valorizzati dalla stazione appaltante per l’annullamento (non oggetto di impugnativa) dell’affidamento dei lavori suddetti, sta di fatto che in sede di annotazione l’AVCP non ha fatto riferimento a false dichiarazioni dell’impresa (senza che in contrario rilevi, per la sua genericità, l’indicazione che la stazione appaltante ha " presentato denuncia dei fatti all’Autorità Giudiziaria competente") ma al solo difetto del requisito della regolarità contributiva per cui, come anche dimostra l’espresso richiamo della lett. t) dell’art. 27 del DPR n. 34/2000 quale disposizione giustificativa dell’annotazione stessa, quest’ultima non può comportare gli effetti inibitori propri dell’annotazione di false dichiarazioni. In proposito occorre del resto evidenziare che, nel sistema congegnato dall’art. 38 comma 2 lettera h) del D.Lgs. n. 163/2006, la fattispecie di falsità nelle dichiarazioni rese in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione a pubbliche gare di appalto,

rileva come causa di esclusione dalla partecipazione a gare successive, soltanto in quanto risultante dal testo dell’annotazione iscritta nel casellario informatico delle imprese (ed in questo modo e nei relativi termini resa pubblica a tutte le altre stazioni appaltanti per ogni valutazione da effettuarsi in eventuali procedure d’appalto).

D’altra parte, come è ormai pacifico anche in giurisprudenza (cfr. CdS, VI, 5.7.2010, n. 4243), il provvedimento di annotazione, contrariamente a quanto assume la ricorrente, non è meramente consequenziale e ancillare rispetto a quello della stazione appaltante, mantenendo invece nei confronti di questo apprezzabili margini di autonomia valutativa e procedimentale, non essendo quindi precluso, per la differenza della provenienza soggettiva e degli stessi effetti rivenienti dall’uno e dall’altro dei suddetti provvedimenti, una diversificata considerazione, in ciascuno dei provvedimenti stessi, della medesima fattispecie che ad essi ha dato luogo.

Poiché dunque l’annotazione dell’annullamento dell’affidamento è stata nella specie effettuata nel casellario ai sensi della lett. t) (concernente "tutte le altre notizie riguardanti le imprese che, anche indipendentemente dall’esecuzione dei lavori, sono dall’Osservatorio ritenute utili ai fini della tenuta del casellario") dell’art. 27 del sopra citato DPR n. 34/2000 (senza alcun riferimento, va ribadito, a false dichiarazioni), detta annotazione non comporta automatica preclusione annuale di partecipazione a gare per affidamento di pubbliche commesse, di modo che sono inconferenti e irrilevanti tutti i riferimenti operati nel ricorso dall’istante in ordine all’inesistenza di proprie false dichiarazioni definitivamente accertate da parte di un giudice; alla conseguente illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 24, 27, 102 e 113 Cost., delle norme che consentono un libero accertamento, da parte della pubblica amministrazione, della "falsa dichiarazione", cui consegue la relativa annotazione ai sensi dell’art. 27 co. 2 lett. s) con il recepimento acritico del provvedimento di esclusione della stazione appaltante; al mancato accertamento di grave colpevolezza in capo all’impresa; all’assenza di colpa in sede di dichiarazioni; alla mancata instaurazione di un contraddittorio preventivo sull’annotazione per falsa dichiarazione comportante effetto interdittivo annuale (come da paragrafo 10 della Determinazione n. 1/2010 dell’AVCP); alla mancata analisi delle esimenti addotte ai fini dell’esclusione della responsabilità per dichiarazioni non veritiere.

Si tratta invero, di assunti e di censure calibrati su un provvedimento di tipo totalmente diverso da quello nella specie di fatto assunto dall’AVCP (annotazione effettuata in base al combinato disposto della lettera i dell’art. 38 del D.Lgs. n 163/2006 e della lettera t dell’art. 27 del DPR n. 34/2000).

Deve soggiungersi, anche con riferimento al secondo motivo di gravame:

a)che lo specifico avviso di procedimento e il relativo contraddittorio cui fanno riferimento il paragrafo 11 della determinazione n. 1/2010 e l’Allegato alla determinazione stessa, si riferiscono all’ipotesi di annotazione di false dichiarazioni e non dunque alla fattispecie nella specie annotata;

b)che per l’annotazione nel Casellario informatico di provvedimenti di esclusione dalle gare per violazioni contributive è sufficiente, ai fini dell’avviso di inizio del procedimento, la stessa comunicazione all’impresa, da parte della stazione appaltante, dell’invio degli atti, per l’annotazione nel Casellario suddetto, all’AVCP;

c)che tale comunicazione, contrariamente a quanto lamenta la ricorrente, nel caso in esame è regolarmente avvenuta, come accertato all’esito di istruttoria, giusta la nota raccomandata della Provincia Autonoma di Trento del 29.9.2009, ricevuta dall’impresa il 3.10.2009;

d)che nelle deduzioni difensive dell’impresa (inviate all’AVCP dalla stazione appaltante) non vi era alcun cenno al possesso di un DURC di data anteriore a tre mesi al momento della partecipazione alla gara;

e)che il rilievo di un DURC valido tre mesi attestante regolarità contributiva alla data del suo rilascio vale quando il DURC costituisca esso stesso la prova richiesta per l’assolvimento degli oneri contributivi, mentre quando tale regolarità viene dichiarata essa deve sussistere, se non altrimenti specificato, al momento della dichiarazione sostitutiva stessa;

g)infine, che la regolarità contributiva, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, doveva nella specie riguardare, in quanto facente parte della posizione assicurativa e contributiva INPS dell’impresa, il versamento degli stessi contributi soggettivi personali dell’imprenditore.

Ne consegue che vanno disattese anche le censure di cui al secondo mezzo.

In base alle esposte considerazioni va quindi respinto il ricorso in epigrafe, ma la peculiarità della vicenda, induce il Collegio a compensare le spese.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *