Cons. Stato Sez. VI, Sent., 23-02-2011, n. 1113 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) – Con la sentenza n. 4443/2004 qui appellata, resa sul ricorso n. 3307/2001, il TAR di Lecce ha respinto il ricorso proposto dall’odierna appellante per l’annullamento del Decreto del Provveditore agli Studi di Lecce, prot. n. 7069/C10 del 19 ottobre 2001, con il quale l’originaria ricorrente è stata esclusa dalla sessione riservata indetta ai sensi dell’O.M. n. 1 del 7 febbraio 2001, nonché per l’annullamento del bando di concorso di cui all’O.M. n. 1 del 7 febbraio 2001.

Per l’appellante la sentenza sarebbe erronea sotto molteplici profili.

Si sono costituite, resistendo, le Amministrazioni appellate.

2) – Con atto depositato il 23 febbraio 2010, l’appellante ha precisato che, dopo il deposito dell’appello, l’Amministrazione, in applicazione dell’art. 2, comma 7, della legge n. 143 del 2004, ha finito per riconoscere a pieno titolo l’abilitazione di cui si tratta, assumendo, poi, l’interessata stessa a tempo indeterminato; donde il venir meno dell’interesse alla definizione del presente gravame.

In questa situazione non resta al Collegio che dichiarare l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Sussistono i presupposti per disporre l’integrale compensazione, tra le parti, delle spese relative al presente grado di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello n. 7170 del 2005, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese del presente grado di giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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