Cons. Stato Sez. VI, Sent., 23-02-2011, n. 1121 Radiocomunicazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

E’ impugnata la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania n. 19778 del 1 dicembre 2005 che ha accolto il ricorso proposto da T.I. spa avverso la nota del Comune di Acerra n. 17818 del 5 luglio 2005 con cui è stata interdetta alla società ricorrente la implementazione del sistema di trasmissione UMTS su di un preesistente impianto di telefonia mobile.

Deduce l’appellante Comune di Acerra la erroneità della gravata sentenza, adottata in forma semplificata ai sensi dell’art. 26 della legge n. 1034 del 1971, sotto il profilo che la stessa avrebbe ravvisato nell’atto impugnato, in carenza dei presupposti, il vizio della motivazione insufficiente. Assume il Comune che correttamente l’Amministrazione avrebbe impedito, a mezzo dell’atto impugnato in primo grado, la formazione del provvedimento tacito di assenso sulla dichiarazione di inizio della attività prodotta dalla società telefonica ai sensi dell’art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003, avuto riguardo alla circostanza che detta società era in realtà sfornita di idoneo titolo sull’immobile oggetto di intervento e che, in ogni caso, la pratica edilizia avrebbe dovuto essere integrata con quanto prescritto dal regolamento adottato in attuazione della LR n. 19 del 2001. Di qui i motivi di impugnativa e la richiesta di rigetto, in accoglimento dell’appello ed in riforma della gravata sentenza, del ricorso di primo grado.

Si è costituita in giudizio l’appellata società per resistere al ricorso e per chiederne la reiezione.

All’udienza del 21 gennaio 2011 il ricorso in appello è stato trattenuto per la decisione.

L’appello è infondato.

Con la gravata nota del 5 luglio 2005 l’Ufficio tecnico del Comune di Acerra ha sostanzialmente interdetto all’odierna società appellata l’esecuzione della installazione dell’impianto di trasmissione per telefonia mobile con tecnologia UMTS sulla centrale telefonica sita alla piazza Pulcinella, già nella disponibilità di T. spa, sulla base di due rilievi asseritamente ostativi alla realizzazione dell’infrastruttura: a) anzitutto, per la necessità di integrare la documentazione offerta dalla società telefonica istante a corredo della d.i.a., " con tutto quanto previsto dal regolamento attuativo della LR n. 19/01"; b) in secondo luogo per la ragione che il Comune di Acerra avrebbe a suo tempo (e cioè nel 1962) ceduto gratuitamente a Telecom (dante causa dell’odierna appellata) il suolo di piazza Pulcinella al solo fine di costruire un edificio da adibire a centrale telefonica e non anche per altri usi quali ad esempio, per ciò che rileva nel caso di specie, la installazione di impianti di telefonia mobile.

Osserva il Collegio che nessuno dei suindicati argomenti appare idoneo a supportare la legittimità dell’atto in primo grado impugnato.

Quanto al profilo inerente la pretesa incompletezza della documentazione per inosservanza di quanto previsto dal regolamento attuativo della citata LR n. 19/01 è evidente che per tale parte il provvedimento interdittivo comunale esibisce una carenza motivazionale attestata vuoi dalla assoluta genericità della richiesta vuoi dalla erroneità del riferimento normativo. In ordine al primo aspetto, rileva la mancanza di ogni utile indicazione circa gli adempimenti cui avrebbe dovuto attendere la società telefonica a completamento della denuncia di inizio dell’attività prodotta ai sensi dell’art. 87 d.lgs n. 259 del 2003; ma è soprattutto la erroneità del riferimento normativo (i.e. alla legge regionale n. 19/91), evidentemente riferito a disposizioni applicabili della materia edilizia, e quindi non indistintamente riferibili agli impianti di comunicazione elettronica, a qualificare in termini di illegittimità (sotto il divisato profilo della motivazione insufficiente) l’atto in primo grado impugnato. E’ noto, infatti, che la materia delle comunicazioni elettroniche, in considerazione del carattere strategico per l’interesse collettivo di tali moderni mezzi di comunicazione e della espressa qualificazione normativa dei relativi impianti quali opere di pubblica utilità, assimilabili alle opere di urbanizzazione primaria, è sottoposta, nel richiamato codice delle comunicazioni elettroniche, ad un regime autorizzatorio semplificato, che vale anche per le opere infrastrutturali (cfr. artt. 87,88 e 89 d.lgs. cit.).

Venendo all’altro profilo ostativo, inerente la asserita inadeguatezza del titolo dominicale in capo a T. spa, v’è da osservare che neppure tale rilievo appare idoneo ad assumere carattere impeditivo ai fini della realizzazione dell’intervento proposto dalla società appellata. La circostanza infatti che a suo tempo il Comune cedette gratuitamente a Telecom spa il suolo per la realizzazione di una centrale telefonica non vale certo ad imprimere al manufatto realizzato da tale società (ed acquisito per accessione al suo patrimonio) un vincolo di destinazione incompatibile con altre destinazioni.

In definitiva, per un verso nessun ostacolo potrebbe venire alla localizzazione dell’impianto della odierna società appellata dalla disciplina privatistica del bene oggi in disponibilità di T. spa, per altro verso il Comune di Acerra non ha indicato ostacoli localizzativi di natura diversa (quali, ad esempio, eventuali indicazioni conformative incompatibili rivenienti dal Regolamento comunale di localizzazione degli impianti, approvato ai sensi della legge quadro n. 36 del 2001 sulla protezione dalla esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici).

In definitiva, l’appello va respinto e va confermata la impugnata sentenza.

Le spese di lite di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello n. 867 del 2006, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l’Amministrazione appellante al pagamento, in favore della appellata società telefonica, delle spese giudiziali di questo grado, che liquida in complessivi Euro 1.000,00 (mille/00), oltre IVA e CAP come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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