Giudice di Pace di Pozzuoli (NA) dep 15 febbraio 2010 Animali, Randagismo, lesioni, animali, danno morale, danno biologico, danno non patrimoniale, responsabilità, demanio (2010-02-15)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L’avv. Italo BRUNO,

Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli,

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al n.3027/08 R.G. – Affari Contenziosi Civili – avente ad oggetto:

Risarcimento danni.

T R A

(TIZIA), nata a (…) il (…) ed ivi res.te alla Via (…) n.(…) – c.f. (…) – elett.te dom.ta in (…) alla Via (…) presso il suo studio – procuratrice di se stessa; ATTRICE

E

COMUNE di POZZUOLI, in persona del Dirigente Servizi Pubblici e Patrimonio, giusta delega Sindacale prot. n.19212 del 15/5/08, dom.to per la carica presso la Casa Comunale in Pozzuoli (NA) alla Via Tito Livio, 4 – elett.te dom.to in Napoli alla Via (…) n.(…) presso lo studio dell’avv. (…) che lo rapp.ta e difende giusta determinazione dirigenziale n.932 del 20/6/08 e procura a margine della comparsa di costituzione e risposta con domanda di garanzia e chiamata in causa del terzo;CONVENUTO

NONCHE’

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2, in persona del legale rapp.te pro-tempore, elett.te dom.ta c/o la sede legale in Pozzuoli (NA) alla Via Corrado Alvaro, 8 – rapp.ta e difesa dagli avv.ti (…); CONVENUTA

E

S.p.A. (ZETA), in persona del legale rapp.te pro-tempore, dom.ta in (…) alla Via (…) n.(…) – elett.te dom.ta in (…) alla Via (…) n.(…) presso lo studio degli avv.ti (…) che la rapp.tano e difendono giusta procura in calce alla copia notificata dell’atto di citazione per chiamata in causa; CHIAMATA-CONVENUTA

NONCHE’

SOCIETA’ di Assicurazione (YPSILON), in persona del legale rapp.te pro-tempore, dom.ta in (…) alla Via (…) N.(…) – elett.te dom.ta in (…) alla Via (…) n….) presso lo studio dell’avv. (…) – rapp.ta e difesa dall’avv. (…) giusta procura in calce alla copia notificata dell’atto di citazione per chiamata in causa; CHIAMATA-CONVENUTA

CONCLUSIONI

Per l’attrice: dichiarare la concorsuale responsabilità del Comune di Pozzuoli e dell’ Azienda Sanitaria Locale Napoli 2, in persona dei rispettivi legali rapp.ti pro-tempore, nella produzione dell’evento per cui è causa; condannare, per l’effetto, i medesimi al pagamento della somma di € 3.119,84 per le lesioni subite a causa del morso di un cane randagio, oltre interessi e rivalutazione, nonché spese, diritti ed onorari di giudizio.

Per il convenuto Comune di Pozzuoli: dichiarare la carenza di legittimazione passiva del Comune di Pozzuoli; rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto e non provata; vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, in subordine, e nella denegata ipotesi di condanna, dichiarare la Spa (Zeta) tenuta a manlevare il Comune di Pozzuoli di quanto sarà tenuta a pagare in conseguenza della condanna.

Per l’ASL/NA 2: dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell’Azienda; vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio; in subordine rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto e non provata e, nella denegata ipotesi di condanna, dichiarare la Società di Assicurazione (Ypsilon) tenuta a manlevare L’Asl/Na 2 di quanto sarà tenuta a pagare in conseguenza della condanna.

Per la chiamata Spa (Zeta): dichiarare la carenza di legittimazione passiva del Comune di Pozzuoli e della costituita Società di assicurazione; rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto e non provata; vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

Per la chiamata Società di Assicurazione (Ypsilon): dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell’Asl/Na 2 e della costituita Società di assicurazione; rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto e non provata; vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(TIZIA), con atto di citazione ritualmente notificato al COMUNE di POZZUOLI ed all’AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2, in persona dei rispettivi legali rapp.ti pro-tempore, li conveniva innanzi a questo Giudice affinché – previa declaratoria della loro esclusiva responsabilità nella produzione dell’evento avvenuto il giorno 18/2/06 in Pozzuoli (NA) Lucrino, in occasione del quale, mentre si trovava nei pressi di alcuni cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, veniva morsa alla mano destra da un cane randagio ivi presente che le procurava una ferita che veniva medicata al p.s. dell’Ospedale “Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli (NA) – fossero condannati i medesimi Comune di Pozzuoli e Azienda Sanitaria Locale Napoli 2, in persona dei rispettivi legali rapp.ti pro-tempore, come da richieste in epigrafe riportate.

