Cons. Stato Sez. VI, Sent., 23-02-2011, n. 1124 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con atto di appello notificato il 31 gennaio 2006, la signora S.G. impugnava la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Roma, sez. IIIbis, n. 592 del 26. gennaio 2005 (che non risulta notificata), con la quale veniva respinto il ricorso dalla medesima proposto avverso la propria esclusione dalla sessione riservata di esami indetta con O.M. n. 395 del 18 novembre 1989, per l’insegnamento di discipline pittoriche.

Avverso la predetta sentenza – in cui si rilevava l’effettiva sussistenza di una causa di esclusione – venivano ribadite censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.

Con nota difensiva in data 20. dicembre 2010, tuttavia, l’appellante ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione sulla questione dedotta di giudizio, avendo conseguito l’assunzione a tempo indeterminato per l’insegnamento, con riferimento alle classi di concorso A028 ed A025 (ovvero, rispettivamente, per l’insegnamento delle discipline "Arte e Immagine" nelle scuole secondarie di I° grado e "Disegno e Storia dell’Arte" nelle scuole secondarie di II° grado), con decorrenza giuridica ed economica 1.9.2007.

Per quanto sopra, il Collegio ritiene di dover dare atto della sopravvenuta improcedibilità dell’appello, con compensazione delle spese giudiziali già concordata fra le parti
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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