Cass. civ. Sez. III, Sent., 12-04-2011, n. 8321 Vendita

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La società Rijjal & Co., con sede in (OMISSIS), conveniva, davanti al tribunale di Roma, la spa Pacific Fruit Company Italy chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti da due partite di frutta – delle quali era stato restituito solo il prezzo della seconda fornitura – acquistate dalla convenuta.

Quest’ultima si costituiva contestando la mancata prova dell’esistenza della condizione di reciprocità di cui all’art. 16 preleggi e, nel merito, l’infondatezza della domanda.

Con sentenza in data 9.8.2005, il tribunale accoglieva parzialmente la domanda.

La Corte d’Appello, investita degli appelli, principale della Pacific Fruit Company Italy ed incidentale della Rijjal & Co., con sentenza del 28.10.2009, li rigettava.

Ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi la Pacific Fruit Company Italy.

Resiste con controricorso la Rijjal & Co..

Le parti hanno anche presentato memoria.
Motivi della decisione

Il ricorso è soggetto al rito previsto dalla L. 18.6.2009 n. 69, trattandosi di ricorso per cassazione avverso sentenza pubblicata successivamente al 4 luglio 2009.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 16 disp. gen. nonchè dell’art. 2697 c.c. in tema di onere della prova e, per quanto di ragione, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c..

Il motivo non è fondato.

Al di là dei profili di inammissibilità per la denuncia, non dei principii in materia di onere della prova, ma della valutazione stessa delle prove documentali come operata dalla Corte di merito, va sottolineato che la decisione impugnata è basata, soprattutto, sulla uniformità di disciplina dell’Italia e della Siria con riferimento alla vendita internazionale, per avere entrambi i paesi ratificato la Convenzione di Vienna sulla vendita di cose mobili in ambito internazionale.

La condizione di reciprocità è stata quindi assicurata, sul piano sostanziale, dal trattato multilaterale ratificato da entrambi i paesi, e sul piano processuale, dai documenti prodotti.

Sul punto, la Corte di merito si è così pronunciata: " Dal momento che la Convenzione di Vienna del 1980, che detta una disciplina uniforme applicabile ai contratti di compravendita stipulati tra soggetti di diverse nazionalità, è stata ratificata anche dalla Siria, la disciplina applicabile al contratto, in virtù degli obblighi assunti dalla Siria in ambito internazionale, è la medesima che si applica in Italia".

Aggiungendo che "Da ciò, ragionevolmente, si può desumere che la tutela garantita in Siria ai soggetti stranieri, relativamente ai contratti di compravendita internazionale di beni mobili, sia identica a quella italiana".

In sostanza, quindi, il giudice del merito ha correttamente accertato che il rapporto in esame trova comune e condivisa disciplina nella Convenzione di Vienna ratificata anche dalla Siria; al che consegue vicendevole parità di trattamento giurisdizionale per i soggetti italiani in Siria e per quelli stranieri che agiscano in Italia, in conseguenza della comune applicazione della Convenzione di Vienna.

Da ultimo, non può essere seguita la censura proposta in ordine al mezzo di prova – attestazione ufficiale cd. affidavit – offerto dalla controparte al fine di provare l’esistenza del trattamento eguale del soggetto straniero nell’ordinamento siriano.

A tal fine, va rilevato che la prova della condizione di reciprocità può essere data con ogni mezzo (Cass. 21.10.2010 n. 21593; cass. 24.6.2009 n. 14777), e, quindi, – come ritenuto nella specie dalla sentenza impugnata – anche con attestazione ufficiale (cd. affidavit) di organo dello Stato estero.

La correttezza delle conclusioni, sul punto raggiunte, dalla Corte di merito, esclude la sussistenza t delle violazioni contestate.

Con il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 116, 180 e 183 c.p.c., dell’art. 68 della Convenzione di Vienna e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 nonchè contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il motivo non è fondato per le ragioni che seguono.

La Corte di merito, in primo luogo, sull’applicabilità dell’art. 68 della Convenzione di Vienna che addossa al compratore il rischio del perimento dei beni in viaggio, sollevata dall’attuale ricorrente nella comparsa conclusionale del giudizio di primo grado e riproposta come motivo di appello, ne ha riconosciuto la tardività – con la inammissibilità del motivo – affermando che " la relativa prospettazione difensiva è stata esposta solo nella comparsa illustrativa delle conclusioni (di primo grado e non di appello, come sostiene nel controricorso la resistente), violando dunque il diritto di difesa della Rijjal a contraddire sul punto".

La declaratoria di inammissibilità del motivo non è corretta, posto che si trattava di una ulteriore argomentazione difensiva a sostegno della tesi prospettata dalla convenuta nel giudizio di primo grado e riproposta nei motivi di appello.

Nell’ambito delle argomentazioni difensive delle parti, genericamente qualificabili come eccezioni, vanno distinte, infatti, quelle che consistono nella semplice negazione del fatto costitutivo del diritto esercitato dalla controparte (mera difesa), quelle che consistono nella contrapposizione di un fatto impeditivo od estintivo, tale da escludere gli effetti giuridici del fatto costitutivo ex adverso affermato, (eccezioni in senso lato) ed, infine, quelle che consistono in un controdiritto contrapposto al fatto costitutivo affermato dall’attore, che non esclude l’azione, ma da al convenuto il potere giuridico di invalidarlo (eccezioni in senso proprio) (v. anche Cass. 24.6.1998 n. 6272).

La natura di argomentazione difensiva, e non di eccezione in senso stretto (v. anche Cass. 21.5.2007 n. 11774 ) – riproposta, peraltro, nei motivi di appello – esclude la dichiarata inammissibilità del relativo motivo.

Ma una tale conclusione sul punto non può condurre ad una declaratoria di fondatezza del motivo.

La Corte di merito, infatti, al di là del profilo di inammissibilità in rito, ha anche esaminato la censura nel merito – e non per completezza come sostiene la ricorrente, ma per escluderne la fondatezza.

L’art. 68 richiamato, infatti, nella sua ultima parte, afferma che l’inadempimento e/o la negligenza nella trasmissione delle merci ricade sul venditore, in tal modo escludendo che il trasferimento del rischio sia a carico del compratore.

Precisamente, la Corte di merito così si esprime "… Tuttavia, se al momento della conclusione del contratto di vendita il venditore sapeva o avrebbe dovuto sapere che i beni erano periti o erano stati danneggiati e non aveva informato il compratore, il perimento o il danneggiamento è a carico del venditore".

Su tale base, – e con il richiamo dell’art. 36 della Convenzione – la Corte di merito, sul presupposto che la compratrice non aveva avuto la possibilità di ispezionare il carico al momento dello stivaggio, ha affermato che "certo non poteva contraddire sullo stato originario delle banane e sulla loro idoneità a sopportare un lungo viaggio per mare"; e di ciò ha fornito ampia motivazione con il richiamo delle risultanze probatorie in atti (pagg. 8 e 9 della sentenza); rilevando che le situazioni potenzialmente dannose di cui si da conto nella motivazione "dovevano essere conosciute dalla venditrice e da questa eliminate".

Ciò anche in base al disposto dell’art. 36 della Convenzione, per il quale "Il venditore è responsabile, secondo il contratto e la presente Convenzione, di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento del trasferimento dei rischi al compratore, anche se il difetto appare solo successivamente".

E così ha concluso: "Quanto sopra osservato permette di ritenere infondata la evidente inversione dell’onere di prova (della responsabilità del proprio inadempimento) che con la deduzione illustrata sub 4^ la PACIFIC FRUIT vorrebbe introdurre";

responsabilità, peraltro, riconosciuta dalla Corte di merito, con l’esame degli ulteriori motivi, a carico della Pacific Fruit (pagg. 9 e 10 della sentenza).

L’esame del motivo nel merito – come condotto dalla Corte di merito – al di là del non condivisibile profilo di inammissibilità in rito, risulta condivisibile, correttamente motivato e, come tale, incensurabile in questa sede; escludendo anche le violazioni addebitate alla sentenza di merito.

Con il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 80 della Convenzione di Vienna in relazione all’art. 306 c.p.c., (rectius art. 360 c.p.c.), comma 1, n. 3.

Il motivo non è fondato.

Non può condividersi la censura svolta dalla ricorrente secondo cui la norma dell’art. 80 della Convenzione di Vienna – diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di merito – non sarebbe applicabile nella specie.

E ciò perchè l’obbligazione relativa alle operazioni di scarico della nave entro il termine di stallie di due giorni non sarebbe riferibile al contratto di vendita internazionale, ma sarebbe relativa al contratto di trasporto concluso, ai sensi dell’art. 32 della stessa Convenzione, tra l’attuale ricorrente ed il vettore marittimo, i cui obblighi sarebbero stati assunti da Rijjal.

La ricorrenza di un contratto di trasporto, e non di un contratto di vendita internazionale, escluderebbe l’applicabilità della norma dell’art. 80 della Convenzione.

E’, viceversa, di tutta evidenza che, nella specie, ricorra un’ipotesi di contratto di vendita internazionale di merci, in cui il trasporto costituisce soltanto un’obbligazione del venditore, come d’altra parte è desumibile dalla stessa norma dell’art. 32, contenuta nel capitolo intitolato degli "obblighi del venditore", e relativo all’obbligo del venditore di concludere i contratti necessari perchè sia effettuato il trasporto.

