Cass. civ. Sez. III, Sent., 12-04-2011, n. 8317 Società

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con citazione notificata il 10 dicembre 2001 la società AG di Grillo Claudio e Asperti Bruno S.n.c. conveniva in giudizio la società "Ditta Morzenti Antonio S.r.l." per sentirla condannare al risarcimento del danno derivatole dall’inadempimento di un contratto per l’acquisizione di un impianto di autolavaggio e di un impianto di distribuzione di carburante. Esponeva che l’accordo, concluso tra G.C., A.B. e la convenuta, prevedeva che l’attività di autolavaggio, di proprietà di certo V.S. ma realizzata sul terreno di proprietà della convenuta, sarebbe stata ceduta a società che sarebbe stata costituita all’uopo dal G. e A.; che la convenuta successivamente non aveva formalizzato l’affidamento della gestione ed aveva chiesto ed ottenuto la chiusura dell’impianto di distribuzione dei carburanti dopo alcune visite degli organi competenti che avevano rilevato irregolarità riguardanti la sicurezza. In esito al giudizio, in cui si era costituita la convenuta negando la conclusione del dedotto contratto, il Tribunale di Bergamo rigettava la domanda attrice, Proponeva appello la soccombente società AG di Grillo Claudio e Asperti Bruno S.n.c. con atto notificato il 13 dicembre 2005. In esito al giudizio, in cui si costituiva la appellata chiedendo il rigetto dell’impugnazione, la Corte di Appello di Brescia accoglieva il gravame nei limiti di cui in motivazione. Avverso tale sentenza depositata il 2 ottobre 2008 la "ditta Morzenti Antonio" Spa, già Srl, ha quindi proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi.
Motivi della decisione

Appare opportuno evidenziare che la società ricorrente ha prodotto solo in sede di legittimità una visura eseguita presso la camera di Commercio di Bergamo, dalla quale risulta la cancellazione della società intimata dal registro delle imprese intervenuta alla data del 30 dicembre 2003.

Questo Collegio ne ha ammesso il deposito a norma dell’art. 372 c.p.c. ritenendo, pur nel contrasto giurisprudenziale attualmente esistente, di aderire all’orientamento più recente espresso da questa Corte, secondo cui " Le ipotesi di nullità della sentenza che consentono, ex art. 372 cod. proc. civ., la produzione di nuovi documenti in sede di giudizio di legittimità non sono limitate a quelle derivanti da vizi propri dell’atto, per mancanza dei suoi requisiti essenziali di sostanza e di forma, ma si estendono a quelle originate, in via riflessa o mediata, da vizi radicali del procedimento" (Cass. n. 9942/04, n. 18129/05, n. 653/89).

Ciò posto, premesso altresì che il ricorso per cassazione de quo è stato opportunamente notificato oltre che alla società "Ditta AG di Grillo Claudio e Asperti Bruno" S.n.c., in persona degli amministratori G.C. e A.B., presso il procuratore domiciliatario nel giudizio di appello – anche a G. C. e A.B. in persona presso le rispettive residenze, giova rilevare che con il primo motivo di impugnazione la ricorrente ha per l’appunto lamentato la nullità della sentenza e del procedimento di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4 in relazione all’art. 83 c.p.c. e art. 2495 c.c. deducendo che, essendo stata la società intimata cancellata dal registro delle imprese alla data del 30 dicembre 2003, deve desumersi che l’atto di appello, notificato il 13 dicembre 2005, venne proposto nell’interesse di una società, ormai inesistente, e che inoltre i soci amministratori, ormai privi di potere di rappresentanza, avevano speso il nome di una società estinta quando conferirono il mandato ad litem ai difensori.

La censura merita attenzione. Come è noto, recentemente, le Sezioni Unite hanno statuito che una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2495 c.c., comma 2, come modificato dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, art. 4 nella parte in cui ricollega alla cancellazione dal registro delle imprese l’estinzione immediata delle società di capitali, impone un ripensamento della disciplina relativa alle società commerciali di persone, in virtù del quale la cancellazione, pur avendo natura dichiarativa, consente di presumere il venir meno della loro capacità e soggettività limitata, negli stessi termini in cui analogo effetto si produce per le società di capitali, rendendo opponibile ai terzi tale evento, contestualmente alla pubblicità nell’ipotesi in cui essa sia stata effettuata successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 6 del 2003, e con decorrenza dal 1 gennaio 2004 nel caso in cui abbia avuto luogo in data anteriore.(Sez. Un. 4060/2010).

Pertanto, per effetto della sua cancellazione avvenuta in data anteriore al 1 gennaio 2004, la società "Ditta AG di Grillo Claudio e Asperti Bruno" S.n.c., è da considerare estinta da tale data, onde la nullità del giudizio di appello introdotto previa notifica in data successiva (31.12.2005) di un atto di citazione a mezzo di difensori nominati con procura rilasciata da soggetti ormai privo di qualsivoglia potere di rappresentanza.

Ne consegue che in applicazione di questo principio la censura formulata merita di essere accolta, ritenendosi in essa assorbiti gli altri motivi di impugnazione proposti.

Il ricorso per cassazione, siccome fondato, deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio.

Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del giudizio di appello e di quello di legittimità in quanto l’orientamento giurisprudenziale sopra riportato si è consolidato solo dopo l’introduzione del giudizio di appello.
P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata senza rinvio. Compensa tra le parti le spese del giudizio di appello e quello di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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