Cass. civ. Sez. I, Sent., 14-04-2011, n. 8549 Divorzio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 7.07- 21.09.2005, il Tribunale di Vicenza dichiarava la separazione personale dei coniugi F.V. e D. R.T., ricorrente (ricorso del 31.08.2000), sposatisi il (OMISSIS), imponendo al F. di corrispondere alla moglie l’assegno mensile di mantenimento di Euro 516,46, annualmente rivalutabile.

Con sentenza del 13.03 – 4.05.2006, la Corte di appello di Venezia, in parziale accoglimento del gravame della D., elevava ad Euro 750,00 mensili la misura di detto assegno di mantenimento, all’espresso fine di riequilibrare il divario esistente tra le emerse condizioni dei coniugi.

Avverso questa sentenza il F. ha proposto ricorso principale per cassazione fondato su due motivi e notificato il 18.06.2007 al PG presso il giudice a quo ed alla D., che con atto notificato il 9.07.2007 ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale.
Motivi della decisione

Deve essere preliminarmente disposta ai sensi dell’art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi principale ed incidentale, proposti avverso la medesima sentenza. A sostegno del ricorso principale il F. denunzia:

1. "Insufficiente, contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5 ", conclusivamente indicando quale fatto controverso in relazione al quale la motivazione della sentenza impugnata è a suo parere viziata e tale da renderla inidonea a giustificare la decisione il possesso o meno da parte della D. di redditi da capitale (L. 120.000.000) e da bene immobile (proprietà della quota pari ad 1/3 dei beni immobili acquisiti per successione paterna; godimento esclusivo della casa in comune).

Il motivo non è fondato.

La motivazione con cui la Corte distrettuale ha aumentato l’entità dell’assegno di mantenimento in favore della D. appare, infatti, congrua e logica, irreprensibile frutto della riconsiderazione puntuale e completa del complesso dei dati emersi in primo grado ed ivi già considerati per la quantificazione dell’apporto in discussione, senza che nemmeno possano inferirsi trascurati quelli pertinenti alle condizioni economiche della medesima D., specificamente indicati nella sintesi dei rilievi.

In particolare, ai fini della determinazione dell’assegno in questione risulta dalla Corte di merito:

a) valorizzata la distinzione tra capitali in denaro, ivi compreso l’importo di L. 120.000.000, nonchè titoli e beni immobili comuni, con relativi vantaggi anche se non paritari e con deferimento a diversa sede delle questioni divisorie o pertinenti al recupero delle disponibilità pro quota, in tesi indebitamente conculcate ad opera di ciascuna delle parti in danno dell’altra;

b) non trascurata l’esistenza degli immobili di pertinenza personale di ciascuna delle parti ma per essi attribuito rilievo ai fini in discussione, non al valore della loro dismissione, ma alla relativa consistenza e produttività, sicchè il mancato espresso riferimento alla menzionata porzione ereditata dalla D., già considerata anche dal Tribunale, attendibilmente si spiega con l’assenza di sua redditività, non smentita dal ricorrente;

c) l’entità dell’assegno determinata con insindacabile apprezzamento delle condizioni personali ed economiche delle parti – la valutazione delle quali ultime non richiede, come noto, necessariamente l’accertamento dell’esatto ammontare delle relative componenti -, apprezzamento che si rivela pure in linea con i criteri di commisurazione dettati dall’art. 156 c.c., e, dunque, reso in relazione alle emerse circostanze di fatto ed ai redditi dell’obbligato, avendo riguardo alla riscontrata sensibile disparità a svantaggio della D., una volta considerati per il F. il ben maggiore valore del suo capitale rispetto a quello in capo alla prima nonchè i suoi introiti da pensione e da rendite tratte dal patrimonio personale, introiti, invece, assenti per lei (nonchè ancora l’equivalenza delle correnti spese ordinarie, presumibilmente gravanti su ciascuno di loro.

2. "Violazione di legge, art. 156 c.c. e art. 2697 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3" formulando conclusivamente i seguenti quesiti di diritto:

a) "il coniuge, a seguito di giudizio di separazione personale, ha diritto di ricevere dall’altro coniuge, quanto necessario al suo mantenimento – assegno di mantenimento – qualora egli non abbia adeguati redditi propri per conservare il tenore di vita in costanza di matrimonio";

b) "il coniuge per avere diritto all’assegno di mantenimento deve provare il tenore di vita in costanza di matrimonio e l’assenza di mezzi propri per conservare tale tenore di vita";

I due quesiti e, dunque, il motivo cui accedono, sono inammissibili, in quanto ineriscono all’esistenza del diritto della D. all’assegno divorzile e segnatamente alla ricorrenza in suo favore dei presupposti per la relativa attribuzione, e, dunque, a questioni non più ridiscutibili in questa sede, per essere state definitivamente e positivamente risolte in primo grado, con statuizione che il F. non ha impugnato in appello, e che, quindi, è ormai coperta dal giudicato.

Con il ricorso incidentale "ex art. 371 c.p.c." la D. si duole "in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5" dell’insufficiente entità dell’assegno divorzile statuito in suo favore.

Il motivo è inammissibile.

Le dedotte censure, dalla D. espressamente ricondotte in rubrica al caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non risultano contenere, in violazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ., applicabile ratione temporis, un successivo momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) dei rilievi, che ne circoscriva puntualmente i limiti (cfr Cass. SS.UU. 200720603; 200811652;

200816528). Conclusivamente il ricorso principale deve essere respinto mentre il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile.

Natura ed esito della controversia legittimano la compensazione per 1/2 delle spese del giudizio di legittimità e la condanna del F. al pagamento della residua parte, liquidata come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte riuniti i ricorsi, rigetta il principale e dichiara inammissibile l’incidentale. Compensa per la metà le spese del giudizio di cassazione e condanna il F. a rimborsare alla D., la residua parte, liquidata in complessivi Euro 1.100,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, comma 5, in caso di diffusione della presente sentenza si devono omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *