Cass. civ. Sez. III, Sent., 12-04-2011, n. 8313 Rinunzia all’impugnazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con citazione notificata in data 30.4.1999 la società Giorgio Gioielli di Cosentino & Co. S.a.a. esponeva di essere concessionaria della società Audemars Piguet Italia S.p.a., azienda produttrice di orologi, per la vendita di orologi con il marchio Audemars sin dal 1988; di provvedere alla distribuzione dei prodotti e di pubblicizzarne il marchio in mostre e in manifestazione varie con investimenti notevoli. Aggiungeva che nel maggio 1996 la Audemars Piguet, dopo averla invitata ad acquistare tutte le collezioni prodotte dal 1995 al 1996 con un minimo di circa 300 milioni, somma assai considerevole, a seguito delle sue proteste, aveva risolto ogni rapporto invitandola a riconsegnare il materiale espositivo, rifiutandosi di evadere gli ordini già inviati vietandole di esporre il marchio e di smaltire gli orologi già acquistati. Ciò premesso, conveniva in giudizio l’Audemars Piguet Italia perchè venisse condannata al risarcimento dei danni arrecatile, al riacquisto degli orologi giacenti in magazzino, al pagamento di un indennizzo in relazione al mancato preavviso, alla restituzione di un orologio inviatole per la riparazione.

In esito al giudizio, in cui si costituiva la convenuta spiegando domanda riconvenzionale, il Tribunale di Trani rigettava sia la domanda attrice sia quella riconvenzionale e condannava la Giorgio Gioielli al pagamento delle spese processuali. Avverso tale decisione proponeva appello principale la società Giorgio Gioielli ed appello incidentale la Audemars Piguet. In esito al giudizio la Corte di Appello di Bari rigettava l’appello principale, dichiarava inammissibile quello incidentale, condannava l’appellante principale al pagamento delle spese con sentenza depositata in data 13 novembre 2007. Avverso tale sentenza la società Giorgio Gioielli di Cosentino & Co. S.a.a. ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. All’udienza del 15 febbraio 2011 l’avv. Massimo Campailla, per delega dell’avv. M.P.M., procuratore della società ricorrente, ha infine depositato una nota a firma dello stesso avv. M. e dell’avv. G.V., in cui era stato dichiarato che tra le parti era intervenuta transazione e che la materia del contendere doveva intendersi definitivamente cessata.
Motivi della decisione

Occorre premettere che, all’udienza del 15 febbraio 2011, l’avv. M.P.M., procuratore della società ricorrente, a mezzo di un suo delegato, ha depositato una nota in cui lo stesso avv. M., unitamente all’avv. G.V., quest’ultimo nella qualità di procuratore e difensore della società intimata, Audemars Piguet S.p.a., ha dichiarato che tra le parti era intervenuta transazione per cui la materia del contendere doveva intendersi definitivamente cessata. La nota risulta sottoscritta da entrambi i legali.

Ciò premesso, vale la pena di sottolineare che la società Audemars non si è costituita nel giudizio di legittimità e che l’avv. G. è stato procuratore e difensore della società intimata soltanto nel giudizio di secondo grado.

La premessa torna utile perchè, se è vero che la rinuncia al ricorso per cassazione può essere sottoscritta dal solo avvocato della parte rinunciante e non esige l’accettazione della controparte per la sua operatività essendo un atto non accettizio, è pur vero che l’avvocato deve essere munito di mandato speciale a tale effetto e che la rinuncia deve essere notificata alle parti costituite o comunicata ai loro avvocati che vi appongono il visto.

Con la conseguenza che, ove effettuata in difetto di tali presupposti, come nel caso di specie, non da luogo alla pronuncia di estinzione del processo ex art. 391 c.p.c. ma vale soltanto a far ritenere cessato l’interesse alla decisione del ricorso con conseguente inammissibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse (Cass. n. 24514/06, n. 15980/2006, 3456/07).

Ne consegue che il ricorso per cassazione in esame deve essere dichiarato inammissibile, senza che occorra provvedere sulle spese in quanto l’Audemars Piguet Italia Spa, non essendosi costituita, non ne ha sopportate.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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