Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 15-12-2010) 24-02-2011, n. 7152 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza del 30 luglio 2010 il Tribunale per il riesame di Bari ha annullato il titolo custodiale di cui all’ordinanza del G.I.P. del medesimo Tribunale del 6 luglio 2010 emessa nei confronti di P.A.V. in relazione al capo relativo al reato associativo di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commi 1, 2 e 3, confermando nel resto l’impugnata ordinanza in relazione al reato di cui all’art. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1, 1 bis e 6.

Il P. propone ricorso avverso la suddetta ordinanza del Tribunale del riesame lamentando che non sarebbe stato dato alcun rilievo al motivo di impugnazione relativo all’omessa motivazione. In particolare, con riferimento alla motivazione sulla sussistenza degli indizi di colpevolezza, si sarebbe fatto semplice e generico riferimento a quanto acclarato nel periodo di indagine senza alcuno specifico riferimento ai fatti dai quali si sono desunti detti indizi. Fra l’altro non sarebbe stato sufficiente nemmeno il rinvio alle schede – indagati allegate dal P.M. alla richiesta cautelare, in quanto l’indagato non sarebbe stato nemmeno posto nelle condizioni di conoscerne in contenuto. Inoltre il giudice non avrebbe tenuto conto del tempo trascorso dai fatti oggetto della contestazione.
Motivi della decisione

Il ricorso non è fondato.

L’ordinanza impugnata è stata particolarmente attenta nella valutazione delle risultanze istruttorie tanto da escludere la sussistenza del vincolo associativo ai fini della configurabilità di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, rt. 73, riconosciuta nell’ordinanza cautelare del G.I.P., ma ha riconosciuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di cui all’art. 73 del medesimo D.P.R. richiamando legittimamente le risultanze istruttorie descritte analiticamente nell’ordinanza cautelare. In particolare in tale ordinanza vengono dettagliatamente descritte le intercettazioni telefoniche, principale elemento indiziario a carico dell’imputato, con ampie e dettagliate interpretazioni delle stesse. Le intercettazioni stesse sono poi riportate nell’ordinanza cautelare richiamata da quella del Tribunale del riesame impugnata, per cui è infondata la doglianza del ricorrente secondo cui non sarebbero indicati i fatti dai quali sono desunti gli indizi di colpevolezza.

Nè ha motivo di dolersi il ricorrente per la dedotta mancata contestazione del quadro indiziario dovuta alla mancata conoscenza del contenuto delle schede indagati allegate dal P.M. alla richiesta cautelare, in quanto la circostanza è irrilevante. Infatti il deposito ai sensi dell’art. 293 cod. proc. pen., comma 3 dell’ordinanza di custodia cautelare e della corrispondente richiesta del PM rappresenta il termine iniziale di decorrenza entro il quale il difensore può proporre richiesta di riesame. Poichè tuttavia la suddetta norma non prescrive che l’interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare debba essere preceduto dal deposito dei suddetti atti (ed anzi non indica affatto un termine per il deposito degli stessi), l’eventuale ed effettivo pregiudizio del diritto di difesa che il mancato, previo deposito degli atti potrebbe aver causato all’indagato deve essere valutato in concreto, tenendo comunque conto della notifica dell’ordinanza all’indagato stesso e dell’eventuale deposito degli atti, ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., nella cancelleria del giudice del riesame, con facoltà per il difensore di esaminarli ed estrarne copia (Cass. 2 febbraio 1999 n. 570 e successive conformi).

Anche la dedotta mancata considerazione del tempo trascorso dal commesso reato non ha rilievo. In tema di misure cautelari personali, l’omissione del riferimento al tempo trascorso dalla commissione del reato non determina la nullità dell’ordinanza allorchè risulti l’incidenza complessiva degli elementi di giudizio a carico dell’indagato, atteso che il riferimento al decorso del tempo, introdotto nel testo dell’art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c), dalla L. 8 agosto 1995, n. 332, art. 1 non ha valenza semantica autonoma ed indipendente dalla disposizione nella quale è inserito, ma ne specifica il contenuto con riferimento alla dimensione indiziaria degli elementi acquisiti ed alla configurazione delle essenze cautelari, ed è integrabile dal giudice de. riesame che può eccitarne i contenuti (Cass., 7 dicembre 2009 n. 3634); ed infatti il Tribunale de, riesame ha pure valutato che i fatti contestati non sono recenti, ma ha ritenuto prevalente, nella sua autonoma valutarne la pluralità e gravità dei precedenti penali, e la quantità e gravita delle contestazioni.

Al rigetto de, ricorso consegue la condanna de, ricorrente a, pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, sezione quarta penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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