Cass. civ. Sez. III, Sent., 12-04-2011, n. 8314 Regolamento delle spese compensazione parziale o totale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L.D., cessato dall’incarico di amministratore del Condominio di (OMISSIS), ha notificato al nuovo amministratore decreto ingiuntivo del tribunale di Torino, recante condanna al pagamento di Euro 5.920,69, quale compenso per la sua attività.

Il Condominio ha proposto opposizione, assumendo in parte di avere già pagato, in parte di nulla dovere in aggiunta alla somma di Euro 415,00, corrisposta nel costituirsi in giudizio.

Il Tribunale, in accoglimento dell’opposizione, ha respinto la domanda del L..

Proposto appello da quest’ultimo, con sentenza n. 3, depositata il 3 gennaio 2008, la Corte di appello di Torino, in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato il Condominio a pagare all’appellante Euro 844,56, oltre al 30% delle spese dei due gradi di giudizio, compensando la parte rimanente.

Il L. propone quattro motivi di ricorso per cassazione.

L’intimato non ha depositato difese.
Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo, deducendo violazione degli artt. 112, 91 e 92 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 3, il ricorrente denuncia l’omessa pronuncia sulla sua domanda di restituzione delle somme pagate alla controparte in rimborso delle spese processuali, a seguito della sentenza di primo grado, che la Corte di appello ha riformato.

2.- Il motivo è fondato.

La Corte di appello non solo ha omesso di pronunciare sulla domanda, ma l’ha addirittura implicitamente rigettata, dichiarando sia nella motivazione, sia nel dispositivo, di respingere "ogni diversa istanza", rispetto a quelle espressamente accolte.

Non vi è dubbio, per contro, che il ricorrente abbia il diritto alla restituzione delle somme che sono risultate indebitamente pagate in esecuzione della sentenza di primo grado, nella parte in cui essa è stata riformata in grado di appello.

La sentenza deve essere per questa parte riformata.

2.- Il secondo motivo, che ripropone la medesima questione, risulta assorbito.

3.- Il terzo e il quarto motivo, con cui il ricorrente denuncia insufficiente o contraddittoria motivazione, nella parte in cui la Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado, quanto alla nullità del decreto ingiuntivo, ed ha quantificato nei termini sopra esposti la somma spettante al ricorrente a compenso della sua attività, sono inammissibili ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., applicabile al caso di specie perchè in vigore alla data del deposito della sentenza impugnata (L. n. 40 del 2006, artt. 6 e 27).

Manca infatti un momento di sintesi delle censure, da cui risulti la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione è da ritenere insufficiente o contraddittoria, e l’indicazione delle ragioni per cui essa stessa sarebbe inidonea a giustificare la decisione, come prescritto a pena di inammissibilità dalla citata norma (cfr. fra le tante, Cass. civ. Sez. Un. 1 ottobre 2007 n. 20603; Cass. civ. Sez. 3 n. 4646/2008 e n. 4719/2008).

Tali requisiti non si possono ritenere rispettati quando solo la completa lettura dell’illustrazione del motivo – all’esito di un’interpretazione svolta dal lettore, anzichè su indicazione della parte ricorrente – consenta di comprendere il contenuto ed il significato delle censure (Cass. civ. Sez. 3, ord. 16 luglio 2007 n. 16002, n. 4309/2008 e n. 4311/2008).

I suddetti motivi di ricorso, fra l’altro, attengono al merito della decisione adottata dal tribunale; non evidenziano illogicità od incongruenze interne al percorso logico e argomentativo mediante il quale il giudice di appello è pervenuto alla sua decisione, tali da configurare motivo di impugnazione rilevante in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. 4.- La sentenza impugnata deve essere cassata, nel capo investito dal primo motivo di ricorso, con rinvio della causa alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, affinchè decida sulla domanda di condanna del Condominio alla restituzione delle somme pagate dal ricorrente in esecuzione della sentenza di primo grado.

5.- Il giudice di rinvio deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.

La Corte di cassazione accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo motivo e dichiara inammissibili il terzo e il quarto.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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