T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 22-02-2011, n. 1646 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Questo in sintesi lo svolgimento della vicenda.

Con circolare n. 81 del 16.12.1998, l’INAIL disponeva una selezione per il conferimento di 92 incarichi di II livello dirigenziale al personale sanitario dell’area medico legale (art. 5 comma 4 dell’Accordo del 14.4.1997, attuativo dell’articolo 94 del CCNL dell’11.10.1996).

Con provvedimento del 18.1.2001 veniva quindi comunicato al ricorrente che essendo stato dichiarato vincitore della selezione suddetta (essendosi collocato al posto n. 92 della graduatoria di merito approvata con determinazione n. 337/2000) gli veniva attribuito, a decorrere dal 18.1.2001, l’incarico presso la Sede di Aosta (da assumersi a pena di decadenza entro il 12.2.2001), con connesso inquadramento nella II fascia funzionale.

Con nota del 6.2.2001 l’istante, nel prendere atto della nomina all’incarico predetto, rappresentava tuttavia di non poter accettare la nomina stessa presso la sede di Aosta, per motivi familiari e trattandosi di sede disagiata e non indicata tra le preferite. Peraltro, l’interessato stesso si dichiarava contestualmente disponibile ad assumere altri incarichi presso altre eventuali sedi che fossero risultate libere dopo la prima fase di assegnazione.

A riscontro della nota di cui sopra faceva però seguito il provvedimento INAIL del 2.3.2001, comunicato il 2.5.2001, con il quale veniva disposta la decadenza dell’interessato dall’incarico in questione.

Insorgeva tuttavia l’istante dinanzi a questo TAR avverso gli atti decadenziali suddetti, deducendo:

1)Violazione e falsa applicazione del bando di concorso, stante la validità della graduatoria per 18 mesi e non potendosi disporre in tale lasso di tempo alcun provvedimento di decadenza per mancata accettazione della sede, restando in vita la graduatoria stessa e dovendosi procedere "per scorrimento" (essendosi per di più liberata, nel caso in esame, la sede di Campobasso che il ricorrente aveva indicato tra le preferite);

2)Violazione di legge ed eccesso di potere, avendo la graduatoria validità di 18 mesi;

3)Ancora violazione di legge ed eccesso di potere, non essendo stato intimato al ricorrente di occupare il posto, preliminarmente all’adozione del provvedimento di decadenza;

4)Violazione di legge per contraddittorietà e illogicità, essendo stato sostanzialmente consentito un certo numero di sedi alle persone occupanti i primi posti ed un maggior numero di possibilità a quelle occupanti posizioni inferiori.

L’Amministrazione si costituiva in giudizio, eccependo il difetto di giurisdizione ed assumendo comunque l’infondatezza del gravame.

Premesso quanto sopra, rileva il Collegio che il ricorso è effettivamente inammissibile, per difetto di giurisdizione del G.A..

Stabilisce invero il comma 1 dell’art. 63 del D.Lgs. n. 163/2001 che "sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti".

Soggiunge poi il comma 4 del medesimo articolo che "restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni".

Quest’ultima disposizione dev’essere tuttavia interpretata alla luce della regola generale posta dal primo comma del citato art. 63, che devolve appunto al G.O. tutte le controversie in tema di rapporti di lavoro privatizzati (come quello di specie) alle dipendenze di pubbliche amministrazione, ivi comprese le controversie concernenti l’assunzione al lavoro.

Ne consegue l’evidente limitazione della giurisdizione del giudice amministrativo alla sola fase concorsuale vera e propria.

In proposito d’altra parte la stessa giurisprudenza ha pacificamente precisato che sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro, mentre la riserva in via residuale della giurisdizione amministrativa, contenuta nel citato art. 63, comma 4, concerne esclusivamente le procedure concorsuali, strumentali alla costituzione del rapporto con la pubblica amministrazione, che si sviluppano fino alla approvazione della graduatoria, ma non riguardano il successivo atto di nomina, e neppure quello relativo alla delibera di ulteriori assunzioni mediante la procedura di scorrimento della graduatoria (cfr., tra le tante, CdS, VI, n. 474/2009; Cass. civ., SS.UU., 14 maggio 2007, n. 10940; 9 marzo 2007, n. 5937, 18 ottobre 2005 n. 20107).

Nel caso di specie si verte appunto in vicenda lavorativa successiva all’approvazione della graduatoria (avvenuta nel novembredicembre 2000), trattandosi di decadenza (in data 2.3.2001) per mancata accettazione della sede di servizio assegnata in sede di nomina, e quindi di impugnativa di atto successivo alla conclusione del concorso, dovendosi semplicemente aggiungere che anche un’eventuale pretesa allo scorrimento della graduatoria ricadrebbe nella potestas decidendi del G.O., in quanto riguardante posizione soggettiva involgente il diritto all’assunzione.

In base alle esposte considerazioni il ricorso di cui in epigrafe va dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di controversia devoluta al G.O. davanti al quale la causa potrà essere riassunta, nei termini di legge.

Le spese, sussistendone i presupposti giustificativi, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del G.A., spettando la giurisdizione stessa al G.O..

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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