Cons. Stato Sez. VI, Sent., 23-02-2011, n. 1129 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’appellante principale e l’appellante incidentale hanno dichiarato di rinunciare ai rispettivi appelli.

Il giudizio di appello va pertanto dichiarato estinto, ai sensi dell’art. 35, co. 2, c.p.a., con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello principale n. 1534 del 2006e su quello incidentale, come in epigrafe proposti,

dichiara il giudizio di appello estinto per rinuncia, con compensazione delle spese del secondo grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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