Cass. civ. Sez. III, Sent., 12-04-2011, n. 8331 Responsabilità civile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. il (OMISSIS), in ora notturna, sulla via (OMISSIS), alla altezza della intersezione con la via (OMISSIS), avveniva uno scontro tra l’auto BMW condotta da A.A., assicurato presso Ass. Generali, e la moto condotta da G. D. che decedeva.

Con citazione gli eredi di Davide convenivano dinanzi al Tribunale di Rimini il conducente dell’auto e l’assicuratore e ne chiedevano la condanna in solido al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali. Si costituivano i convenuti con unica comparsa e chiedevano il rigetto delle pretese, deducendo la archiviazione della azione penale proposta contro lo A. in relazione alla responsabilità esclusiva del conducente della moto che procedeva a luci spente.

2. Il Tribunale di Rimini con sentenza n. 863 del 2000 rigettava la domanda e condannava gli attori a rifondere le spese processuali.

3. Contro la decisione proponevano appello gli eredi G.:

resistevano le controparti unitariamente costituite.

4. La Corte di appello di Bologna con sentenza del 5 dicembre 2005 rigettava l’appello e condannava gli appellanti a rifondere le spese del grado.

5. Contro la decisione ricorrono i G. deducendo illustrati da memoria, resiste la sola assicuratrice con controricorso.

6. Questa Corte con ordinanza del 24 settembre 2010 ha disposto la integrazione del contraddittorio nei confronti di A.A. e della s.a.s. TMA progetti, litisconsorzi necessari. Tale adempimento risulta compiuto.
Motivi della decisione

7. Il ricorso non merita accoglimento in ordine ai dedotti motivi, diretti sostanzialmente ad una diversa ricostruzione dei fatti di causa, già congruamente valutati dai giudici del merito.

Per chiarezza espositiva se ne offre una sintesi descrittiva ed a seguire la confutazione in diritto.

7.A. SINTESI DEI MOTIVI. Nel primo motivo si deduce la insufficiente e contraddittoria motivazione della controversia, in relazione alla ricostruzione della dinamica, poichè il conducente della moto procedeva al seguito di altra vettura che lo precedeva, utilizzando la luce dei fari di tale auto non disponendo di illuminazione propria. Si assume che la determinazione della distanza tra il ciclomotore e la detta auto è elemento essenziale per la determinazione di tale responsabilità e si censurano le valutazioni del CTU in sede penale e la mancata rinnovazione della consulenza tecnica, sulla base dei rilievi del consulente di parte.

Nel secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 2054 c.c., comma 1 in relazione allo evidente concorso di colpa del conducente della BMW che non avrebbe rispettato lo obbligo di fare una manovra di emergenza tale da poter evitare o ridurre gli effetti del sinistro.

Nel terzo motivo si deduce la violazione degli artt. 140 e 154 del codice della strada, in relazione alla possibilità di avvistamento, da parte del conducente della BMW della presenza del ciclomotore.

8. CONFUTAZIONE IN DIRITTO. La Corte di appello, nel contesto della motivazione, da pag. 9 a 10, ha dato una corretta motivazione delle ragioni a sostegno dello accertamento della imputabilità soggettiva per imprudenza e negligenza grave del giovane ciclomotorista che procedeva al seguito di una fiat 127 su strada non illuminata ed in ora notturna non disponendo di propri fari. Tale condotta ha impedito al conducente della BMW, che procedeva con i fari anabbaglianti, di avvertire la presenza della moto, nel momento in cui, giunto alla altezza della trasversale sinistra, aveva eseguito la svolta. Si tratta dunque di un apprezzamento dei fatti, secondo un iter logico chiaramente ricostruito, che non può essere oggetto di una nuova valutazione in questa sede di legittimità. Non sussiste dunque alcun vizio della motivazione e neppure la violazione delle norme sostanziali e la rilevanza delle norme dì circolazione richiamate in relazione alla fattispecie in concreto verificata.

Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti in solido alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione in favore della assicurazione resistente, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna in solido G.D., G.M. e M.N. a rifondere alle Assicurazioni Generali spa le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1500,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori e spese generali come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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