Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 12-01-2011) 24-02-2011, n. 7158 Motivi di ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

quanto segue:

C.S., giudicato con rito abbreviato, è stato condannato in primo grado alla pena di anni 6 di reclusione ed Euro 2000 di multa in quanto ritenuto colpevole dei reati di partecipazione ad associazione per delinquere e plurimi furti di bestiame.

Sottoposto, in un primo tempo, a custodia cautelare in carcere, fu quindi posto agli arresti domiciliari.

Dopo la scadenza dei termini di fase, gli è stato imposto l’obbligo di presentazione alla p.g..

Di tale ultima misura il C. ha chiesto la revoca al GIP presso il Tribunale di Verona.

A seguito di rigetto della istanza, lo stesso ha interposto appello al TdR di Venezia, che, con il provvedimento di cui in epigrafe, ha rigettato l’impugnazione.

Ricorre per cassazione il difensore e deduce carenza e illogicità della motivazione, argomentando come segue.

Il GIP Verona ebbe a respingere l’istanza di revoca sulla base di una erronea lettura degli atti, ritenendo che la misura de qua fosse stata imposta al C., il 27.7.2010 e non, come in realtà è avvenuto, il 27.7.2009.

Partendo da tale dato di fatto, che il TdR riconosce, il Collegio cautelare avrebbe dovuto chiarire quale funzione svolga oggi la misura cautelare in atto. Avrebbe anche dovuto chiarire perchè il decorso del tempo non debba essere valutato a favore del ricorrente, se considerato unitamente al suo corretto comportamento processuale e alla sua scrupolosa osservanza delle misure cautelari che, via via, gli sono state imposte.

Allo stato, insomma, l’obbligo di presentazione non impedirebbe, di per sè, al C. di tornare a delinquere, nè soddisfa nessuna altra esigenza cautelare.

Il ricorso non è fondato.

L’ordinanza impugnata pone in luce, tanto la gravita dei fatti per i quali il C. è stato condannato in primo grado, quanto il fatto che lo stesso, per delinquere, poteva – evidentemente – far conto su di una struttura organizzativa.

Tale struttura consentì la commissione di reati, anche in zone del territorio nazionale distanti da quelle di origine degli agenti.

Sulla base di tali considerazioni, il TdR ritiene, certo non illogicamente o immotivatamente, che sia necessario esercitare ancora una – per altro blanda – forma di controllo.

Sostenere poi che l’obbligo di presentazione non è misura adatta a impedire, di per sè sola, la commissione di ulteriori reati, è argomento che, come suoi dirsi, prova troppo, in quanto trattasi di considerazione che potrebbe applicarsi a qualsiasi situazione concreta; con la conseguenza che la stessa misura, anche in astratto considerata, sarebbe sfornita di funzione.

Viceversa, nel caso di specie, proprio il fatto che i reati ascritti al C. siano stati consumati in varie parti del territorio nazionale, non rende superflua una misura che finisce per "ancorarlo" ad un luogo, ad un orario e, sia pure indirettamente, a una condotta.

Infine, il mero decorso del tempo non costituisce, di per sè, una circostanza atta a escludere il rischio di reiterazione del reato; in tal senso essa può essere valutata se accompagnata da altri elementi, che siano sintomatici di un mutamento della complessiva situazione in ordine alla possibilità per il soggetto di muoversi e circolare liberamente osservando il principio del neminem laedere (cfr. ASN 200600121 – RV 232628).

Per le ragioni sopra indicate, deve farsi luogo al rigetto del ricorso e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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