Cons. Stato Sez. VI, Sent., 23-02-2011, n. 1119 Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1). Con ricorso proposto avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sezione staccata di Salerno, il sig. A.A. impugnava, chiedendone, l’ annullamento per articolati motivi di violazione di legge ed eccesso di potere in diversi profili, i seguenti provvedimenti:

– decreto del 26 giugno 2003 a firma del Vice Prefetto vicario di Salerno, notificato in data 10 novembre 2003, di imposizione coattiva di servitù telefonica su alcuni fondi posti in agro del Comune di Buccino, comprensivi quelli di proprietà dell’esponente, meglio distinti nel N.C.T. al foglio 48, particelle nn. 322 e 896;

– del d.m. 11 giugno 1991, emanato dall’allora Ministero delle poste e delle comunicazioni, con il quale veniva assentita la realizzazione di impianti telefonici compresi nel p.t. n. CB/NA 03 cd/1991 del Compartimento di Napoli;

– di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente a quelli impugnati.

Era, particolare, dedotto:

– la violazione dell’ art. 13 l. 25 giugno 1865, n. 2359, essendo il d.m. 11 giugno 1991, di dichiarazione di pubblica utilità dell’ intervento, privo dei termini di inizio e fine dei lavori e delle espropriazioni;

– l’ omessa comunicazione, in violazione degli artt. 7 e 8 l. 7 agosto 1990, n. 241, dell’ avvio del procedimento a garanzia della partecipazione del soggetto inciso dall’atto impositivo della servitù;

– l’ assenza in capo a T.I. s.p.a. della qualità di concessionario del servizio pubblico di telecomunicazioni, ai fini dell’ esercizio del potere espropriativo;

– la mancata l’approvazione dei prescritti piani esecutivi, in violazione degli artt. 185, 231, 233 e 234 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156;

– la violazione del principio costituzionale di buon andamento ( art. 97 Cost.), per avere l’Amministrazione lasciato trascorrere oltre dieci anni dall’emanazione del d.m. 11 giugno 1991 di approvazione del piano tecnico compartimentale di esecuzione dei lavori, così dimostrando l’assenza dell’interesse pubblico che possa giustificare l’ablazione della proprietà privata.

Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il Tribunale regionale respingeva il ricorso.

Avverso la decisione reiettiva ha proposto appello il sig. Caruso ed ha contrastato l’ ordine argomentativo del primo giudice e rinnovato i motivi articolati in primo grado

Resiste in giudizio l’ Amministrazione che ha contraddetto in controricorso i motivi di impugnativa e concluso per la conferma della sentenza gravata.

All’ udienza dell’ 11 gennaio 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

2).L’ appello è infondato e la sentenza impugnata merita conferma.

2.1). Il d.P.R. 29 marzo 1973, n. 278 di approvazione del t.u. in materia postale e di telecomunicazioni – vigente alla data di adozione dei provvedimenti di cui è contestazione – detta specifiche disposizioni in materia di espropriazione di beni immobili e dei diritti relativi ad immobili per la realizzazione degli impianti di telecomunicazione e delle opere accessorie, occorrenti per la funzionalità di detti impianti.

L’ art. 231, primo comma, del decreto presidenziale predetto riconosce esplicitamente carattere di pubblica utilità agli impianti di telecomunicazione e alle connesse opere accessorie, da esercitarsi dallo Stato e dai soggetti concessionari. Il comma terzo si occupa dell’ acquisizione patrimoniale dei beni immobili necessari alla realizzazione degli impianti e delle opere. A tal fine, nei casi di esito negativo dei tentativi di bonario componimento con i proprietari dei fondi sul prezzo di acquisto offerto, è fatto rinvio alla procedura di esproprio prevista dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il procedimento per l’ imposizione di servitù di passaggio con l’ appoggio di fili, cavi ed impianti connessi alle opere di cui all’ art. 231 forma oggetto di separata disciplina in base agli artt. 233 e 234 del d.P.R. n. 156 del 1973.

L’ art. 233 individua al riguardo la competenza del Prefetto e disciplina il relativo procedimento ed i soggetti che in esso debbono intervenire.

Con la costituzione della servitù di passaggio dei sistemi di telecomunicazione non si determina un effetto traslativo del diritto dominicale – ipotesi per la quale è fatto espresso rinvio alla procedura di esproprio disciplinata dalla legge n. 2359 del 1865 – e le modalità procedimentali per l’ imposizione della servitù ricevono esaustiva e speciale regolamentazione dalle disposizioni del d.P.R. n. 156 del 1973 in precedenza richiamate.

