Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15-12-2010) 24-02-2011, n. 7121

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I Sigg. T. e L., quali legali rappresentanti della "IntEuro S.A." società di diritto lussemburghese, hanno chiesto al Giudice delle indagini preliminari di revocare il sequestro preventivo disposto su beni della società (il 70% delle quote di "Adda Immobiliare S.r.l." e il 100% delle quote Cisfim unipersonale S.r.l.") nell’ambito di una indagine penale per i reati di traffico di rifiuti e violazioni tributarie in corso nei confronti di persone diverse dai Sigg. T. e L.. Il sequestro aveva come presupposto l’utilizzo che gli indagati avrebbero fatto delle quote societarie riferibili a IntEuro.

Non essendo stata (a detta dei ricorrenti) la soc. IntEuro notiziata del sequestro se non dai titolari delle società controllate, gli odierni ricorrenti hanno richiesto al Giudice delle indagini preliminari la revoca della misura cautelare in quanto andava escluso che sussistesse alcun legame tra le persone indagate e la soc. IntEuro. Il Giudice ha respinto l’istanza, ritenendo sussistere un legame tra la società e il Sig. M.M., persona soggetta a indagini.

A seguito di appello avverso il provvedimento di rigetto il Tribunale di Bergamo ha dichiarato l’impugnazione inammissibile in quanto i motivi attengono ai presupposti genetici la misura e avrebbero dovuto essere oggetto di censure in sede di riesame, censure non consentite in sede di successiva istanza di restituzione dei beni.

Avverso l’ordinanza del Tribunale di Bergamo i Sigg. T. e L. propongono ricorso tramite il Difensore.

A sostegno del ricorso i ricorrenti lamentano l’errata applicazione della legge, e in particolare dell’art. 321 c.p.p., comma 3, artt. 322 e 322-bis c.p.p..

Si osserva nel ricorso che l’errore del Tribunale emerge con chiarezza dalla stessa formulazione dell’art. 322-bis c.p.p. nella parte in cui espressamente indica che la revoca del sequestro può essere disposta quando risultino carenti le condizioni che lo legittimano, "anche" per fatti sopravvenuti.

Inoltre, la giurisprudenza delle Sezioni Unite Penali (sentenza n. 29952 del 2004) in tema di impugnazione del provvedimento di rigetto dell’istanza di restituzione ha affermato il principio che anche in assenza di fatti sopravvenuti il sequestro può essere revocato quando si accerti la mancanza dei requisiti per la sua applicazione, non costituendo impedimento a tale decisione la circostanza che il decreto iniziale non sia stato fatto oggetto di tempestiva richiesta di riesame.

A tale proposito deve rilevarsi che la soc. IntEuro non ha mai ricevuto notifica del provvedimento di sequestro e non ha proceduto a presentare istanza di riesame.

Infine, va ricordato, secondo i ricorrenti, che plurime decisioni di legittimità successive a quella delle Sezioni Unite Penali, citata, hanno ribadito il principio che consente di proporre e coltivare l’istanza di restituzione anche in relazione a cause che attengono ai presupposti del sequestro.
Motivi della decisione

A parere della Corte il ricorso merita accoglimento.

Deve, infatti, condividersi l’interpretazione con cui la sentenza delle Sezioni Unite Penali citata dai ricorrenti ha chiarito che non esiste preclusione alla possibilità della parte di proporre questioni concernenti la validità del titolo per la prima volta con i motivi di appello avverso il rigetto di istanza di restituzione dei beni.

Le Sezioni Unite hanno affermato il principio che tale preclusione sussiste solo nella ipotesi che il tema della decisione sia stato proposto dalla parte e risolto dal giudice in sede di riesame ed abbia così formato oggetto di una specifica decisione del tribunale, che può essere oggetto di impugnazione davanti al giudice di legittimità.

Nel caso in esame la parte privata, che non risulta fra quelle soggette ad indagine, non ha proposto istanza di riesame. Tale circostanza, indipendentemente dalle ragioni che ne sono all’origine, esclude che con la richiesta di restituzione dei beni e il successivo atto di appello sia inibita alla parte la possibilità di sottoporre al giudice dell’appello tutte le questioni che militano a favore della richiesta: quelle attinenti i presupposti della misura e "anche" quelle che attengono a cause sopravvenute.

Sulla base dell’interpretazione ora ricordata degli artt. 321 e seg. c.p.p. la decisione del Tribunale di Bergamo deve essere annullata con rinvio perchè l’appello degli odierni ricorrenti venga esaminato nel merito.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Bergamo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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