Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 15-12-2010) 24-02-2011, n. 7148 Correzione di errori materiali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza del 1 ottobre 2009 la Corte d’Appello di Ancona ha rigettato l’istanza con la quale l’avv. A.A., difensore di G.G., ha chiesto la correzione dell’errore materiale della sentenza n. 1128 emessa dalla stessa Corte d’Appello nei confronti del G., laddove, nell’epigrafe, è indicato il medesimo avv. A. quale "difensore di fiducia" anzichè "difensore di ufficio". La Corte territoriale ha motivato tale provvedimento con l’assenza di ogni elemento che induca ad affermare la qualità di difensore d’Ufficio dell’avv. A., e con la circostanza che in vari atti del processo il medesimo avvocato si qualifica come difensore di fiducia.

Il G. tramite il proprio difensore avv. A.A., propone ricorso avverso tale ordinanza lamentando violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in relazione agli artt. 97 e segg. c.p.p.. In particolare deduce che la Corte d’Appello avrebbe omesso di motivare riguardo alla mancanza di nomina a difensore di fiducia; e tale mancanza sarebbe ancor più evidente in considerazione dello stato di irreperibilità dell’imputato. Il difensore sarebbe incorso in un mero errore materiale nell’indicarsi quale difensore di fiducia anzichè difensore d’ufficio.

Con memoria illustrativa il ricorrente ha proposto come motivo aggiunto la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) con riferimento alla mancanza della formale nomina dell’imputato a difensore di fiducia, ed alla irrilevanza della qualifica che si è dato il difensore nel processo, per errore materiale.
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, inammissibile.

Lo stesso difensore attuale ricorrente ammette di essersi qualificato difensore di fiducia. La circostanza è attestata da un verbale che non è mai stato contestato dal difensore stesso, per cui non può considerarsi errore materiale la conseguente indicazione dell’avv. A.A. quale difensore di fiducia anzichè d’ufficio. Va a tale riguardo considerato che l’errore materiale consiste in una semplice difformità tra percorso logico e sua manifestazione grafica, mentre nel caso in esame non si versa in una tale ipotesi in quanto il giudice ha inteso scientemente e correttamente indicare l’avv. A. quale difensore di fiducia sulla base di precisi elementi di fatto costituiti, in particolare, dall’indicazione contenuta nel verbale di udienza dettata dallo stesso difensore. Pertanto l’eventuale errore dedotto costituirebbe un errore di fatto non emendabile con la procedura della correzione dell’errore materiale.

Alla dichiarazione di inammissibilità fa seguito l’onere delle spese del procedimento nonchè la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore delle Cassa delle Ammende che si stima equo fissare, anche dopo la sentenza n. 186 del 2000 della Corte Cost., in Euro 1000,00.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *