Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15-12-2010) 24-02-2011, n. 7120

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Bergamo in data 22 Marzo 2010 ha respinto l’istanza con cui il Sig. V., quale legale rappresentante della Cisifim unipersonale S.r.l., aveva richiesto la revoca del sequestro preventivo disposto su beni della società in vista della confisca "per equivalente".

Avverso tale decisione il Sig. V. ha proposto appello al Tribunale del riesame, lamentando la insussistenza dei requisiti stessi della misura cautelare. A parere del ricorrente difetterebbe ogni riferimento dei beni in sequestro ai reati contestati (associazione per delinquere; traffico di rifiuti; reati tributari), dal momento che tali reati sono addebitati a persone diverse dal Sig. V., che non risulta indagato, e hanno riguardo a società di capitale diverse dalla soc. Cisifin, a nulla rilevando che i beni immobili soggetti a sequestro e appartenenti alla soc. Cisifin (società controllata da altra società di diritto lussemburghese) risultino adibiti ad abitazione dei coniugi M. e V..

Con l’ordinanza qui impugnata il Tribunale di Bergamo ha dichiarato inammissibile l’appello. Afferma il Tribunale che l’impugnazione presentata dal Sig. V. ha per oggetto temi che non concernono le ragioni di mantenimento della misura cautelare, ma si dirigono avverso la legittimità stessa della misura. Tali censure avrebbero dovuto essere proposte nei confronti del decreto di sequestro e non possono essere introdotte per la prima volta in sede di richiesta di restituzione e successivo appello avverso il diniego.

Avverso l’ordinanza di inammissibilità ricorre il Sig. V. tramite il Difensore. A sostegno del ricorso si lamenta vizio di errata applicazione della legge, e in particolare dell’art. 321 c.p.p., comma 3, artt. 322 e 322-bis c.p.p.. Afferma il ricorrente che la giurisprudenza delle Sezioni Unite Penali (sentenza n. 29952 del 2004) in tema di impugnazione del provvedimento di rigetto dell’istanza di restituzione ha superato l’orientamento fatto proprio dalle decisioni di legittimità richiamate nell’ordinanza del Tribunale di Bergamo e ha affermato il diverso principio secondo cui anche in assenza di fatti sopravvenuti il sequestro può essere revocato quando si accerti la mancanza dei requisiti per la sua applicazione, non costituendo impedimento a tale decisione la circostanza che il decreto iniziale non sia stato fatto oggetto di tempestiva richiesta di riesame. Tale interpretazione, afferma il ricorrente, è l’unica in linea con la formulazione dell’art. 322-bis c.p.p. nella parte in cui espressamente indica che la revoca del sequestro è doverosa quando risultino carenti le condizioni che lo legittimano, "anche" per fatti sopravvenuti. Nella medesima direzione si sono espresse plurime decisioni di legittimità successive a quella delle Sezioni Unite Penali, citata. Risulta,infine, errato secondo il ricorrente, il passaggio dell’ordinanza impugnata che fonda la decisione di inammissibilità sulla differenza esistente fra l’istituto del riesame e quello della revoca del sequestro.
Motivi della decisione

Ritiene la Corte che il ricorso meriti accoglimento.

Deve, infatti, condividersi l’interpretazione con cui la sentenza delle Sezioni Unite Penali citata dal ricorrente ha chiarito che non esiste preclusione alla possibilità della parte di proporre questioni concernenti la validità del titolo per la prima volta con i motivi di appello avverso il rigetto di istanza di restituzione dei beni.

Le Sezioni Unite hanno affermato il principio che tale preclusione sussiste solo nella ipotesi che il tema della decisione sia stato proposto dalla parte e risolto dal giudice in sede di riesame ed abbia così formato oggetto di una specifica decisione del tribunale che può essere oggetto di impugnazione davanti al giudice di legittimità.

Quando invece, come nel caso in esame, la parte non ha proposto istanza di riesame e ha successivamente avanzato richiesta di restituzione dei beni non vi sono ragioni che le impediscano di sottoporre al giudice dell’appello tutte le questioni che militano a favore della propria richiesta: quelle attinenti i presupposti della misura e "anche" quelle che attengono a cause sopravvenute.

Sulla base dell’interpretazione ora ricordata degli artt. 321 e seg. c.p.p. la decisione del Tribunale di Bergamo deve essere annullata con rinvio perchè l’appello dell’odierno ricorrente venga esaminato nel merito.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Bergamo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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