Cons. Stato Sez. VI, Sent., 23-02-2011, n. 1123 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con atto di appello n. 1066/06, notificato il 19.1.2006, l’Università degli Studi di Messina impugnava la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Roma, sez. I, n. 15248/04 del 9 dicembre 2004 (che non risulta notificata), con la quale veniva respinto il ricorso dalla medesima proposto per l’annullamento del d.P.C.M. 20 giugno 2003, nella parte in cui veniva disposto che il previsto aumento degli stipendi e dell’indennità integrativa speciale, nonché degli assegni fissi e continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari sarebbe stata a carico dei pertinenti capitoli di bilancio delle amministrazioni interessate.

Con nota dell’amministrazione universitaria n. prot. 1784 del 12 gennaio 2011, in pari data comunicata dal relativo difensore, tuttavia, l’appellante ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione nella presente fase di giudizio, con ulteriore richiesta di compensazione delle spese giudiziali; in tale situazione non resta al Collegio che dare atto della sopravvenuta improcedibilità dell’appello, mentre – per quanto riguarda le spese giudiziali – il Collegio stesso ritiene di doverne disporre l’addebito a carico della citata Università, nella misura di Euro. 2.000,00 (euro duemila/00), tenuto conto delle ragioni esposte nella sentenza appellata in tema di autonomia finanziaria e contabile dell’amministrazione in questione.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Condanna l’Amministrazione universitaria appellante al pagamento delle spese giudiziali, nella misura di Euro. 2.000,00 (euro duemila/00)

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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