T.A.R. Campania Napoli Sez. VI, Sent., 23-02-2011, n. 1025 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe per i seguenti motivi di diritto:

Violazione dell’art.13 Legge 28.02.1985 – Eccesso di potere per difetto di motivazione – Violazione artt. 2 e 3 Legge n.241/90;

Il Comune intimato non si è costituito in giudizio.

All’udienza pubblica del 9 febbraio 2010 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso non merita accoglimento.

La costante giurisprudenza della Sezione (cfr. ex multis T.A.R. Campania Napoli, VI 2 maggio 2008, n. 3067), come quella del Consiglio di Stato (cfr. CdS n. 100/2010, n.1691/2008, n. 706/2005) qualifica il silenzio serbato dall’Amministrazione su una istanza di accertamento di conformità urbanistica ai fini della concessione edilizia in sanatoria (art. 13 L. 47/85) quale atto tacito di reiezione. Pertanto, il silenziodiniego formatosi a seguito del decorso del termine di 60 giorni può essere impugnato nel prescritto termine decadenziale, senza però la possibilità di dedurre vizi formali propri degli atti, quali difetti di procedura o mancanza di motivazione, non sussistendo l’obbligo di emanare un atto scritto, ripetitivo degli effetti di reiezione della istanza, disposti dal sopra richiamato art. 13.

Il diritto di difesa dell’interessato, tuttavia, non viene ad essere vulnerato dall’anzidetta limitazione all’attività assertiva, ben potendo egli dedurre (e validamente provare) che l’istanza di sanatoria sia meritevole di accoglimento per la sussistenza della prescritta doppia conformità urbanistica delle opere abusivamente realizzate: operazione del tutto scevra di valutazioni discrezionali e riconducibile a mero accertamento comparativo.

E pertanto il ricorso in esame, esclusivamente imperniato sul presunto obbligo di provvedere e sul difetto di motivazione del silenzio rigetto, non può trovare accoglimento; viceversa, sulla base degli atti di causa, appare corretto il provvedimento implicito di diniego di concessione edilizia in sanatoria risultando solo apodittica la proferita affermazione che l’abuso in contestazione sia conforme alla normativa urbanistica vigente o oggetto di precedenti atti autorizzatori.

Nessuna effetto di giudicato sul presente giudizio spiega, infine, l’assoluzione disposta in sede penale.

Nessuna statuizione va assunta sulle spese a cagione della mancata costituzione dell’Amministrazione intimata.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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