Non si configura, quindi, come essenziale ai fini della costituzione della servitù l’osservanza delle regole stabilite dalla legge n. 2359 del 1865 e, segnatamente, dell’ art. 13 sui termini per l’ inizio e termine dei lavori e delle espropriazioni, alle quali l’ art. 231 del d.P.R. n. 156 del 1973 rinvia nei casi in cui debba procedersi all’ acquisizione in mano pubblica del suolo necessario per la realizzazione degli impianti di telecomunicazione.

Del resto – un volta realizzati gli impianti di telecomunicazione per i quali si rende necessaria l’ acquisizione coattiva dei suoli – l’ espansione della rete costituisce una variabile che non si raccorda ad un arco temporale determinato, ma può subire una diversa modulazione nel tempo in relazione alle esigenze dell’ utenza ed all’ evoluzione dei sistemi stessi di comunicazione. A tali esigenze di rilievo pubblico si configura preordinata la disciplina del procedimento impositivo della servitù, che resta svincolato sul piano temporale dalla predeterminazione di specifici termini per l’ imposizione e l’ esecuzione delle opere.

2.2). Quanto al motivo inerente all’ omesso avviso di avvio del procedimento conclusosi con il d.m. 11 giugno 1991, il primo giudice ha correttamente posto in rilievo che la doglianza si attesta solo su un piano formale, mentre su quello sostanziale non sono prospettate soluzioni alternative cui l’ apporto del privato avrebbe potuto condurre, con effetto sul contenuto del provvedimento finale.

Ciò determina che – alla luce del principio sancito dall’art. 21octies della legge n. 241 del 1990, quale introdotto dall’art. 14 della legge n. 15 del 2005 – la violazione della regola procedimentale assume rilievo solo formale e non esplica effetti vizianti del provvedimento gravato che possano determinare il suo annullamento.

2.3). Dopo la privatizzazione del sistema delle comunicazione di telefonia, Telecom s.p.a. è stato qualificato dall’ art. 3, comma quarto, del d.P.R. 19 settembre 1997, n. 318, quale organismo di telecomunicazione incaricato di fornire il servizio universale sul territorio nazionale.

Il servizio universale, indipendentemente dalla possibilità di esercizio congiunto da parte di altri operatori, identifica un minimo di servizi accessibile a tutti gli utenti indipendentemente dalla loro ubicazione geografica, da offrirsi a prezzi accessibili.

L’ evidente finalizzazione del servizio universale a soddisfare esigenze di pubblicautilità – e cioè l’ accesso al servizio di telefonia da parte di ogni potenziale utente e senza aggravi di costi – qualifica su un piano pubblicistico la posizione di chi è chiamato a renderlo, con riflesso sui procedimenti di espansione di rete e di localizzazione degli impianti, che mantengono al qualificazione di pubblica utilità assegnata dall’ art. 1 della legge n. 156 del 1993, e confermata dal jus superveniens di cui all’ art. 90, comma primo, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), che assume a riferimento il dato oggettivo della destinazione degli impiantidi reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, con ogni effetto quanto all’ applicazione delle norme pubblicistiche per l’ ablazione dei beni necessari alla loro realizzazione.

2.4). Diversamente da quanto argomentato dall’ appellante, la domanda al Prefetto con la quale è stata attivata la procedura di imposizione coattiva della servitù è stata corredata – secondo quanto stabilito dall’ art. 234, primo comma, del d.P.R. n. 156 del 1973 – dalla documentazione tecnica relativa al tracciato della servitù, alle particelle catastali da esse interessate ed alle destinazioni colturali in atto, così da rendere edotto l’ interessato della consistenza e dell’ ubicazione della limitazione introdotta al bene di proprietà.

2.5). Quanto alla dedotta violazione del principio di buon andamento dell’ azione amministrativa, quale sancito dall’ art. 97 della Costituzione, in relazione al ritardo nel perfezionamento della procedura di imposizione della servitù, va osservato che si versa a fronte di un potere di ordine pubblicistico. Esso, in caso di fallimento di ogni bonario componimento con il proprietario del fondo, non soffre prescrizione per il decorso del tempo, ove permanga la qualificazione di pubblica utilità delle strutture di telecomunicazione e la loro destinazione ad uso pubblico.

Quanto precede trova del resto conferma nell’ art. 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166 – cui ha fatto corretto richiamo il Tribunale regionale – che, fermo restano il diritto all’ indennità dei proprietari interessati, consente il perfezionamento in sanatoria delle procedure impositive di servitù relative a servizi di interesse pubblico, compresi quelli previsti dalle leggi in materia di telecomunicazioni.

L’ appello va, quindi, respinto.

In relazione ai profili ed agli interessi coinvolti dalla controversia spese ed onorari del giudizio possono essere compensati fra le parti.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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