Cons. Stato Sez. VI, Sent., 23-02-2011, n. 1132

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

notta (per delega dell’avv. Gregorio Iannotta), e Di Iorio;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con il ricorso di primo grado n. 55 del 2003, l’Ente Parco Nazionale della Maiella ha impugnato la determinazione della Regione Abruzzo 2 dicembre 2002 che ha rilasciato una autorizzazione alla società S.C. per la realizzazione e l’esercizio di un impianto per il recupero dei materiali provenienti dalle demolizioni del settore edilizio, autorizzazione rilasciata nonostante il parere contrario espresso dall’Ente Parco in sede di conferenza di servizi e in relazione alla presupposta v.i.a.

2. Il Tar adito, con la sentenza in epigrafe, ha respinto il ricorso, osservando che in base all’art. 27, d.lgs. n. 22/1997 e all’art. 14 e ss., l. n. 241/1990, nel testo vigente ratione temporis, il provvedimento conclusivo della conferenza di servizi andava adottato sulla base della maggioranza delle posizioni espresse in sede di conferenza di servizi, senza che potesse darsi maggior peso al dissenso di un’Amministrazione preposta alla tutela ambientale e paesaggistica.

3. Ha proposto appello l’Ente Parco lamentando che, anche in base alla disciplina applicabile ratione temporis, aveva rilevanza il dissenso di un’Amministrazione preposta alla tutela ambientale e paesaggistica.

L’Ente lamenta inoltre il proprio mancato coinvolgimento nel subprocedimento di v.i.a.

4. L’appello è fondato.

4.1. Va anzitutto osservato che la conferenza di servizi prevista per il procedimento autorizzatorio di cui all’art. 27 del d.lgs. n. 22 del 1997 ha carattere istruttorio e non decisorio.

Peraltro la disciplina speciale recata dal citato art. 27 trova completamento in quella generale di cui all’art. 14 e ss. della legge n. 241 del 1990, applicabile anche alla conferenza di servizi con compiti decisori.

Non è perciò dubitabile che al procedimento autorizzatorio che ha condotto al presente giudizio potesse applicarsi il modulo della conferenza di servizi decisoria.

Doveva pertanto applicarsi l’art.14quater, l. n. 241/1990, nel testo vigente ratione temporis, considerato che il procedimento si è svolto nel 2002.

Secondo tale previsione, la determinazione di conclusione del procedimento doveva essere assunta sulla base della maggioranza delle posizioni espresse in sede di conferenza di servizi.

Se il motivato dissenso era tuttavia espresso da un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico – territoriale, del patrimonio storicoartistico o alla tutela della salute, la decisione doveva essere rimessa al Consiglio dei ministri, ove l’amministrazione dissenziente o quella procedente fosse un’amministrazione statale, ovvero ai competenti organi collegiali esecutivi degli enti territoriali, nelle altre ipotesi.

4.2. Nel caso di specie, nel procedimento autorizzatorio risulta convocata una conferenza di servizi per il giorno 16 gennaio 2002, in relazione alla quale l’Ente Parco esprimeva il proprio parere negativo con provvedimento 11 gennaio 2002 n. 231.

A questo punto la Regione con nota del 19 settembre 2002 indiceva una nuova conferenza per la data del 2 ottobre 2002.

A tale riunione l’Ente Parco ribadiva il proprio parere negativo.

A questo punto il dirigente della direzione regionale turismo, ambiente, energia, adottava il provvedimento autorizzativo 2 dicembre 2002 n. 9291.

4.3. Ad avviso del collegio, è evidente che non è stato tenuto conto del dissenso qualificato espresso dall’Ente Parco e che lo stesso non è stato superato nel rispetto del modello procedimentale legale, in quanto la decisione finale è stata adottata da un dirigente, mentre sarebbe dovuta essere adottata dalla Giunta regionale, in qualità di "competente organo collegiale esecutivo dell’ente territoriale".

4.4. Per le stesse ragioni risulta fondata la censura di mancato coinvolgimento nella procedura di v.i.a., che è stata un subprocedimento che si è inserito nella conferenza di servizi, all’interno della quale l’Ente Parco ha avuto notizia della v.i.a. e si è espresso anche su di essa.

Il relativo dissenso si sarebbe potuto superare solo con una difforme decisione finale della Giunta regionale.

5. Per le ragioni che precedono, l’appello va accolto e, in riforma della sentenza gravata, va accolto il ricorso di primo grado n. 55 del 2003, col conseguente annullamento della autorizzazione impugnata in primo grado.

Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate nei confronti della Regione, mentre vanno poste a carico della S.C. s.r.l. nella misura complessiva di euro seimila.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello n. 1020 del 2007, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza gravata accoglie il ricorso di primo grado n. 55 del 2003 e annulla il provvedimento impugnato con il ricorso di primo grado.

Compensa le spese del doppio grado di giudizio nei confronti della Regione Abruzzo e le pone a carico della S.C. s.r.l. nella misura complessiva di euro seimila, oltre accessori di legge, in favore dell’Ente appellante.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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