Cassazione Civile, sezione seconda – Sentenza n. 27503 del 29/12/2009 Omissione di soccorso, sinistro, patente, verbale, impugnabilità, prova per testimoni, non sussiste, circolazione stradale (2010-02-17)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Giudice di Pace di Milano del 17.7.03 C. D. dichiarò di proporre opposizione, nei confronti del Comune di quella città, avverso il verbale di contestazione della violazione di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 189, comma 7 (Nuovo Codice della Strada), redatto in data (OMISSIS) dalla locale polizia municipale, che aveva nella circostanza proceduto al ritiro del documento di patente di guida, perchè a seguito di un incidente con danni alle persone non avrebbe prestato assistenza alla persona infortunata. Il ricorrente, negata la propria responsabilità del sinistro e la sussistenza dell’omissione di soccorso, chiese la sospensione dell’esecutività del verbale e la dichiarazione d’inefficacia dello stesso in quanto l’illegittimo, quanto meno nella parte comminante la detrazione di dieci punti di punteggio dalla patente di guida in via istruttoria prova testimoniale al fine di dimostrare le proprie tesi in fatto.

Al ricorso resistette il Comune di Milano, costituendosi a mezzo di un proprio funzionario, segnatamente eccependo "l’incompetenza per materia" del giudice adito, vertendosi in fattispecie di violazione costituente reato, devoluta al giudice penale. Tale eccezione venne sostanzialmente accolta dal giudice adito, il quale, con sentenza del 28.2.04, dichiarò l’inammissibilità dell’opposizione sui rilievi:

a) che il fatto accertato aveva natura di reato, come del resto chiaramente precisato nel verbale;

b) che il ritiro materiale della patente operato dagli agenti ex art. 218 C.d.S., al quale avrebbe potuto far seguito nei successivi gg. 15 la sospensione prefettizia,non costituiva di per se atto impugnabile, essendolo solo quello del prefetto, nelle forme di cui all’art. 205 C.d.S. cit.;

c) neppure la decurtazione del punteggio era stata inflitta con il verbale, trattandosi di una sanzione accessoria che avrebbe potuto conseguire ex lege, solo al formarsi della pronunzia giurisdizionale definitiva sull’accertamento del fatto costituente violazione di una norma per la quale era prevista la sospensione della patente.

Contro tale sentenza il C. ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo.

Ha resistito con controricorso il Comune di Milano.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il motivo di ricorso si articola su tre profili, con il primo dei quali si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, artt. 22, 23, D.Lgs. n. 285 del 1992, artt. 203, 205 e 223 censurandosi la dichiarazione d’inammissibilità dell’opposizione davanti al Giudice di Pace, per la ritenuta competenza del giudice penale anche in ordine alla sanzione accessoria del ritiro della patente al riguardo obiettandosi che nello stesso verbale era indicatata le "avvertenze per le infrazioni al codice della strada" la possibilità di impugnazione dell’atto davanti al Prefetto o al Giudice di Pace, richiamando altresì la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la sospensione provvisoria della patente di guida ex art. 223, cit. D.Lgs. è un provvedimento amministrativo di esclusiva competenza prefettizia, con funzione cautelare, rispetto al quale non si pongono in posizione di pregiudizialità nè l’esercizio dell’azione penale per reati da circolazione stradale, cui la sospensione sia connessale l’eventuale ricorso amministrativo o giudiziario avverso la contestazione della violazione delle norme di circolazione stradale.

Le censure sono infondate e frutto di erronea lettura delle citate pronunzie di questa Corte che si riferiscono tutte ad ipotesi nelle quali al materiale ritiro del documento di abilitazione alla guida da parte degli agenti accertatori aveva fatto seguito, come previsto dall’art. 223 C.d.S. l’irrogazione, da parte del Prefetto, della misura cautelare della sospensione della patente, provvedimento quest’ultimo contro il quale, e non anche contro l’atto di accertamento della violazione costituente reato, è prevista nell’ultima parte dell’articolo la facoltà di opposizione nella forme di cui all’art. 205 c.p.c. (vale a dire con le modalità previste per l’opposizione all’ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzioni pecuniarie per le violazioni costituenti illecito amministrativo).

