Cass. civ. Sez. II, Sent., 12-04-2011, n. 8287 Contravvenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Parte ricorrente impugna il su indicato provvedimento con cui il Giudice di Pace di Scalea ha accolto il ricorso in opposizione a sanzione amministrativa per violazione al Codice della Strada (art. 148) proposta dall’odierno intimato.

Lamenta che il Giudice di Pace non ha tenuto conto della sua tempestiva costituzione in giudizio, effettuata con trasmissione della stessa a mezzo posta, così non pronunciandosi anche sulla tempestiva eccezione di incompetenza territoriale, competente essendo il Giudice di Pace di Chiaramonte ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22.

Formula due motivi.

2. Il Giudice di Pace nulla dice nella sua motivazione riguardo alla (mancata) costituzione della amministrazione opposta ed ha accolto l’opposizione in relazione alla immotivata omessa immediata contestazione.

3.- Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., la Procura Generale ha concluso per iscritto perchè il ricorso debba essere rigettato.

4. – All’udienza camerale del 28 gennaio 2010 veniva disposta l’acquisizione del fascicolo d’ufficio al fine di valutare il dedotto error in procedendo.

5. – Il ricorso, quanto al primo assorbente motivo, è fondato e va accolto. Risulta dagli atti, cui questa Corte può accedere in relazione al vizio denunciato (error in procedendo) che l’opposta Amministrazione ha inviato comparsa di costituzione a mezzo posta, con la quale ha tempestivamente sollevato l’eccezione di incompetenza territoriale. Il Giudice di Pace non ne ha tenuto conto e non si è pronunciato in merito alla (peraltro fondata) eccezione di incompetenza territoriale. Occorre osservare al riguardo che la costituzione effettuata a mezzo posta, nel giudizio in questione, è del tutto rituale, particolarmente alla luce della sentenza della Corte Costituzionale 13 marzo 2004 n. 98, per la quale – in conformità all’indirizzo già introdotto con la sentenza del 2002 n. 520, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22, commi 1 e 2 – è costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., la L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22, nella parte in cui non consente l’utilizzo del servizio postale per la proposizione dell’opposizione ad ordinanza-ingiunzione, e quindi, in senso generale, nella parte in cui non consente, per il deposito di qualsiasi atto ai fini della costituzione in giudizio, l’utilizzo del servizio postale. Va, quindi, accolto il ricorso e dichiarata la competenza del Giudice di Pace di Chiaramonte, essendo stata accertata la violazione opposta nella circoscrizione territoriale di tale ufficio.

Il secondo motivo resta assorbito.

6. – Le spese del presente giudizio verranno liquidate da giudice di merito.
P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e dichiara la competenza territoriale del Giudice di Pace di Chiaromonte con termini di legge per la riassunzione. Spese al merito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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