Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 18-01-2011) 24-02-2011, n. 7167 Decreto che dispone il giudizio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

O.G. trovasi in stato di custodia cautelare perchè indagata per i delitti di associazione per delinquere dedita alla commissione di reati in materia di traffico di esseri umani, riduzione e mantenimento in schiavitù, tratta, acquisto e vendita di persone, induzione, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, immigrazione clandestina; la O. era il capo della organizzazione operante nella provincia di Olbia – Tempio.

L’indagata impugnava dinanzi al Tribunale della libertà l’ordinanza della Corte di Assise di Sassari del 25 agosto 2010 che aveva rigettato l’istanza di revoca della custodia cautelare in carcere per decorrenza dei termini di fase sul presupposto che tali termini fossero di un anno e sei mesi dovendosi escludere nelle imputazioni contestate le aggravanti ad effetto speciale previste nell’art. 600 c.p., u.c., art. 601 c.p., u.c., e art. 602 c.p., u.c. per non avervi il GIP fatto espresso richiamo nel decreto di giudizio immediato emesso il 28 gennaio 2009.

Il Tribunale della libertà di Sassari, con ordinanza del 18 ottobre 2010, rigettava l’appello della O. dal momento che la finalità di sfruttamento della prostituzione, contemplata come circostanza aggravante ad effetto speciale nell’art. 600 c.p., u.c., art. 601 c.p., u.c. e art. 602 c.p., u.c., era chiaramente stata contestata in fatto, anche se nel decreto di citazione mancava l’esplicito richiamo della disposizione normativa.

Con il ricorso per Cassazione O.G. deduceva il difetto di motivazione e la violazione di legge con riferimento agli artt. 13 e 24 Cost., artt. 273 e 292 c.p.p., art. 303 c.p.p., lett. b), nn. 3 e 3 bis, art. 304 c.p.p., e art. 429 c.p.p., lett. c), artt. 546, 517 e 519 c.p.p., artt. 600, 601 e 602 c.p..

I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da O.G. non sono fondati.

Costituisce principio consolidato (vedi tra le tante Cass., Sez. 1, 19 marzo – 19 aprile 2004, n. 18027, CED 227972) che non determina nullità del decreto che dispone il giudizio la mancata indicazione, in esso, degli articoli di legge violati, allorchè il fatto addebitato sia puntualmente e dettagliatamente esposto, si che non possa insorgere equivoco sull’espletamento di una completa ed integra difesa.

Il principio dettato in tema di presunta violazione dell’art. 429 c.p.p. ha indubbiamente una valenza generale.

Correttamente, pertanto, il Tribunale della libertà, in attuazione di tale indirizzo, ha verificato se nelle imputazioni contestate alla ricorrente fosse stata o meno inserita, indipendentemente dalla indicazione dell’art. 600 c.p., u.c., art. 601 c.p., u.c., e art. 602 c.p., u.c., la finalità di sfruttamento della prostituzione, pervenendo alla conclusione che in fatto l’aggravante era stata certamente contestata, cosicchè nessuna lesione del diritto di difesa era ipotizzabile. D’altra parte che la circostanza fosse stata contestata in fatto non è contestato nemmeno dalla ricorrente.

Altrettanto correttamente i termini di fase della custodia cautelare sono stati calcolati in base alla contestazione di fatto della condotta addebitata alla ricorrente; trattandosi di condotta aggravata per i tre reati indicati dalla finalità di sfruttamento della prostituzione, i suddetti termini di fase non erano ancora scaduti al momento della adozione della ordinanza impugnata. Le obiezioni della ricorrente che concernono soltanto la mancata indicazione dell’articolo di legge che prevede l’aggravante dello sfruttamento della prostituzione per i reati di cui agli artt. 600, 601 e 602 c.p. si palesano, pertanto, infondate.

Per opportuna chiarezza è opportuno ricordare che con la L. 2 luglio 2010, n. 108, art. 3, comma 1, lett. c) che introduceva per i reati di cui agli artt. 600, 601 e 602 c.p. l’aggravante ad effetto speciale oggetto di discussione è stato abrogato; con la stessa legge, però, con l’art. 3, comma 1, lett. d) è stato introdotto l’art. 602 ter c.p., che al comma 1, lett. b) prevede per i reati dinanzi indicati l’aggravante ad effetto speciale della finalità dello sfruttamento della prostituzione.

Per le ragioni indicate il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente condannata a pagare le spese del procedimento.

La Cancelleria è tenuta agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese del procedimento;

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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