T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 23-02-2011, n. 196 Silenzio della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con istanza datata 11 febbraio 2010 la società ricorrente chiedeva al consorzio resistente l’attivazione delle procedure di espropriazione previste dall’articolo 7 legge regionale Lazio 13/1997 e dall’articolo 5 del regolamento per le assegnazioni delle aree per le attività produttive di beni e servizi al fine di poter acquisire un’area attigua a quelle già acquisite, indicate con deliberazione del 24 luglio 2000 n. 148 del consiglio di amministrazione del consorzio cui resistente. Risulta che a tutt’oggi il consorzio non abbia adottato alcun provvedimento in ordine a tale istanza, legittimando la proposizione del ricorso qui in esame. Nella Camera di Consiglio odierna il ricorso è trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Lamenta il ricorrente violazione dell’articolo 7 legge regionale Lazio 13/1997 e dall’articolo 5 del regolamento per le assegnazioni delle aree per le attività produttive di beni e servizi.

Il ricorso è fondato. Infatti, l’amministrazione ha il dovere di esprimersi sulle domande avanzate dai privati titolari di posizioni soggettive giuridicamente rilevanti e che trovano un riscontro normativo, come nel caso in esame. La circostanza, evidenziata dal consorzio resistente, circa l’originaria mancata legittimazione del medesimo ad avviare le procedure espropriative, è comunque superata -come si legge nella memoria di parte resistentedalla successiva approvazione del protocollo d’intesa, adottato con delibera 133 del 17 settembre 2009, recepito con delibera 328 del 7 ottobre 2010 e definitivamente sottoscritto in data 26 novembre 2010 che attribuisce al consorzio i poteri espropriativi. Conseguentemente, ad oggi, il consorzio è legittimato a dare una risposta scritta ed espressa alle istanze espropriative avanzate dal ricorrente. La circostanza poi che la documentazione presentata dal ricorrente non sia sufficiente, ai sensi del protocollo sopra menzionato, non giustifica l’inerzia del consorzio stesso, che, al contrario, potrà chiedere all’istante – qui ricorrente – la documentazione integrativa necessaria per istruire la pratica, ciò soprattutto se si considera che tale protocollo è successivo alla domanda avanzata.

Conseguentemente il Collegio, ritenuto illegittimo il comportamento inerte dell’amministrazione, ordina al consorzio resistente di provvedere nel termine perentorio di 30 giorni dalla notifica o comunicazione del presente sentenza. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina al consorzio resistente di provvedere nel termine perentorio di 30 giorni dalla notifica o comunicazione del presente sentenza. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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