Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 13-01-2011) 24-02-2011, n. 7161

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

C.O. ricorre avverso la sentenza di cui in intestazione, emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. dal Tribunale di Brescia, deducendo violazione di legge per essere stato condannato al pagamento delle spese del suo mantenimento in carcere.

Benchè egli sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

L’art. 445 c.p.p., comma 1 prevede, che quando la pena applicata non superi anni 2 di pena detentiva, l’imputato non deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

Ebbene, nel caso in esame, non solo al C. è stata applicata la pena di anni 3 e mesi 5 di reclusione, ma lo stesso si duole della condanna al pagamento delle spese di mantenimento in carcere che è cosa ben diversa dalle spese processuali.

Nè dagli atti risulta la ammissione del C. al patrocinio a spese dello Stato. Tali spese dovevano, dunque, essere poste a suo carico (ASN 200808077-RV 238961).

Consegue rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *