Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 21-01-2011) 24-02-2011, n. 7171 Applicazione della pena

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la sentenza in epigrafe il Tribunale de L’Aquila applicava a G.G., a norma degli artt. 444 e 448 c.p.p., la pena concordata con il Pubblico Ministero in ordine al delitto di furto aggravato, commesso il (OMISSIS).

Propone dichiarazione di ricorso per Cassazione l’imputato riservando i motivi al difensore.

I motivi non sono stati presentati ed il ricorso è inammissibile per tale causa; peraltro, è stata in seguito trasmessa alla Corte, tramite l’Amministrazione penitenziaria, una dichiarazione del prevenuto di rinuncia al ricorso.

Il ricorso è per tale motivo inammissibile.

All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e – per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione – di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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