REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 15 luglio 2009, n. 200 Regolamento recante le modalita’ ed i termini di esecuzione delle revisioni delle banche di credito cooperativo.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 9 del 27-2-2010

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 30 del 29 luglio 2009) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 3 dicembre 2007 (disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), con particolare riferimento all’art. 20, il quale: 1) al comma 1, prevede che, fatte salve le competenze della Banca d’Italia e tenuto conto degli ambiti di pertinenza delle diverse autorita’ vigilanti, le banche di credito cooperativo sono assoggettate alla disciplina dei controlli sugli enti cooperativi, secondo le modalita’ e nei limiti stabiliti dalla normativa nazionale, senza oneri per l’amministrazione regionale; 2) al comma 2, stabilisce che per le banche di credito cooperativo che aderiscono ad un organismo specializzato, riconosciuto dall’amministrazione regionale d’intesa con la Banca d’Italia sulla base di requisiti di idoneita’ e rappresentativita’, la revisione cooperativa e’ disposta dall’organismo stesso sulla base di una convenzione; 3) al comma 3, dispone che per le banche di credito cooperativo che non aderiscono a un organismo specializzato, ma aderiscono a una associazione nazionale, la revisione e’ svolta dall’associazione nazionale stessa, anche attraverso le sue articolazioni territoriali; 4) al comma 4, prevede che per le banche di credito cooperativo non aderenti a un organismo specializzato e non aderenti a un’associazione nazionale, la revisione e’ effettuata dalla struttura direzionale regionale competente in materia di vigilanza sulla cooperazione; 5) al comma 5, dispone che con regolamento regionale vengano determinati, d’intesa con la Banca d’Italia, le modalita’ e i termini di esecuzione delle revisioni delle banche di credito cooperativo; Vista la nota protocollo n. 5470/Prod/Coop di data 5 marzo 2009, con la quale la direzione centrale attivita’ produttive ha trasmesso alla Banca d’Italia: a) lo schema dei provvedimenti relativi alla vigilanza cooperativa riguardante le banche di credito cooperativo regionali, ai fini della formale espressione dell’intesa ai sensi dell’art. 20, commi 2 e 5, della legge regionale n. 27/2007; b) lo schema di decreto del direttore centrale delle attivita’ produttive di approvazione del modello di verbale di revisione delle banche di credito cooperativo, ai fini dell’espressione del parere; Acquisita la prescritta intesa sulla bozza di regolamento recante le modalita’ e i termini di esecuzione delle revisioni delle banche di credito cooperativo, conformemente al disposto dell’art. 20, comma 5, della legge regionale n. 27/2007, che Banca d’Italia ha formalmente espresso con nota n. 517355 del 22 maggio 2009; Ritenuto di procedere all’emanazione dell’allegato «Regolamento recante le modalita’ ed i termini di esecuzione delle revisioni delle banche di credito cooperativo, in attuazione dell’art. 20, comma 5, della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27»; Visto l’art. 42 dello Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia; Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell’art. 12 dello statuto di autonomia), con particolare riferimento all’art. 14, comma 1, lettera r); Vista la deliberazione della Giunta regionale 9 luglio 2009, n. 1592; Decreta: 1. E’ emanato il «Regolamento recante le modalita’ ed i termini di esecuzione delle revisioni delle banche di credito cooperativo, in attuazione dell’art. 20, comma 5, della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27», nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. 3. II presente decreto sara’ pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. TONDO (Omissis)

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-02-27&task=dettaglio&numgu=9&redaz=009R0623&tmstp=1267690195457

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