T.A.R. Campania Napoli Sez. II, Sent., 23-02-2011, n. 1021 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il gravame in epigrafe, i ricorrenti chiedono l’annullamento dei provvedimenti (513/1/2005 prot.llo n°1 e 1013/1/2005 nn°307/9, 307/10, 307/11) di rigetto delle istanze del 23.12.2004 di inserimento nelle graduatorie ed elenchi del personale ATA – profilo professionale Assistente amministrativo (II fascia) – redatte ai sensi e per gli effetti di cui al d.m. 75/2001.

Contestano il principio (introdotto dal precitato decreto) che ha governato lo scrutinio delle domande di inserimento negli elenchi provinciali ad esaurimento per il conferimento delle supplenze, e cioè la valorizzazione, come requisito di ammissione, del servizio svolto per almeno 30 gg. nel medesimo profilo professionale.

Assumono, invero, che tale requisito risulterebbe esigibile, alla stregua della disciplina di settore ( legge n. 306/2000) solo nei confronti dei collaboratori scolastici, e che, comunque, potrebbe trovare applicazione solo rispetto al primo ingresso in graduatoria.

Sulla scorta di tale assunto hanno, dunque, attratto nel fuoco della contestazione lo stesso d.m. 75/2001 e le graduatorie approvate.

Resiste in giudizio l’Amministrazione intimata.

All’udienza del 20.1.2001 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.

Il Tribunale non ignora il diffuso orientamento giurisprudenziale secondo cui, in subiecta materia, la giurisdizione spetterebbe al Giudice ordinario.

Ciò nondimeno, sul punto, ritiene di uniformarsi all’indirizzo contrario, formatosi dopo la decisione n. 8 del 24.5.2007 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nella quale si afferma il principio secondo cui "il discrimine tra AGO e GA, stabilito dall’art. 63 del TU n. 165/2001, in tema di giurisdizione nella materia del pubblico impiego privatizzato, va inteso…nel senso che le procedure concorsuali, che radicano la giurisdizione del GA, sono quelle volte al reclutamento del dipendente, senza che abbia rilevanza a questo fine la natura della procedura concorsuale (per esami, per titoli ed esami, per soli titoli) (cfr.da ultimo CdS, VI Sezione, n° 1892/2010 del 2.4.2010 n. 05587/2009 del 17/09/2009).

A tali fini, la natura vincolata dell’attività demandata all’Amministrazione non comporta in modo automatico la qualificazione della correlata posizione soggettiva del privato in termini di diritto soggettivo, con la consequenziale individuazione del plesso giurisdizionale pertinente; ciò perché anche in seno alle attività di tipo vincolato deve distinguersi tra quelle ascritte all’amministrazione per la tutela in via primaria dell’interesse del privato e quelle, viceversa, che la stessa amministrazione è tenuta ad esercitare per la salvaguardia dell’interesse pubblico. Ne deriva, quindi, che anche a fronte di attività connotate dall’assenza in capo all’amministrazione di margini di discrezionalità valutativa o tecnica occorre avere riguardo, in sede di verifica della natura della corrispondente posizione soggettiva del privato, alla finalità perseguita dalla norma primaria, per cui quando l’attività amministrativa, ancorché a carattere vincolato, tuteli in via diretta l’interesse pubblico, la situazione vantata dal privato non può che essere protetta in via mediata, così assumendo consistenza di interesse legittimo.

Tanto premesso, occorre evidenziare, in rito, anzitutto, l’inammissibilità della domanda spiegata dai ricorrenti, irritualmente proposta avverso atti (di contenuto meramente confermativo) recanti la mera esplicazione delle ragioni di mancata inclusione dei ricorrenti nelle graduatorie stilate all’esito della procedura selettiva governata dal d.m. 75/2001, atti non tempestivamente impugnati.

Sul punto, è appena necessario soggiungere che, venendo in contestazione un requisito di ammissione (servizio svolto per almeno 30 gg., nel medesimo profilo professionale) e, dunque, una clausole impeditiva dell’ammissione dell’interessato alla selezione, era onere dei ricorrenti aggredire, nei termini di rito, direttamente il d.m. 75/2001.

Inoltre, ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione immediata del suddetto bando, era necessaria la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva de qua (cfr. Consiglio Stato a. plen., 29 gennaio 2003, n. 1).

