Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 13-01-2011) 24-02-2011, n. 7131 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale del riesame di Perugia, con ordinanza del 13/4/2010, ha rigettato la richiesta ex art. 309 c.p.p. avanzata dalla difesa di L.I., indagato per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, avverso il provvedimento del Gip sede, con cui era stata applicata a costui la misura dell’obbligo di presentazione ai Carabinieri di Spoleto, una volta al giorno.

Propone ricorso per Cassazione il difensore del prevenuto, con i seguenti motivi:

– nullità assoluta del provvedimento impugnato, ex art. 178 c.p.p., lett. b) in quanto il Gip ha disposto un aggravamento delle modalità di esecuzione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, senza che vi fosse stata una richiesta di aggravamento delle modalità medesime da parte del P.M.;

– manifesta infondatezza della motivazione della ordinanza impugnata in punto di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del L., ravvisabili nelle dichiarazioni della di lui sorella, in quanto quest’ultima, durante l’interrogatorio del 19/10/09, davanti al P.M. di Spoleto. si era avvalsa della facoltà di non rispondere in merito a vicende che potevano vedere coinvolto il fratello.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e va rigettato.

La ordinanza impugnata è logica e corretta.

Come emerge dallo stesso ricorso, nel procedimento rubricato n. 956/09 R.Gip Tribunale di Spoleto, il Gip del Tribunale di Spoleto, in data 20/1/2010. emetteva su richiesta del P.M, nei confronti di L.I., la misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73.

Successivamente, lo stesso Gip, con provvedimento del 29/1/2010, sostituiva la predetta misura con quella dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria – Carabinieri di Spoleto, nei giorni di venerdì, sabato e domenica di ogni settimana, alle ore 13,30.

A seguito della richiesta da parte del Procuratore Distrettuale Antimafia di Perugia di copie della ordinanza cautelare, veniva disposta la iscrizione presso la Procura della Repubblica di Perugia del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, a carico dell’indagato, e il P.M. presso quest’ultimo Tribunale chiedeva al Gip l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione ai carabinieri di Spoleto una volta al giorno, applicazione che veniva disposta. Il ricorrente si duole dell’aggravamento della misura cautelare in difetto di una relativa richiesta formulata dal P.M..

La censura si palesa priva di pregio, in quanto, come emerge dagli atti, il Gip di Perugia ha accolto una precisa istanza, all’uopo avanzata dal P.M., disponendo una seconda misura restrittiva, che nulla ha a che vedere con la prima misura cautelare, in corso di esecuzione.

Del pari infondata è la censura di cui al secondo motivo di impugnazione rilevato che il Tribunale ha evidenziato che anche senza l’apporto delle dichiarazioni della L.A., sorella del prevenuto, gli ulteriori elementi permettono di ritenere pienamente coinvolto l’indagato nell’attività illecita, sul punto richiamando le intercettazioni telefoniche da cui emerge, con netta evidenza, il pieno coinvolgimento del L.I. nella attività illecita di traffico di sostanze stupefacenti. Osservasi che l’ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, nè alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive degli indagati, ivi compreso l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo ed insindacabile del giudice cui è stata richiesta la applicazione della misura cautelare e del Tribunale del riesame.

Il controllo di legittimità è perciò circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro di carattere negativo, il cui possesso rende l’atto insindacabile: la esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; l’assenza nel testo dell’esposizione di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (ex plurimis, Cass.24/10/96, n. 2050), requisiti ampiamente ravvisabili nella ordinanza assoggettata a ricorso.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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