T.A.R. Campania Napoli Sez. I, Sent., 23-02-2011, n. 1081 Associazioni mafiose Misure di prevenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in esame, la F.C. s.p.a. ha impugnato, unitamente agli atti indicati in epigrafe, il provvedimento del Prefetto di Caserta del 18 marzo 2010 prot. n. 400/12B.16/ANT/AREA l^, con cui è stata affermata la sussistenza nei confronti dell’impresa ricorrente e del suo amministratore unico F.N. delle cause interdittive di cui all’art. 4 del d.lgs. dell’8 agosto 1994, n. 490, pur in assenza delle cause di cui all’art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575, nonché ha gravato il conseguente decreto, prot. n. 0014354 del 6 luglio 2010, con cui il Provveditore Interregionale delle OO.PP. di Campania e Molise ha risolto il contratto d’appalto rep. n. 9407 del 28 marzo 2007 stipulato con il R.T.I. F.C. S.p.A. – ditta Fiorino Eduardo per la realizzazione di un impianto di condizionamento presso le aule giudiziarie dell’area ex TICINO e servizi annessi all’interno della Casa Circondariale di Poggioreale in Napoli, disponendo l’incameramento della cauzione definitiva prestata dalla compagnia di Assicurazioni SASA s.p.a. a garanzia del contratto d’appalto predetto.

La ricorrente deduce l’illegittimità dell’informativa antimafia per carenza istruttoria e difetto di motivazione, nonché per inesistenza di qualunque forma di condizionamento malavitoso, invocando le pronunce con cui questa Sezione ha in precedenza annullato o sospeso analoghi provvedimenti resi nei suoi confronti dalla stessa Prefettura di Caserta.

A seguito del deposito in giudizio della informativa prefettizia e degli atti istruttori posti a suo fondamento, la ricorrente ha proposto motivi aggiunti.

Hanno resistito in giudizio Ministero dell’Interno,del Ministero della Difesa, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell’U.T.G. – Prefettura di Napoli, dell’U.T.G. – Prefettura di Caserta, del Provveditorato Opere Pubbliche della Campania e del Molise e della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli

La domanda cautelare proposta dalla ricorrente è stata accolta con ordinanza n. 1917 del 22 settembre 2010.

In vista dell’udienza di discussione sono stati depositati scritti difensivi.

Alla pubblica udienza del 26 gennaio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Osserva il Collegio che il provvedimento interdittivo antimafia in questa sede impugnato (nota del 18 marzo 2010 prot. n. 400/12B.16/ANT/AREA l^) richiama nel preambolo atti istruttori dal contenuto analogo a quelli posti a base delle informative antimafia interdittive in precedenza emesse a carico della stessa F.C. s.p.a. dal Prefetto di Caserta ed annullate da questa Sezione con sentenze nn. 519 e 520 del 28 gennaio 2010, con sentenza in forma semplificata n. 1357 dell’11 marzo 2010 e, da ultimo, con sentenza n. 80 del 12 gennaio 2011.

In particolare, per ciò che concerne gli eventuali rapporti intercorrenti tra la società ricorrente e la criminalità organizzata, con nota del 18 febbraio 2010 la Questura di Napoli – Divisione anticrimine – Sez. 6 Misure di prevenzione antimafia, richiesta di approfondimenti da parte dell’U.T.G. di Caserta, si è limitata a rappresentare che "in ordine alle frequentazioni già segnalate con elementi contigui al clan Zagaria (…) le stesse si sono evidenziate in attività di indagine di questi organi investigativi tuttora in corso ed in quanto tali non ancora formalizzate in atti. Allo stato, pertanto, non si possono indicare circostanze di tempo e di fatto".

In precedenza, con nota del 31 dicembre 2009 la Questura di Napoli aveva genericamente menzionato "precedenti informazioni" sull’esistenza di un quadro di contiguità con esponenti del clan Zagaria, derivante da rapporti di frequentazione e di cointeressenze societarie, limitandosi ad affermare che "in tal senso risultavano esservi riscontro alla stessa Questura di Napoli, per i quali si rinvia alle comunicazioni già trasmesse all’UTG richiedente".

Va, altresì, sottolineato che in tale ultima nota la Questura rimarcava come l’analisi patrimoniale condotta sulla società odierna ricorrente rappresentasse "non più che un supporto e conferma" del dato informativo sulla supposta contiguità della compagine sociale al clan Zagaria, col solo scopo di riscontrare ulteriormente il quadro indiziario che, a suo dire, era già emerso al riguardo.