Non si tratta, pertanto, di un’autonoma ipotesi di trasporto, ma di un obbligo ( quello del trasporto) strumentale all’adempimento del contratto di vendita internazionale, concluso fra le parti, dipendente da quest’ultimo, ed allo stesso accessorio.

Sul punto le Sezioni Unite di questa Corte, occupandosi di una diverso profilo, hanno, però, affermato che in tema di vendita internazionale implicante trasporto di merci, luogo della consegna – ai sensi dell’art. 31, comma 1, lett. a), della convenzione di Vienna 11 aprile 1980 (resa esecutiva con la legge di autorizzazione alla ratifica 11 dicembre 1985, n. 765) – è quello nel quale i beni sono trasmessi al vettore, salvo specifica deroga pattizia in ordine alla diversa consegna rilevante ai fini della liberazione del venditore (S.U. 3.1.2007 n. 7); con ciò convalidando l’assunto della strumentalità del trasporto rispetto alla vendita internazionale.

D’altra parte, se trattavasi di contratto di vendita con clausola CIF (cost, insurance, freight (trasporto) -la specificazione al riguardo è contenuta nel controricorso, ma non pare essere oggetto di contestazione – ciò comporta, ai sensi della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, ratificata con L. 21 giugno 1971, n. 804), l’assunzione del costo del trasporto e degli oneri connessi da parte del venditore (v. anche S.U. ord. 6.7.2005 n. 14208; S.U. 17.8.1990 n. 8359).

Ne consegue la piena applicabilità dell’art. 80 della Convenzione per il quale "Una parte non può invocare l’inadempimento dell’altra parte nei limiti in cui tale inadempimento è dovuto ad un suo atto o omissione".

Con il quarto motivo denuncia la insufficiente e contradddittorìa motivazione circa un punto controverso decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il motivo è inammissibile.

In realtà la ricorrente tende ad una nuova valutazione dei fatti – inammissibile in sede di legittimità se congruamente motivata, come nella specie – in ordine alla domanda riconvenzionale dalla stessa proposta – nel giudizio di primo grado, riproposta in appello e rigettata – a titolo di controstallìe dovute, e sborsate nell’importo indicato, (ai sensi dell’art. 5 del contratto) per il maggior soggiorno della nave (OMISSIS) (contenente il carico in questione) nel porto di (OMISSIS), determinato – secondo la tesi della ricorrente – dal rifiuto dell’attuale resistente di ricevere la merce.

In particolare, contesta la valutazione operata dalla Corte di merito in ordine alla rilevanza della polizza di carico n. (OMISSIS), la cui mancata, tempestiva produzione alle autorità portuali avrebbe determinato il ritardo nelle operazioni di scarico, con il conseguente ulteriore pagamento, da parte dell’attuale ricorrente, a titolo di controstallie.

Al riguardo va ribadito che il vizio di omessa od insufficiente motivazione, denunciabile con ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo quando nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento, mentre il vizio di contraddittoria motivazione presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in modo da elidersi a vicenda e da non consentire l’individuazione della ratio deciderteli; cioè l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione adottata.

Questi vizi, però, non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a tale giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale è assegnato alla prova (fra le tante Cass. 26.3.2010 n. 7394;

cass. 6.3.2008 n. 6064).

Sul punto, la Corte di merito ha accertato l’insussistenza di inadempimenti addebitabili alla Rijjal; in particolare, quello relativo alla mancata produzione della polizza di carico n. (OMISSIS), ritrovata, poi, negli uffici di (OMISSIS) della Pacific Fruit.

Nè la ricorrente ha provato che la consegna di tale polizza sarebbe rientrata negli obblighi contrattualmente assunti dalla venditrice, come rileva in sostanza la Corte di merito quando afferma l’illogicità dell’assunto dell’odierna ricorrente che sostiene "da un lato, il volontario rifiuto di consegnare l’indicata polizza ed adduce, dall’altro, l’incolpevole ignoranza circa la necessità della produzione del documento di scarico"; aggiungendo " Del pari non congruo dal punto di vista logico è anche il sostenere che la polizza non sarebbe stata necessaria e poi addebitare alla RIJJAL una condotta contraria alla buona fede per non aver sollecitato – stante l’ignoranza dell’appellante circa le specifiche normative doganali siriane – la consegna della polizza in questione: in ogni caso la scarsa conoscenza della normativa di settore non appare addebitabile alla controparte e comunque è scarsamente credibile in una primaria società nel commercio internazionale di frutta".

Conclusivamente, il ricorso è rigettato.

La spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della ricorrente.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in complessivi Euro 12.000,00, di cui Euro 11.800,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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