Cass. civ. Sez. III, Sent., 12-04-2011, n. 8334 Danno

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con citazione del 21 novembre 1994 la srl Gestioni Mobiliari conveniva dinanzi al Tribunale di Arezzo il Condominio (OMISSIS) e ne chiedeva la condanna ad eseguire le opere necessarie per impedire infiltrazioni di acqua nel proprio immobile. Si costituiva il Condominio e contestava il fondamento della domanda, spiegando riconvenzionale per il pagamento di una quota di spese di manutenzione straordinaria.

2. Il Tribunale di Arezzo, con sentenza del 24 giugno 2004 condannava il Condominio ad eseguire le opere necessarie ma accoglieva la domanda riconvenzionale per la manutenzione straordinaria.

3. La decisione era appellata dalla GM che ne chiedeva la riforma deducendo la esistenza di ingenti danni, resisteva il condominio e proponeva appello incidentale in punto di responsabilità per la localizzazione delle infiltrazioni.

4. La Corte di appello di Firenze con sentenza del 21 ottobre 2008 rigettava gli appelli e condannava la GM alle spese di lite.

5. Contro la decisione ricorre la GM deducendo cinque motivi di censura, resiste il condominio con controricorso. La GM ha prodotto memoria.
Motivi della decisione

6. Il ricorso non merita accoglimento in ordine ai dedotti motivi.

Per chiarezza se ne offre una sintesi espositiva ed a seguire una confutazione in diritto.

6.A. SINTESI DEI MOTIVI. Nel primo motivo si deduce l’error in procedendo per avere la Corte accolto la eccezione sollevata tardivamente dal condomini per la prima volta nella conclusionale di primo grado, ai sensi dello art. 1227 c.c., comma 2 sul concorso di colpa della GM, come sostiene il quesito formulato al punto 13 del ricorso.

Nel secondo motivo si deduce l’error in iudicando sulla applicazione della norma dello art. 1227 comma 2, che prevede la possibilità di una diminuzione della incidenza del fatto colposo del danneggiato sulla entità del risarcimento, come illustrato nel quesito al punto 16 del ricorso.

Nel terzo motivo si deduce ancora error in iudicando in relazione alla applicazione della sopraccitata norma sul rilievo che la Gestione Mobiliare avrebbe alterato lo stato dei luoghi impedendo lo accertamento delle responsabilità, come sostenuto nel quesito al punto 18 del ricorso.

Nel quarto motivo si deduce il vizio della motivazione nel punto che indica la soluzione tecnica per risolvere il problema dello intasamento della tubazioni applicando congrue griglie a protezione dei pluviali siti sul lastrico solare.

Nel quinto motivo si deduce ancora error in iudicando per la falsa applicazione della norma sostanziale già prima richiamata sotto il profilo del mancato riconoscimento del danno da lucro cessante lamentato dalla GM e da valutarsi in via equitativa nella ripartizione del carico delle responsabilità,come indicato nel quesito al punto 21 del ricorso.

6.B. CONFUTAZIONE IN DIRITTO. Il primo motivo è manifestamente infondato, atteso che la eccezione del concorso di colpa venne posta tempestivamente nella prima memoria successiva alla comparsa di costituzione e cioè nella memoria autorizzata e depositata il 16 novembre 2001,ai sensi del vigente art. 184 c.p.c.; non senza rilevare che comunque il tema decidendi sostanziale svolto tra le parti nel contraddittorio ed oggetto di ben due consulenze tecniche verteva sul concorso causale delle varie condotte in ordine alle infiltrazioni.

Parimenti infondati sono i motivi secondo terzo e quarto, avendo la Corte di appello riesaminato analiticamente le prove sia in ordine al concorso delle cause che in ordine alla considerazione delle condotte valutando la fattispecie come responsabilità aquiliana e per danni da illecito, come si desume dalla domanda originaria di risarcimento in forma specifica. Le censure difettano tutte del momento della sintesi descrittiva e della specificità e decisività in relazione al fatto controverso, che attiene a valutazioni tecniche complesse, non debitamente evidenziate per sostenere la tesi delle colpe concorrenti e compensative del risarcimento.

Inammissibile per difetto di sintesi descrittiva e di decisività il quinto finale motivo, che propone una questione nuova, preclusa dalla valutazione fattuale data dai giudici del merito e ribadita dalla corte di appello con un prudente apprezzamento delle prove e con congrua motivazione.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione in favore della parte resistente, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la Gestioni Mobiliari s.r.l. a rifondere la Condominio Futuria Center le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1500,00 di cui Euro 200,00 per spese oltre accessori e spese generali come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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