Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 13-01-2011) 24-02-2011, n. 7162 Applicazione della pena

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Monetti Vito, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo

1. Il GIP presso il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza del 13 luglio 2010 emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p., ha condannato O.C. alla pena di anni due di reclusione per i delitti di lesioni personali e di atti persecutori in danno dell’ex convivente Z.P.M..

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando l’erronea valutazione delle dichiarazioni della parte offesa, l’erronea concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, l’erronea ammissione della costituzione della parte civile.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è, all’evidenza, da rigettare.

2. In diritto si afferma pacificamente come: "Nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti ( art. 444 c.p.p. e seg.), (queste) non possono prospettare con il ricorso per Cassazione questioni incompatibili con la richiesta di patteggiamento formulata per il fatto contestato e per la relativa qualificazione giuridica risultante dalla contestazione, in quanto l’accusa come giuridicamente qualificata non può essere rimessa in discussione.

L’applicazione concordata della pena, infatti, presuppone la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento e al consenso a essa prestato.

Cosicchè, in questa prospettiva, l’obbligo di motivazione del giudice è assolto con la semplice affermazione dell’effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell’accordo intervenuto tra le parti e dell’effettuato controllo degli elementi di cui all’art. 129 c.p.p. conformemente ai criteri di legge", (v. Cass., Sez. 2, 14 gennaio 2009, n. 5240 e da ultimo Sez. 5, 25 marzo 2010 n. 21287).

3. Nella specie, questa volta in fatto, il Gip ha dato conto del controllo effettuato circa la sussistenza dei fatti e la loro qualificazione giuridica, del riconoscimento della continuazione e della concessione delle attenuanti generiche e, quindi, dell’impossibilità di addivenire ad una pronuncia di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p..

Infondato è, inoltre, il richiamo alla impossibilità di dare ingresso alla costituzione della parte civile in quanto, come ammesso dallo stesso ricorrente (v. pagina 4 del ricorso), l’udienza in cui si è avuta la discussione sul patteggiamento non era stata fissata ai fini e per gli effetti di cui all’art. 447 c.p.p..

4. Ne consegue, in conclusione, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *