Cons. Stato Sez. VI, Sent., 23-02-2011, n. 1118 Ricorso per revocazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1). Con decisione n. 5053 del 27 settembre 2005 questa Sezione, in riforma della sentenza del Tribunale regionale amministrativo per la Lombardia n. 2962 del 2 settembre 1998, disponeva l’annullamento del decreto del Capo della Polizia di Stato in data 9 aprile1997, con il quale, ai sensi dell’art.7, n.6, del d.P.R. 25 ottobre 1981, n.737, era irrogata nei confronti dell’ agente scelto della Polizia di Stato Giuseppe G. la sanzione della destituzione dall’ impiego, con decorrenza 14 aprile 1997, su conforme proposta del Consiglio provinciale di disciplina di Como in data 10 febbraio 1997, che lo aveva ritenuto responsabile della mancanza contestatagli essendo stata evidenziata a suo carico, a seguito di analisi di laboratorio, una positività di metaboliti urinari di cannabinoidi, sostanza di cui alla tabella II dell’art. 12 della legge 22.12.1975 n.685.

La statuizione di annullamento era pronunciata in accoglimento del quarto motivo di impugnazione, con il quale era dedotta l’ illegittimità dell’atto impugnato per la mancata declaratoria dell’ inesistenza della violazione addebitata per insussistenza e/o mancata prova sul fatto contestato, (nonché di) inutilizzabilità delle analisi dell’11.6.1996.

L’ organo giudicante rilevava in particolare che nella particolare vicenda all’esame emergono dal procedimento disciplinare osservato circostanze tali da far ritenere che la valutazione dell’Amministrazione, nell’irrogazione dell’impugnata sanzione di destituzione si sia in effetti basata su elementi istruttori in parte inadeguati e non assolutamente certi e che, quindi, la stessa Amministrazione non abbia nella specie esercitato in modo pienamente corretto il proprio potere.

Nella motivazione delle sentenza, sulla scorta dei documenti versati in giudizio, era posto in rilievo:

– che l’agente scelto Cauchi, titolare di patente di guida per conduzione di automezzi dell’Amministrazione, veniva visitato in data 11.6.1996 presso il Centro Psicotecnico della Polizia di Stato per il rinnovo della patente stessa, scaduta di validità;

– che in tale occasione il medesimo era sottoposto anche ad esame delle urine e che una prima determinazione semiquantitativa di laboratorio eseguita su un campione delle stesse avrebbe evidenziato positività ai metaboliti urinari di cannabinoidi;

– che l’allegato documento relativo all’esame in data 11.6.1996 risulta datato in effetti "23 maggio 1996 4:37" e, comunque, privo di intestazione riferita al ricorrente;

– che, nel frattempo, un altro campione di urina prelevato, sempre in data 11.6.1996, veniva inviato alla Direzione Centrale Polizia Criminale – Laboratorio della Polizia Scientifica per fare "effettuare indagini strumentali per la conferma di detta positività con apparecchio ADX Abbott" e che il controllo operato in data 21.6.1996 dalla Sezione Chimica del Servizio Polizia Scientifica evidenziava che "dai tracciati allegati, gli accertamenti analitici eseguiti con tecnica GC/MS hanno rilevato la presenza del metabolita della cannabis";

– che in data 2.8.1996 il Cauchi era sottoposto ad altri accertamenti presso la C.M.O. dell’Ospedale Militare di Milano, questa volta orientati (diversamente da quelli iniziali) verso il c.d. Drugtest e l’analisi del capello (effettuato dal Centro tossicologico dell’Ospedale Riguarda di Milano), esami che davano risultati negativi; in tale occasione peraltro veniva espresso giudizio di non idoneità al servizio dell’interessato per la durata di 180 giorni;

– che questi ultimi giudizi venivano confermati dalla Commissione medica di II istanza di Torino, riunitasi il 14.8.1996, che esprimeva un giudizio conforme a quello della C.M.O. di Milano.

Il Collegio evidenziava gli elementi di perplessità nei dati documentali relativi alla visita effettuata dal Cauchi l’ 11 giugno 1996 in presenza di un referto elettronico datato "23.5.1996 4:37", e comunque non intestato al ricorrente, ed essendo smentito l’esito della indagine stessa da altre analoghe analisi compiute successivamente dal medesimo presso organi medicocollegiali in diverse sedi ospedaliere analisi peraltro più appropriate (Drug test e test sul capello) che hanno evidenziato la negatività della ricerca in riferimento al riscontro effettuato nella prima urino coltura.

Avverso detta decisione il Ministero dell’ interno ha proposto ricorso per revocazione per il motivo di cui all’ art. 81, n. 4), del r.d. 17 agosto 1906, n. 642, per errore nella cognizione dei fatti di causa che ha assunto valore decisivo ai fini della decisione del ricorso.

Nelle prospettazioni del Ministero con la pronunzia di accoglimento dell’appello è stato dato rilievo ad un accertamento datato 23 maggio 1996, che non è riferito ad un campione urinario appartenente al G., ma costituisce solo un test di routine per verificare il corretto funzionamento della macchina all’ uopo utilizzata. Viceversa il referto delle analisi effettuate in data 11 giugno 1996 dà atto della positività del ricorrente ai cannabinoidi, esito poi confermato da successiva analisi del medesimo campione effettuata il 22 giugno presso la Direzione centrale della polizia criminale.

Conclude il Ministero per l’ annullamento delle sentenza con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese del giudizio.

Si è costituito in giudizio il sig. G. che ha contraddetto in memoria alle deduzioni dell’ Amministrazione e concluso per la dichiarazione di inammissibilità della domanda di revocazione.

All’ udienza dell’ 11 gennaio 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

2). Come in precedenza accennato, l’Amministrazione identifica il motivo di revocazione nell’erronea percezione da parte del giudice degli elementi documentali inerenti alle analisi di laboratorio eseguite in data 11 giugno 1996 per il controllo in ordine all’ assunzione di sostanze stupefacenti da parte dell’ agente scelto della Polizia di Stato Giuseppe G.. Da esse risulterebbe, con carattere di incontrovertibilità, l’ esito positivo, in contrario alle conclusioni rese nella sentenza n. 5053 del 2005. Si verserebbe a fronte di un errore che ha assunto valore rilevante ai fini del convincimento del giudice, come tale riconducibile nell’ ipotesi di revocazione prevista dall’ art. 395, n. 4), cod. proc. civ.

Il motivo di revocazione non va condiviso.

Va osservato che la pronunzia di cui si chiede la revoca è intervenuta a fronte di una pluralità di documenti afferenti ai test per la verifica della positività a sostanze cannabinoidi dei quali era stata curata l’ introduzione in giudizio, che si identificano:

– in un esame di urine datato 23 maggio 1996, privo di intestazione al ricorrente;

– in altro controllo su campione urinario operato in data 21 giugno 1996 dalla Sezione chimica del servizio Polizia scientifica, che dà atto della presenza del metabolita della cannabis;

– in successivi esiti di analisi eseguite presso la c.m.o. dell’ Ospedale militare di Milano in data 2 agosto 1996 e il Centro tossicologico dell’ Ospedale Niguarda di Milano (drug test e test su capello), che hanno evidenziato la negatività quanto alla presenza di sostanze di cui alla tabelle II dell’art. 13 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.

Il convincimento del giudice si è formato sulla scorta di un esame critico di una pluralità di documenti acquisiti in ordine alla vicenda controversa.

La valutazione di prevalenza di un fatto documentalmente provato rispetto ad un altro viene, quindi, a ricondursi all’ autonoma ed insindacabile sfera di valutazione degli elementi probatori acquisiti in ordine ad un punto controverso della causa (positività o meno del G. all’ uso di cannabinoidi).

La doglianza dell’ Amministrazione, volta ad assegnare valore prevalente all’ indagine effettuata l’ 11 giugno 1996, si risolve, quindi, in una censura di errore di giudizio.

Siffatto profilo di doglianza non può avere ingresso nel ricorso per revocazione, che non può essere trasformato in mezzo di impugnazione per prospettare una diversa interpretazione del materiale probatorio onde ovviare a carenze defensionali circa la rilevanza degli elementi di prova acquisiti cui, nella stessa parte motiva delle sentenza oggetto della domanda di revocazione (pag. 9), è dato rilievo (cfr., Cons. Stato, V, 19 marzo 2007, n. 1298; V, 27 gennaio 2006 n. 244).

Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile.

Sussistono motivi per compensare le spese del giudizio fra le parti.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), in definitiva pronunzia, dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come in epigrafe proposto

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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