Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 12-01-2011) 24-02-2011, n. 7127 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La società Formica Ambiente Srl propone ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza in epigrafe con la quale il tribunale di Brindisi, in funzione di giudice dell’appello cautelare, rigettava il gravame proposto nei confronti del provvedimento del gip del medesimo tribunale che aveva respinto l’istanza di dissequestro della discarica di proprietà della società istante. La società ricorrente premesso quanto segue:

– di avere subito il sequestro preventivo dell’impianto di sua proprietà in quanto ivi sarebbero state smaltite tipologie di rifiuti pericolosi o tossici differenti da quelli autorizzati;

– che il signor F.V., componente all’epoca dei fatti del consiglio di amministrazione della società ed unico indagato facente parte dei vertici della compagine societaria aveva cessato il rapporto con la società e non svolgeva alcuna attività sia pure potenzialmente inerente alla discarica di (OMISSIS);

– che sulla base di ciò era stata formulata richiesta di revoca del sequestro ritenendosi cessata ogni esigenza di tipo cautelare;

– che il gip aveva respinto l’istanza sul presupposto della confiscabilità dell’area ed in ogni caso ritenendo che le variazioni societarie intervenute non potessero avere rilevanza essendo evidente che l’illecita gestione della discarica aveva arrecato vantaggio non solo al F. ma anche ad altri componenti della società;

– che il tribunale del riesame, pronunciandosi sull’appello, pur riconoscendo che nessun divieto si frapponeva alla restituzione del bene non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all’art. 240 c.p., comma 2, lo aveva rigettato ritenendo che la sola sostituzione degli organi rappresentativi e amministrativi dell’ente con l’esclusione delle persone che erano risultate direttamente coinvolte nei fatti non era sufficiente a far ritenere definitivamente interrotto il collegamento tra la persona giuridica e le condotte del reato in via di accertamento che sembrava averne interessato tutti i livelli;

– che, inoltre, aveva ritenuto non determinante la cessione delle quote da parte del signor F.V. in quanto la partecipazione risultava trasferita a persone giuridiche di cui era ignota la composizione dell’amministrazione e che il sequestro si rendeva comunque necessario per verificare lo stato, il livello di inquinamento e la necessità di bonifica dell’impianto;

– che contestualmente il tribunale aveva provveduto alla nomina di un amministratore giudiziario per assicurare il sollecito adempimento degli incombenti di gestione e di manutenzione; respingeva la richiesta di revoca del sequestro;

deduce in questa sede la violazione degli artt. 321, 322 bis e 125.

Rileva riguardo che, come si evince dall’avviso di conclusione delle indagini preliminari, risultano imputati per reati ambientali inerenti l’attività della discarica il solo F.V. ed ex dipendenti della società e che non vi è pertanto alcun collegamento strutturale tra le condotte attribuite alle persone fisiche e la compagine societaria; ditalchè il rischio di protrazione e di aggravamento delle condotte criminose deve ritenersi senz’altro cessato una volta reciso ogni collegamento con gli imputati e che, pertanto, non ricorrono più i presupposti del sequestro nè in relazione alla confisca nè in relazione alle esigenze del comma 1 dell’art. 321 c.p.p., comma 1.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

Occorre in premessa ricordare che, a prescindere dalla questione della confiscabilità non può essere di ostacolo al sequestro preventivo, come già affermato da questa Corte, il fatto che, in conseguenza del trasferimento ad altra società dell’azienda, l’amministratore unico sia persona diversa dall’indagato e a sua volta non sottoposto ad indagini. E ciò in quanto trattandosi di provvedimenti cautelari reali il "fumus delicti" non deve essere necessariamente riferito al soggetto nei cui confronti il provvedimento viene adottato, ma questo ben può essere emesso nei confronti di terzi estranei prevalendo le più generali esigenze di giustizia e di tutela della collettività.

Il problema diviene allora quello di verificare se la cessazione dalla carica di amministratore del sig. F. abbia comportato il venire meno del periculum nella gestione del bene.

Con valutazione di merito esente da rilievi in questa sede in quanto correttamente argomentata il tribunale non ritiene appagante il solo dato formale dell’avvicendamento nella carica di amministratore della società evidenziando per un verso che la società risultava interessata alla gestione della discarica anche nelle sue altre componenti, e che, in nessun caso possono ritenersi recisi i collegamenti tra il F. e la società stessa in assenza di notizie in ordine alle persone subentranti nella gestione.

Correttamente si ritengono sussistere, pertanto, i presupposti di cui all’art. 321 c.p.p., comma 1. Il che giustifica di per sè il rigetto del ricorso.

Al rigetto del ricorso consegue per il ricorrente l’onere del pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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