Sotto il profilo in esame, a riprova della intempestività dell’azione coltivata dai ricorrenti è sufficiente fare rinvio al contenuto dello stesso atto di gravame nella parte in cui evidenzia che i ricorrenti "…non hanno presentato domanda nei termini, in attesa del decreto che avrebbe regolato la inclusione nella III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto (d.m. n°150/2001)".

Ciò nondimeno, indipendentemente dalle ragioni suddette, il ricorso è, altresì, infondato.

Vale premettere che, ai fini in questione (id est conferimento delle supplenze al personale A.T.A.), la cornice normativa di riferimento è data dall’art. 4, comma 11, della legge 3 maggio 1999, n. 124, che rimanda ad apposita disciplina attuativa, rinvenibile nel D.M. 13.12.2000, non impugnato.

Orbene, è pur vero che la fonte normativa primaria (art. 4, comma 11, della legge n. 124/1999) non prevedeva che per l’inserimento negli elenchi per le supplenze temporanee del personale scolastico ATA occorresse un periodo minimo di servizio; la stessa fonte, tuttavia, nemmeno escludeva che un tale requisito potesse essere introdotto in sede di regolamentazione attuativa.

Anzi, il precedente comma 5 dello stesso art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124- richiamato anche per il personale ATA- nel delegare al Ministero l’emanazione di un regolamento d’esecuzione per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee richiedeva l’adozione della procedura di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400, con il solo limite del rispetto dei criteri di cui ai successivi commi, che alcuna preclusione disponevano per l’eventuale introduzione di condizioni limitative nella formazione delle graduatorie degli aspiranti ad incarichi. Di modo che non può considerasi illegittima la limitazione di cui all’art. 2 del decreto 13 dicembre 2000, n. 430, rimasto inoppugnato – poi riprodotta nel successivo bando di cui al D.M. 19 aprile 2001, n. 75- concernente la necessità del possesso del pregresso periodo di trenta giorni di servizio (cfr. CdS n. 2193 del 9.5.2005).

Nessun rilievo può, dunque, avere – per la completezza della disciplina suindicata – la circostanza che il successivo art. 1 comma 6 del D.L. n. 240/2000 convertito nella legge n. 306/2000 abbia previsto il possesso del requisito dei trenta giorni di servizio per l’inserimento nelle graduatorie provinciali relativamente al profilo di collaboratore scolastico (cfr. CdS n. 2193 del 9.5.2005).

Neppure sembrano sussistere profili di irrazionalità dell’introdotta limitazione con riferimento ai criteri cui l’amministrazione delegata si doveva attenere per la formazione delle graduatorie ai sensi del comma 7 dell’art. 4 della più volte richiamata legge 3 maggio 1999, n. 124; per tali criteri, infatti, la disposizione imponeva soltanto il rispetto dei principi di semplificazione e snellimento delle procedure con riguardo anche all’onere di documentazione a carico degli aspiranti.

Come sopra anticipato, la disposizione recante la contestata preclusione è confluita nell’art. 1 del d.m. 75/2001, secondo cui "..per essere inseriti negli elenchi provinciali ad esaurimento per le supplenze… di assistente amministrativo…occorre produrre apposita domanda di inserimento, anche se si è inseriti nelle soppresse corrispondenti graduatorie provinciali per le supplenze..".

Non appare, dunque, priva di ragionevole giustificazione la volontà espressa nelle suddette disposizioni di privilegiare, per l’ammissione, soggetti che hanno acquisito una determinata professionalità, connessa ad un rapporto soggettivamente qualificato ed intercorso con scuole o istituzioni statali.

Sulla questione – sempre sotto il profilo della ragionevolezza – assume poi rilievo anche un ulteriore profilo: il contestato requisito, infatti, si riferisce a chi deve essere inserito in seconda fascia, il che non esclude la possibilità, per coloro che ne siano privi, di essere inclusi nella terza fascia che "comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l’accesso al posto richiesto" (art. 5 D.M. 430/2000), alla cui formazione si riferisce il D.M. 150/2001 (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 01 luglio 2002, n. 3831; T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 21 novembre 2002, n. 7378; T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 21 novembre 2002, n. 7379).

Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso va respinto siccome infondato.

Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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