Quando il "verbale" consiste nell’accertamento di un fatto costituente reato (come nel caso di specie, in cui era stata ravvisata un’ipotesi di omissione di soccorso, a seguito di incidente con feriti prevista e punita dall’art. 189 C.d.S., commi 1 e 7) lo stesso non è direttamente impugnabile davanti all’A.G., nè ai sensi dell’art. 204 bis (rimedio alternativo al ricorso amministrativo previsto dall’art. 203) che si riferisce ai soli casi di accertamento di illeciti amministrativi puniti con sanzioni pecuniarie (per i quali il verbale, ove non impugnato, assume efficacia di titolo esecutivo), nè ai sensi dell’art. 223, u.p., considerato, per quanto già detto, che il contestuale ritiro della patente da parte degli agenti costituisce solo un adempimento di natura strumentale rispetto all’esercizio del potere di sospensione cautelare attribuito al Prefetto, cui il rapporto va trasmesso entro dieci giorni. Non essendo stato tale potere ancora esercitato all’atto dell’opposizione, questa non avrebbe potuto proporsi, a nulla rilevando le non pertinenti "avvertenze" contenute sul retro del modulo (evidentemente predisposto per la contestazione di infrazioni amministrative) impropriamente utilizzato dai verbalizzanti.

Correttamente, pertanto, il Giudice di Pace ha dichiarato l’inammissibilità di tale "precoce" opposizione considerato che il verbale di per sè costituiva una notitia criminis, sottratta alla cognizione del giudice civile, prevista solo per gli atti a contenuto sanzionatorio amministrativo cui alla L. n. 689 del 1981, art. 22, artt. 204 bis, 205 e 223 C.d.S..

Tale decisione risulta peraltro conforme alla costante giurisprudenza di questa Corte (v., tra le altre, Cass. Sent. n. 13207/05, 17342/07, ord. 13388/08, pronunzie sezionali che hanno tutte dichiarato l’inammissibilità di siffatte opposizioni), nè si pone in contrasto con il dettato delle Sezioni Unite, n. 2519/06, che pur affermando in via prioritaria ed astratta, la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere dell’impugnazione del ritiro della patente operato dagli agenti verbalizzanti al momento della constatazione del fatto, ha tuttavia espressamente fatta salva la diversa e successiva "questione (demandata ai Giudice di detta opposizione) dell’ammissibilità della relativa domanda prima che tale ritiro si sia tradotto in sospensione".

Le suesposte considerazioni comportano l’assorbimento, nella reiezione, del secondo profilo di censura, attinente alla dedotta insussistenza degli estremi della violazione contestata nel verbale, questione in ordine alla quale avrebbe potuto pronunziarsi solo il giudice penale.

Quanto al terzo, attinente alla decurtabilità del punteggio dalla patente di guida, per una violazione commessa proprio nel giorno di entrata in vigore del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, che aveva modificato la tabella allegata all’art. 126 bis C.d.S. (la cui effettiva conoscibilità si assume sarebbe stata possibile solo all’indomani della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, non reperibile in quella giornata) la censura va disattesa, sia perchè si basa su circostanza di fatto non provata (e che neppure risulta essere stata espressamente addotta in sede di merito sotto il suesposto profilo), sia perchè non è corredata da alcuna specifica critica all’argomentazione reiettiva esposta dal giudice a quo, evidenziante il radicale difetto d’interesse al riguardo, non essendo stata ancora applicata tale sanzione accessoria che sarebbe conseguita "ex lege soltanto al formarsi della pronuncia giurisdizionale definitiva sull’accertamento del fatto costituente violazione …".

Il ricorso va in definitiva respinto; le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso in favore del Comune di Milano delle spese del giudizio, che liquida in complessivi Euro 600,00, di cui 200 per esborsi.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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