Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 13-01-2011) 24-02-2011, n. 7163 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Napoli, GE, decidendo in sede di rinvio dopo annullamento da parte della prima sezione di questa Corte, ha rigettato – con il provvedimento in epigrafe indicato – l’istanza avanzata nell’interesse di L.F., volta al riconoscimento della continuazione tra reati oggetto di differenti sentenze di condanna, emesse negli anni dal 1999 al 2006 e relative a fatti dal (OMISSIS).

Ricorre per Cassazione il difensore e deduce violazione di legge ex art. 623 c.p.p. per omessa motivazione.

La Corte di Cassazione, con la sua sentenza del 13.1.2010, aveva imposto al giudice di rinvio di prendere in considerazione la tipologia dei reati tra loro simili, esaminando i fatti, come emergenti dalle relative sentenze di condanna, con particolare attenzione ai fatti commessi in breve intervallo temporale; ciò anche allo scopo di verificare se la istanza del L. potesse trovare, anche parziale, accoglimento.

Il giudice di rinvio, però, è caduto nel medesimo errore del primo giudice, non uniformandosi affatto al dictum della SC, mostrando anche di aver letto superficialmente gli atti, tanto da ritenere che la condanna per il delitto associativo fosse relativa a condotta posteriore ai fatti oggetto delle singole condanne per contrabbando, laddove, la condanna per il delitto associativo segue alcune condanne per episodi di contrabbando, ma ne precede altre.

Errata, poi, è la valutazione sulla diversità e distanza dei luoghi nei quali sarebbero stati consumati i delitti di contrabbando, atteso che le località pugliesi distano tra loro qualche chilometro e che l’episodio contestato come consumato in (OMISSIS), in realtà, come da capo di imputazione, risulta consumato in (OMISSIS).

Il Tribunale, pertanto, avrebbe dovuto riconoscere la evidente identità di disegno criminoso, atteso che, per mera casualità, sono stati istaurati diversi processi a carico del L..
Motivi della decisione

Il ricorso non ha fondamento.

L’ordinamento considera la reiterazione nel reato sotto due differenti aspetti.

Quando essa è espressione del medesimo disegno criminoso, portato a esecuzione con più azioni, si applica, come è noto, l’istituto della continuazione ex art. 81 cpv. c.p., che introduce un trattamento sanzionatorio più favorevole per l’imputato.

Quando, viceversa, è indice di un costume di vita delinquenziale, trovano applicazione gli istituti della recidiva, della abitualità nel reato, della professionalità nel reato e della tendenza a delinquere ( artt. 99 e 108 c.p.).

In tali ipotesi, il trattamento sanzionatorio è inasprito, con aumenti di pena e con la applicazione di misure di sicurezza ( art. 109 c.p.).

Lo stesso dato fattuale, dunque, può essere interpretato in maniera diversa, dando luogo a conseguenze addirittura opposte.

E’ di tutta evidenza che nè la mera ripetizione delle azioni delittuose, nè la loro identità o similitudine, nè, infine, la loro vicinanza nel tempo, sono elementi che possano necessariamente orientare l’interprete in un senso o nell’altro. Si tratta di meri dati sintomatici che vanno "letti" dal giudice.

Il giudice deve dunque, con il suo prudente apprezzamento, accertare se si trova in presenza di un piano criminoso che abbraccia la commissione di più reati (omogenei e/o eterogenei), ovvero se ha a che fare con un soggetto stabilmente dedito al reato, che, dunque, non ha coltivato uno o più progetti delinquenziali, ma che ha operato una scelta di vita in senso criminale.

Il Tribunale di Napoli, giudice di rinvio in sede di esecuzione, con il provvedimento impugnato, ha ritenuto ed evidenziato: 1) che il ricorrente ha commesso numerosi reati di contrabbando di TLE, ma non solo, 2) che i reati "diversi dal contrabbando" (da quelli in tema di stupefacenti, al delitto di falso ecc.) non possono, in alcun modo, essere ricondotti a un piano criminoso unitario, data la loro eterogeneità e la loro episodicità, 3) che anche i reati attinenti al contrabbando di TLE non possono essere stati ideati e commessi nell’ambito di un unico piano criminoso, atteso che il L. ha agito, di volta in volta, in unione con soggetti diversi (es. Li.

C., che "compare" solo in una delle sentenze), in tempi e località diverse, e che la associazione malavitosa, costituita per gestire le condotte di contrabbando, non precede ma segue la commissioni dei singoli episodi.

Tali ultime considerazioni, come correttamente nota il ricorrente, sono in parte errate, atteso che le località pugliesi sono site nella medesima provincia e che gli episodi di contrabbando, in parte precedono, ma in parte seguono la condanna per il delitto associativi.

Ciò non di meno, la parte essenziale del ragionamento sviluppato dal giudice di rinvio non rimane intaccata dalle sopra ricordate imprecisioni, avendo il Tribunale napoletano chiarito a sufficienza per qual motivo ritiene che il L. non abbia commesso i vari reati per i quali è stato condannato in esecuzione di un unico -precostituito – piano delittuoso, ma abbia operato "serialmente", dando attuazione a una vera e propria "scelta esistenziale": quella di vivere nel mondo dell’illegalità, traendo il suo sostentamento dal crimine sistematicamente praticato.

Consegue condanna alle spese.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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