T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 23-02-2011, n. 194 Esami di maturità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il presente ricorso si impugna il giudizio negativo svolto nei confronti della ricorrente all’esame di maturità per dirigenti di comunità 2001/2002 presso l’istituto tecnico per le attività sociali di Sora pubblicato nella bacheca dell’istituto in data 11 luglio 2002. Con ordinanza collegiale R.O. 779/2002 veniva accolta la domanda cautelare di sospensiva con obbligo della commissione esaminatrice di assegnare ex novo alla candidata i predetti punteggi in conformità alla griglia di valutazione fissata dalla commissione stessa. Nella pubblica udienza odierna la causa è trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

In via preliminare occorre dichiarare la improcedibilità del ricorso in quanto risulta depositata agli atti di causa una nota dell’istituto tecnico per le attività sociali statale con cui si comunica che in data 21 ottobre 2002 le commissioni per l’esame di Stato per l’anno scolastico 2001/2002, in esecuzione di quanto disposto con l’adottata ordinanza cautelare, ha riassegnato alla candidata il medesimo punteggio attribuitole in sede di esame di Stato, pari a 14 punti confermando la inidoneità della candidata all’esame di maturità. L’atto in questione non risulta essere stato impugnato, essendo, pertanto, divenuto definitivo. Nulla sulle spese.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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