All’esame della situazione patrimoniale della società non risulta attribuire autonoma significatività neppure la summenzionata nota del 18 febbraio 2010, né il provvedimento prefettizio, nel riferire gli elementi che dimostrerebbero una sproporzione tra i mezzi impiegati per l’acquisto e la successiva ricapitalizzazione della società e la capacità economica complessiva dei soci, nulla ha allega ai fini antimafia, se non che "gli organi di polizia riferiscono che, sulla base di informazioni non ancora formalizzate in atti, risultano elementi di contiguità con il clan Zagaria ed in particolare che la società F.C. funge da prestanome per il riciclaggio di proventi illeciti per conto del citato clan camorristico".

Ne consegue che, per le stesse ragioni esposte nelle predette sentenze (cui può farsi sinteticamente rinvio ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm.) con riferimento ai vizi istruttori e motivazionali concernenti gli elementi addotti come rivelatori di una contiguità degli esponenti societari con la criminalità organizzata, è fondata anche la domanda di annullamento del provvedimento interdittivo in questa sede impugnato e che i vizi di tale provvedimento si riflettono in vizi di invalidità derivata delle conseguenti determinazioni assunte dal Provveditore Interregionale delle OO.PP. di Campania e Molise.

Nelle succitate decisioni, la Sezione aveva, infati, ritenuto che la segnalazione a carico dell’amministratore della società ricorrente di frequentazioni con elementi asseritamente contigui al predetto sodalizio criminale fosse formulata in termini generici, risolvendosi in affermazioni incapaci di offrire, nella loro indeterminatezza, elementi di giudizio, ancorché indiziari, tanto è vero che le addotte circostanze non risultavano richiamate tra quelle assunte a supporto delle conclusioni raggiunte dal G.I.A.

Il giudizio di permeabilità della ricorrente agli interessi della criminalità organizzata non appare adeguatamente supportato neppure da quanto successivamente riferito dalle Forze dell’ordine in riscontro alle richieste di approfondimento formulate dall’U.T.G. di Caserta e posto a base del nuovo provvedimento prefettizio in questa sede impugnato.

Sulla succitata nota della Questura di Napoli del 18 febbraio 2010, in cui, come si è detto, le Forze dell’ordine si sono limitate a rappresentare che le frequentazioni con esponenti controindicati "si sono evidenziate in attività di indagine di questi organi investigativi tuttora in corso ed in quanto tali non ancora formalizzate in atti", precisando che "allo stato, pertanto, non si possono indicare circostanze di tempo e di fatto", già si è soffermata la predetta sentenza n. 80 del 2011, dalle cui conclusioni non vi è motivo di discostarsi.

Come ripetutamente osservato dalla Sezione, infatti, l’emanazione di provvedimenti antimafia non può basarsi su affermazioni (quali il richiamo ad elementi "non ancora formalizzati", senza nessuna indicazione di circostanze di tempo e di fatto) incapaci di offrire elementi di giudizio, ancorché indiziari, e neppure su fonti confidenziali, idonee al più ad indirizzare ulteriori indagini, ma che non possono costituire mezzi di prova utilizzabili nel procedimento amministrativo od in sede giurisdizionale (TAR Campania, Napoli, sez. I, sentenze nn. 519 e 520 del 28 gennaio 2010; n. 1357 del 11 marzo 2010; n. 16889 del 20 luglio 2007; n. 80 del 12 gennaio 2011).

Nulla, infine, aggiungono al merito della questione gli atti depositati in giudizio dalla Avvocatura dello Stato in data 22 settembre 2010, ivi compresa la nota del 20 settembre 2010, prot. 12007/Div.Ant./Sez. 6° della Questura di Napoli, che, in riscontro ad una ulteriore richiesta di approfondimenti formulata dall’U.T.G. di Caserta il giorno 14 dello stesso mese, null’altro fa che ribadire il contenuto delle precedenti note del 31 dicembre 2009 e del 18 febbraio 2010, innanzi citate.

Per tali ragioni, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento, per l’effetto, dei provvedimenti impugnati.

Nella natura degli interessi coinvolti si ravvisano giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio, fermo restando il rimborso del contributo unificato a carico della Prefettura di Caserta soccombente, come per legge.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 4145/10), lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento informativo antimafia (nota prot. 400/12.b.16/ANT/AREA l^ del 18 marzo 2010 del Prefetto della Provincia di Caserta) e le conseguenti determinazioni del Provveditore Interregionale delle OO.PP. di Campania e Molise (decreto prot. n. 0014354 del 6 luglio 2010) di risoluzione del contratto d’appalto rep. n. 9407 del 28 marzo 2007 stipulato con il R.T.I. F.C. S.p.A. – ditta Fiorino Eduardo e di incameramento della cauzione definitiva. –

Spese compensate. –

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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