T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 22-02-2011, n. 1644 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con istanza depositata il 15 luglio 2009 la W.A.R.M. – Warm – associazione che organizza e rappresenta gli interessi collettivi di centri e di professionisti svolgenti attività di procreazione medicalmente assistita, ha chiesto la riassunzione del giudizio conclusosi con la sentenza n. 398 del 2008 di questa Sezione con la quale è stato accolto, nei limiti, il ricorso proposto dalla predetta Warm, annullando, in parte le Linee guida di cui al D.M. 21 luglio 2004 ed è stata sollevata questione di costituzionalità delle medesime in relazione agli articoli 14, commi 2 e 3 della legge n. 40 del 2004 per contrasto con gli articoli 3 e 32 della Costituzione.

Richiama la sentenza n. 151 del 2009 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità sollevata rispetto alle norme sopra richiamate e chiede la riassunzione del giudizio a suo tempo instaurato avanti a questa Sezione al fine della determinazione delle spese di lite.

E’ per questo, vale a dire, in relazione al giudizio in esame come proposto dalla ricorrente all’atto della riassunzione, che deve essere dichiarata inconferente l’eccezione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse sollevata dall’Amministrazione resistente a causa dell’intervenuto mutamento delle Linee guida impugnate.

Fondandosi il presente giudizio sulle spese, la stessa si rivela, appunto, inconferente.

Per quanto riguarda la riassunzione del giudizio, nel caso di sospensione del processo amministrativo in presenza di un giudizio incidentale di legittimità costituzionale, si osserva che in mancanza di specifiche norme di legge si applicano quelle previste dagli art. 295 ss. c.p.c., che si riferiscono al caso in cui il processo sia stato sospeso nella attesa di una sentenza di altro giudice civile o amministrativo, con la conseguenza che il termine semestrale previsto per la riassunzione del ricorso decorre dalla data dell’effettiva conoscenza, e non dalla pubblicazione della sentenza della Corte cosituzionale, più specificatamente dalla comunicazione di detta sentenza, da parte della cancelleria del giudice che ha disposto la sospensione, che costituisce il dies a quo del termine anzidetto di riassunzione del processo, sospeso per trasmissione degli atti alla Corte costituzionale." (Cons.giust.amm. Sicilia, sez. consult., 3 giugno 1999, n. 213; Cassazione civile, sez. I, 7 febbraio 2006, n. 2616)

Ne consegue che la riassunzione risulta tempestiva.

Quanto alle spese di lite nel giudizio de quo, osserva il Collegio che trova applicazione il D.M. 8 aprile 2004 n. 127 che all’articolo 1 prevede che:" Per le prestazioni giudiziali in materia civile e nelle materie equiparate, oltre al rimborso delle spese giustificate, sono dovuti all’avvocato gli onorari ed i diritti indicati nelle allegate tabelle A e B." e dispone poi all’articolo 5, commi 1,2 e 3, che: "Nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente deve essere tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell’importanza e del numero delle questioni trattate, del grado dell’autorità adita, con speciale riguardo all’attività svolta dall’avvocato davanti al giudice.

Nelle cause di particolare importanza per le questioni giuridiche trattate, la liquidazione degli onorari a carico del soccombente può arrivare fino al doppio dei massimi stabiliti. "

Nel caso in esame vi è stato un primo giudizio avanti a questo Tribunale, definito con esito negativo per la ricorrente; un giudizio di appello conclusosi con il rinvio della questione avanti al giudice di primo grado per difetto del contraddittorio; una sentenza di parziale accoglimento da parte di questa sezione con rimessione degli atti alla Corte costituzionale per l’esame di alcuni eccepiti profili di incostituzionalità ed, infine, una sentenza di accoglimento da parte del giudice delle leggi.

La questione si è svolta pertanto avanti a diverse Autorità ed è stata di particolare complessità, mentre gli effetti che ne sono derivati sono di rilevante interesse economico anche se indeterminabile.

E’ per questa ragione che il Collegio, pur in presenza di una parziale soccombenza, ritiene di dover aderire in larga parte alla richiesta della difesa della ricorrente che si colloca, quanto agli onorari pretesi, ad un livello superiore a quello minimo tariffario ma al di sotto di quello massimo (quadri III dell’Allegato A al predetto decreto ministeriale) ivi stabilito, riducendo la somma quantificata in Euro 52.240,50 in una somma forfetaria pari a Euro 40.000 comprensiva di onorari, diritti e spese, da pagarsi, in parti uguali dal Ministero della Salute; Consiglio Superiore di Sanità e Istituto Superiore di Sanità, in favore del collegio di difesa.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sede di Roma – Sezione III quater

Accoglie nei limiti di cui in motivazione il ricorso proposto dalla Warm, meglio specificato in epigrafe, e condanna le amministrazioni intimate (il Ministero della salute; il Consiglio Superiore della Sanità e l’Istituto Superiore di Sanità) al pagamento delle spese di lite,comprensive di onorari, diritti e spese, da pagarsi nella misura e secondo le modalità definite in motivazione nei confronti della ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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