A tal fine nel detto atto introduttivo premetteva:

– che in dipendenza dell’evento subiva lesioni tali da essere medicata presso l’Ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli dove i sanitari di turno le diagnosticavano: morso di cane randagio con lacerazione dei tessuti della mano destra;

– che a nulla è valsa la richiesta di risarcimento effettuata con racc.ta a.r. n.13049007136-6 ricevuta il 19/11/03.

Instauratosi il procedimento, si costituivano il Comune di Pozzuoli e la Spa Asl/Na 2 che eccepivano la loro carenza di legittimazione passiva e chiedevano di chiamare in causa ed in garanzia le rispettive Compagnie di assicurazione, le quale si costituivano e si riportavano alle deduzioni e richieste dei loro consorti in lite. Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, veniva articolata, ammessa ed espletata prova per testi, nonché disposta perizia medico-legale.

Sulle rassegnate conclusioni, all’udienza dell’1/2/10, la causa veniva assegnata a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda deve ritenersi proponibile essendo stata preceduta da regolare richiesta di risarcimento danni.

La legittimazione attiva è stata provata con la documentazione medica, quella passiva è per legge.

Prima di entrare nel merito, corre l’obbligo di precisare che:

– Il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda (art. 10 c.p.c.);

– Nelle cause relative a somme di denaro o a beni mobili il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall’attore (art. 14 c.p.c.).

Nel caso di specie, trattandosi di domanda inerente un evento non rientrante nella materia della circolazione di autoveicoli, la competenza per valore rimane fissata nei limiti di cui al comma 1 dell’art. 7 c.p.c. Pertanto, avendo l’attrice quantificata la domanda “nella somma complessiva di € 2.582,28”, precisandola anche ai fini contributivi, è a questo limite che la domanda rimane fissata anche agli effetti del merito ed a cui il Giudice è vincolato, a nulla rilevando la maggior somma determinata o indicata nelle conclusioni specifiche.

A conforto di quanto precisato, la Corte Suprema della Cassazione ha specificato che:

– Ove l’attore abbia quantificato la pretesa risarcitoria in un importo determinato, così ponendo un preciso limite all’ammontare del "quantum" richiesto, incorre in ultrapetizione il giudice che condanni il convenuto al pagamento di una somma maggiore di quella risultante dalla quantificazione operata dall’istante (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6096 del 20/03/06).

Nel merito la domanda è fondata e va accolta nei limiti di cui in motivazione nei confronti della sola Azienda Sanitaria Locale Napoli 2, in persona del legale rapp.te pro-tempore e, pertanto va dichiarato il difetto di legittimatio ad causam del Comune di Pozzuoli.

La versione dell’incidente prospettata dall’attrice, ha trovato conferma nella circostanziata deposizione della teste. Ella ha dichiarato di aver assistito all’evento per essersi trovata sul posto e di aver visto l’attrice avvicinarsi ad un cassonetto per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e venire morsa alla mano destra da un cane randagio che frugava tra i rifiuti. La stessa teste ha dichiarato di aver sempre visto il suddetto cane frugare tra i rifiuti.

L’espletata istruttoria ha, quindi, evidenziato in modo inequivocabile che la responsabilità dev’essere ascritta all’Azienda Sanitaria Locale Na 2 ex art. 2043 cod. civ., quale preposta dalla legge alla cattura, ricovero nei canili municipali, sterilizzazione e reimmissione dei cani vaganti sul territorio comunale.

Nel caso specifico, il “cane di quartiere”, così come definito dall’art. 10 della legge della Regione Campania n.16 del 24 novembre 2001, rappresenta un pericolo per tutte le persone circolanti sul territorio, se non viene applicata la legge citata che, discende dalla legge dello Stato n.281 del 14 agosto 1991 (legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo).

