Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15-12-2010) 24-02-2011, n. 7119 Sentenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso – Con l’ordinanza qui impugnata, il Tribunale ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame avanzata dall’odierno ricorrente quale titolare della ditta individuale "Aermar" di Bari.

In particolare, i fatti riguardano l’avere, tale ditta, operato, quale intermediario, senza detenzione, nella spedizione ed avvio al ciclo produttivo – da parte della società malese "Tropico Resources sdn" – di 5 containers, sequestrati da funzionari della Dogana di Napoli l’8 ottobre 2009, che erano destinati alla esportazione dei rifiuti di pneumatici trattati dalla piattaforma italiana "Ree Pneus" S.r.l., con attività di recupero R3.

La decisione del Tribunale è stata determinata da un duplice ordine di ragioni: la prima, concernente il diletto di legittimazione del ricorrente e, la seconda, derivante dalla tardi vita del ricorso per essere stato proposto oltre il decimo giorno dalla data in cui la società era venuta a conoscenza del l’avvenuto sequestro.

Avverso tale decisione, lo S. ha proposto ricorso, tramite il difensore, deducendo:

1) violazione di legge ( art. 606 c.p.p., lett. e) in rel. agli artt. 324, 128 e 585 c.p.p.), contestando, cioè, il fatto che il dies a quo per computare il termine di proposizione del ricorso dinanzi al Tribunale per il Riesame sia stato calcolato con riferimento alla conoscenza – da parte del ricorrente – dell’avvenuto sequestro anzichè dalla notifica del provvedimento allo S.. Nella specie, essa è avvenuta in data 16.3.10 mentre, per l’avv. Ricca (difensore), vi è una presunzione di conoscenza del 20.1.10 (data in cui questi richiese copia del provvedimento di sequestro). Il ricorso è del 18.3.10 si che esso è tempestivo se rapportato alla data di notifica alla parte;

2) violazione di legge e vizio di motivazione ( art. 606 c.p.p., lett. c)) con riferimento all’asserito difetto di legittimazione. Osserva il ricorrente che, secondo l’art. 568 c.p.p., commi 3 e 4, il diritto di impugnare spetta a colui al quale la legge espressamente lo conferisce. Se la legge non distingue tra le diverse parti, tale diritto spetta a ciascuno di esse. Orbene, nella specie, il ricorrente è l’intermediario, senza detenzione, che si è occupato di una spedizione transfrontaliera ergo, al pari dell’indagato- cui la S.C. riconosce il diritto ad impugnare il sequestro preventivo ancorchè non ne sia proprietario, del bene di cui egli abbia la disponibilità – l’interesse diretto all’impugnazione sussiste nella misura in cui vi sia la possibilità di ottenere un beneficio dalla rimozione del provvedimento impugnato.

Il ricorrente conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Motivi della decisione

2. Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbente.

Sebbene sia corretta l’affermazione del Tribunale secondo cui, essendosi in presenza di termini alternativi, ai fini del computo della tempestività nella presentazione del ricorso, rileva anche "la diversa data in cui l’effettiva conoscenza si sarebbe verificata" (sez. 2, 6.7.06, Marchesi, Rv. 234872), essa non può elidere il fatto che, avendo, la norma, previsto la notifica dell’atto alla parte, non se ne può prescindere del tutto – come invece – fatto nella specie.

Ciò è tanto vero che questa S.C., messa a confronto con un caso in cui, invece, la notifica alla parte non era mai avvenuta, ha osservato che la cosa non rende "nè inesistente nè affetto da nullità l’atto in questione, bensì serve a differire il "dies a quo" per l’impugnativa (nella specie richiesta di riesame), in quanto non è stata realizzata la presunzione legale di conoscenza di sua esecuzione" (sez. 1, 26.3.93, Cestaro, Rv. 194005).

Analogamente, è stato detto che la normativa ha preso in considerazione, non solo, la conoscenza legale della misura, procurabile tramite i mezzi formali previsti, ma ogni diverso strumento volto a procurare la conoscenza di fatto degli effetti prodotti dal sequestro. Da ciò consegue che il giudice, "in assenza dell’adempimento degli oneri formali contemplati dallo art. 293 c.p.p. per l’esecuzione del provvedimento, può utilizzare per far decorrere il termine per l’impugnazione anche ogni "diverso" dato utile semprechè idoneo con certezza a fissare il "dies a quo" (sez. 6, 19.9.95, sacchetti, rv. 202731).

La decisione appena citata è in linea con la pronunzia di questa S.C., a S.U. (su. 11.7.06. Marseglia, Rv. 234213), che, occupandosi proprio del tema della notifica dell’avviso in caso di sequestro preventivo (o anche conservativo) ha chiarito in modo definitivo che il difensore dell’indagato, pur essendo legittimato ad impugnare il provvedimento che dispone il sequestro conservativo o quello preventivo, non ha diritto alla notificazione dell’avviso di deposito. "Conseguentemente, ai fini della decorrenza del termine per la presentazione della richiesta di riesame (che è unico per il difensore e per l’indagato) occorre fare riferimento al momento dell’esecuzione del sequestro o della sua effettiva conoscenza, e non al dato formale della notificazione dell’avviso di deposito del provvedimento".

Il punto è, però che, nella specie, la semplice richiesta di copia di atti da parte dei difensore non equivaleva ad "effettiva" conoscenza della esistenza del sequestro anche da parte dell’interessato. Ciò è tanto vero che, allo stesso, la notifica era stata eseguita ugualmente (successivamente alla richiesta di copie da parte del difensore – ad implicita dimostrazione che quell’atto non era stato equiparato ad avvenuta conoscenza del sequestro anche da parte dello S.). In difetto, perciò, di prova che anche quest’ultimo avesse avuto già effettiva conoscenza del sequestro in precedenza, la notifica dell’avviso, in data 16.3.10, rende tempestiva la proposizione della richiesta di riesame del 18.3.10.

Il provvedimento impugnato, deve quindi essere annullato con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo giudizio.
P.Q.M.

Visti gli artt. 615 e seg. c.p.p. annulla l’ordinanza impugnala con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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