Cass. civ. Sez. II, Sent., 12-04-2011, n. 8285 Notificazione a mezzo posta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – L.C. impugna la sentenza n. 134 del 2006, non notificata e depositata il 4 gennaio del 2006, con la quale veniva rigettato il suo ricorso in opposizione alla cartella esattoriale di pagamento n. (OMISSIS) emessa da UNIRISCOSSIONI spa a seguito di iscrizione a ruolo n. (OMISSIS) del Comune di Torino.

L’opponente deduceva che i verbali posti a fondamento dell’iscrizione a ruolo non gli erano stati notificati. Risultava dagli atti depositati che gli atti in questione erano stati spediti in (OMISSIS) e ricevuti il 22 giugno 2001 dal padre.

Veniva depositato certificato storico di residenza dal quale risultava che l’opponente si era trasferito a far data dal 28 maggio 2001 alla via (OMISSIS). Risultava che tale variazione anagrafica era stata anche registrata il 27 giugno 2001 dal competente Ufficio Centrale Operativo presso la Direzione Generale dei Trasporti Terrestri.

2. – Il Giudice di Pace rigettava il ricorso, affermando che era onere del ricorrente di comunicare senza ritardo il cambio di residenza alla competente direzione generale della Motorizzazione civile per il tempestivo adornamento della documentazione amministrativa. Inoltre affermava che l’opponente era a conoscenza che gli stessi (verbali, n.d.r.) erano stati notificati in data 22 giugno 2001 all’indirizzo di via (OMISSIS).

3. – Il ricorrente denuncia falsa applicazione dell’art. 102 c.p.c. (essendo la UNIRISCOSSIONI litisconsorte necessario non evocato in giudizio) e della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23 nonchè falsa applicazione dell’art. 94 C.d.S. e, dell’art. 247 reg. esec. C.d.S., nonchè illogicità della motivazione.

Osserva che il Giudice di Pace aveva ritenuto di porre a suo carico l’onere di dare comunicazione della variazione anagrafica, adempimento questo che doveva essere effettuato dai competenti uffici ai sensi dell’art. 247 reg. esec. C.d.S., comma 3, e risultando apodittica l’affermazione in ordine alla sua conoscenza degli atti notificati.

4. – Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

5. – Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c. la Procura Generale ha concluso perchè il ricorso possa essere accolto.

6. – Il ricorso è fondato e va accolto.

6.1 – Quanto al primo motivo, occorre osservare che il motivo recuperatorio (mancata notifica del verbale posto a fondamento della cartella) non sembra determinare l’esigenza di un contraddittorio esteso anche all’ente delegato alla riscossione della somma, trattandosi di vizio riferibile all’Ente impositore.

6.2 – Quanto al secondo motivo, occorre osservare che, come risulta dalla sentenza impugnata, i verbali in questione riguardano sanzioni per violazione al C.d.S. accertate il 19 marzo 2001 e per i quali erano intervenute le notifiche in data 22 giugno 2001 presso la residenza del proprietario del veicolo risultante dagli archivi della Direzione generale della Motorizzazione civile. Tale residenza era stata variata tra la data di accertamento dei verbali e quella della loro notifica e precisamente in data 28 maggio 2001. La notifica a mezzo posta risultava regolarmente notificata al precedente indirizzo e ritirata dal padre dell’opponente.

Al riguardo il Giudice di Pace ha ritenuto che i verbali in questione erano stati regolarmente notificati sulla base di due autonome rationes decidendi. La prima secondo la quale correttamente l’Amministrazione aveva notificato il verbale all’indirizzo risultante dai relativi archivi pubblici, incombendo sul proprietario del veicolo l’onere di comunicare senza indugio il cambio di residenza. La seconda che afferma che l’opponente era venuto a conoscenza dei verbali notificati. L’odierno ricorrente impugna tale decisione, osservando, quanto alla prima ratio decidendo, che la normativa attuale (art. 94 C.d.S. e art. 247 reg. esec. C.d.S.) prevede che l’aggiornamento delle variazioni di residenza degli intestatari dei veicoli venga effettuato d’ufficio su comunicazione dell’ufficiale dell’anagrafe al momento della dichiarazione della variazione di residenza. Sicchè non vi è più alcun specifico onere a carico del proprietario. Osserva poi quanto alla seconda ratio decidendi che l’affermazione, fatta dal Giudice di Pace, secondo la quale verbali sarebbero venuti a conoscenza dell’interessato, risultava apodittica in quanto non confermata dalle risultanze processuali.

Occorre rilevare, quanto alla prima ratio decidendi, che questa Corte anche di recente ha affermato (Cass. 2009 n. 16185; Cass. 2006 n. 24673) che la notifica effettuata, inforca del D.Lgs. n. 495 del 1992, art. 201, comma 3, ultimo periodo, al precedente indirizzo del contravventore risultante dagli archivi, ove questi non siano aggiornati, non possa ritenersi validamente eseguita, atteso che il ritardo dell’amministrazione nell’aggiornare gli archivi non può produrre effetti negativi nella sfera giuridica del cittadino non inadempiente, espressamente rilevando (Cass. 2009 n. 16185) che non vi è più (in relazione alla normativa richiamata) uno specifico onere per il proprietario di dare comunicazione dell’avvenuto trasferimento di residenza, se non attraverso la comunicazione che occorre rendere in conformità alla normativa che disciplina il registro anagrafico presso i Comuni.

Di conseguenza l’affermazione del Giudice di Pace risulta erronea sotto tale profilo.

Appare anche fondata la censura di vizio di motivazione in ordine all’altra ratio decidendi, secondo la quale l’interessato avrebbe avuto conoscenza delle violazioni contestate, risultando essa del tutto immotivata.

7. – Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto – in quanto dall’accoglimento del ricorso deriva logicamente il giudizio di fondatezza dei motivi posti a base dell’opposizione – è consentito in questa sede pronunciare nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, ed accogliere l’originaria opposizione.

8. – Le spese seguono la soccombenza anche per il merito.
P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, in accoglimento dell’opposizione originariamente proposta al Giudice di Pace, annulla la cartella esattoriale opposta. Condanna la parte intimata alle spese di giudizio, liquidate in 500,00 Euro per onorari e 100,00 Euro per spese per il giudizio di merito, nonchè in 400,00 Euro per onorari e 200,00 Euro per le spese del giudizio di legittimità, oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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