Dal collegamento delle sopra menzionate leggi, si evince come rientri nei doveri dell’Azienda Sanitaria Locale la vigilanza ed il controllo del fenomeno del randagismo attraverso la cattura, ricovero nei canili municipali, sterilizzazione e reimmissione dei cani vaganti sul territorio comunale.

Infatti, la Legge Regione Campania citata, all’art. 5, lettera c), prescrive che le Asl attivano il servizio di accalappiamento dei cani vaganti ed il loro trasferimento presso i canili municipali e, all’art.9, comma 2, che i cani vaganti non tatuati o non riconosciuti, catturati a cura del servizio veterinario dell’Asl competente per territorio, sono ricoverati presso i canili comunali dove vengono tatuati o riconosciuti ai sensi dell’art. 4.

Una recente sentenza della Cassazione (Sezione Terza Civile 03/04/2009, n. 8137), a cui questo Giudice ritiene di aderire, anche mutando il proprio orientamento espresso con la sentenza n.1767 del 28/6/04-29/4/05, ha statuito che:

– in ipotesi di risarcimento danni conseguente ad un fenomeno di randagismo trovano applicazione le norme di cui alla legge-quadro 14 agosto 1991, n. 28 e delle leggi regionali; in particolare, la legge 24 novembre 2001, n. 16 della regione Campania ha affidato le relative competenze ai servizi veterinari delle A.S.L. (che, a mente dell’art. 5 lett. c) della legge regionale, «attivano il servizio di accalappiamento dei cani vaganti ed il loro trasferimento presso i canili pubblici»).

Va precisato che, in precedenza, veniva individuata la legittimazione passiva del Comune non in relazione al fatto concreto, ma, piuttosto, facendola discendere da un generico «legame» con la ASL operante nel territorio, desumendolo dai compiti assegnati al sindaco ex art. 3, comma 14 del d.lgs. n. 502 del 1992 «al fine di corrispondere alle esigenze sanitarie della popolazione» di definizione, nell’ambito della programmazione regionale, delle linee di indirizzo per l’impostazione programmatica e di verifica dell’andamento generale dell’attività. Se nonché, in seguito al riordino del servizio sanitario conseguente al d.lgs. n. 502 del 1992, risulta reciso il «cordone ombelicale» fra Comuni e USL (così Corte cost., 24/06/2003, n. 220) con la trasformazione delle unità sanitarie locali in aziende sanitarie locali e con il mutamento della configurazione giuridica di queste ultime, non più strutture operative dei comuni, ma aziende dipendenti dalla regione, strumentali per l’erogazione dei servizi sanitari di competenza regionale. Ne consegue, che la locale azienda sanitaria dov’essere considerata soggetto giuridico autonomo rispetto al Comune con conseguente sua legittimazione passiva nel caso richiesta di risarcimento dei danni causati da cani randagi.

Per quanto attiene ai danni fisici va osservato che, l’entità delle lesioni riportate da (Tizia) è stata valutata con scienza ed imparzialità dal Ctu. D.ssa (Caia), la quale ha appurato che alle lesioni sono residuati postumi consistenti in: esiti di cicatrice lievemente infiltrante, non aderente ai piani sottostanti, di aspetto traslucido, con evidenza di un gonfiore sottostante, ben evidente a mano aperta, sul dorso della mano destra, a cui è residuato un danno biologico valutato 1,5%, senza incidenza alcuna sulla capacità lavorativa specifica.

Dette lesioni hanno determinato un’invalidità assoluta di 7 giorni e parziale di 10 giorni al 50%.

Questo Giudice ritiene di condividere le valutazioni effettuate dal Ctu e, pertanto, applicando la valutazione del danno biologico di cui alla tabella dell’art. 139 del D.L.vo 209/05, in relazione dell’età della danneggiata (anni 34), si ottiene una liquidazione del danno biologico di € 1.025,00;

– per la invalidità temporanea totale e parziale, assumendo un valore economico di € 42,00/giorno si determina un indennizzo di € 504,00;

– per il compenso forfetario, per i disagi derivati dall’infermità, per le spese mediche e per le vittitazioni, si ritiene equa la liquidazione complessiva di € 807,00;

– per il danno morale, alla luce del d.P.R. 3 marzo 2009 n.37 che ha introdotto criteri legali per la determinazione dell’invalidità permanente, questo Giudice ritiene di liquidare 1/3 del danno biologico più l’invalidità temporanea e, quindi, € 764,00, tenendo conto delle condizioni soggettive della vittima, della entità delle lesioni e delle altre circostanze che attengono alla valutazione della condotta dell’autore del danno.

E’ noto a questo Giudice che la Corte Suprema di Cassazione a S.U. ha precisato che, il danno non patrimoniale di cui l’art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettibile di divisione in sottocategorie e che, il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale) risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno.

Ma, il Legislatore nel d.P.R. citato, al contrario, ha statuito che: la determinazione della percentuale del danno morale (DM) viene effettuata, caso per caso, tenendo conto della entità della sofferenza e del turbamento dello stato d’animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi e in rapporto all’evento dannoso, in una misura fino a un massimo di due terzi del valore percentuale del danno biologico.

Questo Giudice ritiene che, seppur intervenendo in una materia del tutto peculiare ed in un settore speciale, il legislatore ha indicato chiaramente il percorso ermeneutico per la liquidazione dell’invalidità complessiva (IC) che, in ogni caso non può superare la misura del cento per cento, e che è data dalla somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale e del valore, se positivo, risultante dalla differenza tra la percentuale di invalidità riferita alla capacità lavorativa e la percentuale del danno biologico: IC = DB+DM+(IP-DB).

Va, infine, ricordato che non vi può essere disparità di trattamento tra persone lese e che il Giudice ha il dovere – in quanto sottoposto alla Legge – di guardare all’intero sistema normativo per evincere l’interpretazione che più delle altre (o unica tra le tante) rispetta la sovranità popolare come espressa dagli organi rappresentativi.

E, allora, laddove il Legislatore indichi chiaramente un percorso ermeneutico, a questo il Giudice resta vincolato, mentre alla giurisprudenza può aderire o meno.

Il credito risarcitorio dell’istante (Tizia) risulta, quindi, complessivamente di € 2.582,28.

Detto importo è liquidato all’attualità, comprensivo, cioè, dell’intervenuta svalutazione monetaria e degli interessi sino al deposito della presente sentenza (Cass.8517/94; 24/3/03 n.4242).

Dal deposito della sentenza sino al soddisfo saranno dovuti gli interessi legali.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate, d’Ufficio, come in dispositivo, tenendo conto della somma liquidata e della relativa tariffa per scaglione, nonché dell’attività processuale svolta.

I motivi che hanno indotto a dichiarare la responsabilità dell’Azienda Sanitaria Locale inducono il giudicante a compensare le spese del giudizio tra l’attrice, il Comune di Pozzuoli e la Spa (Zeta).

La sentenza è esecutiva ex lege.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (TIZIA) nei confronti del COMUNE di POZZUOLI, in persona del Sindaco pro-tempore, e dell’AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2, nonché Spa (ZETA) e della SOCIETA’ di Assicurazione (YPSILON), in persona dei rispettivi legali rapp.ti pro-tempore, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

1) dichiara il difetto di legittimatio ad causam del COMUNE di POZZUOLI, in persona del Sindaco pro-tempore;

2) dichiara l’AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2, in persona del legale rapp.te pro-tempore, esclusiva responsabile dell’incidente per cui è causa e, per l’effetto, la condanna al pagamento in favore di (TIZIA) della somma di € 2.582,28, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza sino al soddisfo, nonché alla rifusione delle spese processuali che liquida in complessivi € 2.100,00, di cui € 150,00 per spese, € 350 per consulenza medico legale, € 600,00 per diritti ed € 1.000,00 per onorari, oltre 12,50% ex art. 14 L.P., IVA e CPA se ed in quanto ricorrano i presupposti di legge per tale ripetibilità, oltre successive occorrende;

3) dichiara la SOCIETA’ di Assicurazione (YPSILON), in persona del legale rapp.te pro-tempore, tenuta a manlevare l’AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2, in persona del legale rapp.te pro-tempore, di quanto quest’ultima sarà tenuta a pagare in dipendenza della presente sentenza;

4) compensa le spese del procedimento tra l’attrice, il Comune di Pozzuoli e la Spa (Zeta).

Così decisa in Pozzuoli e depositata in originale il 15 febbraio 2010.

IL GIUDICE DI PACE

(Avv. Italo BRUNO)

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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